Art. 1
Indennità di residenza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di:
a. euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
b. euro 2.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
c. euro 1.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra i duemilauno e i tremila abitanti.
2. La quota a carico dei comuni, in base all'articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli aventi diritto al Comune competente per territorio.
3. Alle farmacie ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.
Art. 2
Compiti delle Aziende sanitarie locali (ASL)
1. Le indennità di cui all'articolo 1 sono erogate direttamente dalle ASL, a seguito della domanda presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla ASL competente, a condizione che le farmacie interessate risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.
2. Alle ASL compete l'istruttoria sia della verifica della situazione di ruralità, sia della fascia di appartenenza a seconda dell'aggiornamento ISTAT della popolazione al 1° gennaio di ogni anno.
3. Le predette indennità sono corrisposte dalle ASL agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 3
Disposizioni per le Isole Tremiti
1. Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 ubicate nelle Isole Tremiti è concessa una indennità di residenza disagiata aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 1, pari a euro 3.000,00.
Art. 4
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali), e tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con la presente legge.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'Unità previsionale di base 05.07.01 ''Servizio assistenza territoriale e prevenzione'', del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 711048 denominato ''Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l. n. 221/1968'', con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 380.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 e di euro 240.000,00 per gli esercizi successivi.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 731030 dell'Unità previsionale di base 05.07.01.
Art. 6
Norma transitoria
1. Tenuto conto che le provvidenze a favore delle farmacie rurali al di sotto dei tremila abitanti non hanno subìto variazioni per oltre trent'anni, per il solo anno 2013, a titolo una tantum, e in aggiunta alle provvidenze dell'anno in corso, è corrisposta alle farmacie rurali aventi diritto la differenza tra le provvidenze di cui alla l.r. 69/1979 e quelle di cui alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ''Statuto della Regione Puglia'' ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 5 agosto 2013