La Giunta regionale ha approvato.
La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello statuto regionale.
La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:
Art. 1
(Modificazioni all' art. 2 )
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5- Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell' articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia), le parole: " fra euro 7.500,00 e euro 23.000,00 " sono sostituite dalle seguenti: " fra euro 4.500,00 e euro 15.000,00 ".
2. Al punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 5/2011 , la parola: " altro " è soppressa.
3. Al punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 5/2011 , dopo le parole: " o di fatto " sono aggiunte le seguenti: " o divorzio ".
Art. 2
(Modificazioni all'art. 4)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 5/2011 , le parole: " tra 7.500,00 euro e 15.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: " tra 4.500,00 euro e 9.500,00 euro ".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 5/2011 , le parole: " tra 15.001,00 euro e 23.000,00 euro " sono sostituite dalle seguenti: " tra 9.501,00 euro e 15.000,00 euro ".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 19 ottobre 2012
Marini