La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.
La Presidente della Giunta regionale emana il seguente il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell' articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale), disciplina le condizioni per la concessione di finanziamenti per lo svolgimento di progetti sull'open source di cui all'articolo 6 della medesima l.r. 11/2006 .
2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati tramite il Fondo per lo sviluppo del software open source, di seguito denominato fondo, di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2006 .
Art. 2
(Progetti sull'open source)
1. I progetti sull'open source di cui all' articolo 1 , realizzati da enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, devono essere finalizzati:
a) allo sviluppo, diffusione e conoscenza del free libre open source software (FLOSS);
b) all'utilizzo consapevole di strumenti informatici liberi;
c) alla diffusione di licenze d'uso aperte per prodotti software, cartacei ed artistici, nonché alla diffusione di standard e formati di rappresentazione dei dati aperti;
d) alla diffusione di dati pubblici esistenti, usando le licenze d'uso e formati aperti di cui alla lettera c) ;
e) agli obiettivi generali di interoperabilità, attraverso l'uso di standard, interfacce e protocolli aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
(Programma annuale per incentivazione progetti sull'open source)
1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di cui all' articolo 6 della l.r. 11/2006 .
2. Il programma annuale definisce le priorità e i criteri di ordine generale per la realizzazione dei progetti sull'open source individuando:
a) i progetti di sistema trasversali a più enti pubblici e/o istituzioni scolastiche e la quota del fondo da destinare a tali progetti;
b) la quota del fondo da destinare a singoli progetti da selezionare tramite avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2, lettera b) stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, la realizzazione e la rendicontazione dei progetti, la cui durata non può superare dodici mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento.
4. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Centro di competenza sull'open source (CCOS) di cui all' articolo 9 della l.r. 11/2006 , entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
Art. 4
(Centro di competenza sull'open source)
1. Il CCOS, di cui all' articolo 9 della l.r. 11/2006 , svolge i seguenti compiti:
a) predispone la proposta di programma annuale di cui all' articolo 3 ;
b) riceve le domande di finanziamento di cui all' articolo 3, comma 3 ne cura l'istruttoria, verifica l'ammissibilità e la congruità tra il progetto presentato e il programma annuale;
c) redige una graduatoria dei progetti idonei ed individua quelli finanziabili;
d) comunica, in via telematica, ai soggetti interessati l'ammissione al finanziamento dei progetti da realizzare;
e) effettua il monitoraggio sulla realizzazione dei progetti, anche tramite accertamenti mirati o a campione, per la verifica del rispetto di quanto previsto dal programma annuale e dai singoli progetti da realizzare;
f) trasmette, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti.
Art. 5
(Presentazione dei progetti sull'open source selezionati tramite avviso)
1. L'ente pubblico e/o l'istituzione scolastica interessata presenta al CCOS, esclusivamente in via telematica, apposita domanda di finanziamento per lo svolgimento di un progetto sull'open source di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) .
2. In caso di partecipazione ad un progetto di una aggregazione costituita da più enti pubblici e/o istituzioni scolastiche, il progetto è presentato da un ente capofila che si assume la responsabilità rispetto alla realizzazione e alla rendicontazione del progetto complessivo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante di ogni singolo ente e/o istituzione che ne attesta la partecipazione.
3. Eventuali varianti al progetto ammesso al finanziamento, richieste da parte dell'ente responsabile, devono essere preventivamente autorizzate dal CCOS.
4. Le varianti al progetto finanziato devono garantire:
a) la rispondenza del progetto medesimo agli obiettivi e alle finalità dichiarate;
b) che l'importo del finanziamento non venga aumentato;
c) che il rapporto del finanziamento concesso e la spesa totale del progetto non sia variato.
Art. 6
(Rendicontazione dei progetti sull'open source)
1. Al termine della realizzazione del progetto l'ente responsabile, entro diciotto mesi dalla comunicazione di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d) , trasmette al CCOS una dichiarazione dell'avvenuta realizzazione del progetto, allegando:
a) documento di collaudo positivo del progetto;
b) relazione finale del progetto, contenente una descrizione delle attività svolte e dei relativi prodotti rilasciati dal progetto;
c) eventuali sorgenti software, i contenuti elaborati e la documentazione che consenta la diffusione e il riuso del progetto;
d) documentazione e fatture, intestate all'ente responsabile singolo o capofila relative alle spese sostenute dal progetto, in cui si evinca la descrizione dei servizi e l'esatta natura e consistenza di eventuale hardware e software.
2. Il CCOS effettua gli accertamenti, anche a campione, su quanto dichiarato e trasmesso ai sensi del comma 1 e provvede alla liquidazione del finanziamento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento.
Art. 7
(Revoca del finanziamento)
1. I finanziamenti concessi sono revocati qualora l'ente responsabile, singolo o capofila del progetto finanziato:
a) realizza prodotti o attività difformi da quelli previsti dal progetto;
b) effettua varianti al progetto non autorizzate dal CCOS;
c) non diffonde i risultati del progetto e/o non rilascia gli eventuali codici sorgente e contenuti elaborati sotto licenza libera e secondo le modalità previste dall'avviso;
d) non trasmette quanto previsto all' articolo 6 ;
e) non realizza il progetto entro il termine previsto dall'avviso o non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali il finanziamento è stato concesso.
2. I finanziamenti revocati, dopo accertamento della somma, sono destinati a successivi progetti nel primo programma utile.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 25 luglio 2012
Marini