NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Governo
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Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006
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Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2007», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali. 1.1. é approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2007», unitamente alle informazioni per il contribuente (Allegato 1), da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: «TUIR»), corrisposti nell'anno 2006 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata - arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell'anno 2006 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in forma di capitale - delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST. 1.2. Sono altresì approvate: a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali (Allegato 2); b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST (Allegato 3). 1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto Allegato 1, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. 1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD 2007 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Nel solo caso in cui la legge finanziaria per il 2007 disciplini l'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF, nella certificazione dovranno essere compilati, nella PARTE A DATI GENERALI i campi 14, 15 e 16 relativi al domicilio fiscale del percipiente al 1° gennaio 2007 e nella PARTE B DATI FISCALI, i campi 7-bis e 10-bis relativi all'acconto dovuto sull'addizionale comunale all'IRPEF con riferimento all'anno 2007. Qualora si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema dicertificazione. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. 1.5. Lo schema di certificazione CUD 2007 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2006 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2006 e 2007 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi. 2. Certificazioni relative ai contributi INPS. 2.1. La certificazione CUD 2007 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. 2.2. La certificazione CUD 2007, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'I.N.P.S. ai fini degli adempimenti istituzionali. 3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP. 3.1. La certificazione CUD 2007, é riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili che i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere all'INPDAP ai sensi dell'art. 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo i criteri e le modalità di cui alla circolare INPDAP n. 59/2004. 4. Certificazioni relative ai contributi IPOST. 4.1. La certificazione CUD 2007 rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'IPOST, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non risultano acquisiti dall'IPOST i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998. 5. Certificazione integrativa. 5.1. Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2006, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell'approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2007 e non presenti nel CUD 2006 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998. 6. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. 6.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli artticoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi. Motivazioni. Il presente provvedimento é emanato in relazione a quanto disposto dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono rilasciare un'apposita certificazione (CUD), unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta é stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI). Con decreto 9 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003), la certificazione unica (CUD) e la dichiarazione unica dei sostituti d'imposta é stata estesa anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di quiescenza IPOST. Il presente provvedimento tiene conto di quanto previsto dall'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e il contestuale trasferimento di tutte le relative funzioni all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). Vengono, altresì, definite le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Il presente provvedimento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'art. 1 del citato decreto n. 600 del 1973, in base al quale i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare la certificazione unica rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalità previste ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di certificazione unica CUD 2007, unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'Allegato 1, da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell'anno 2006 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata - arretrati di anni precedenti, indennità difine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell'anno 2006 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al citato decreto n. 124del 1993 erogate in forma di capitale, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP e all'IPOST. Sulla base dell'art. 7 del disegno di legge finanziaria per il 2007 sono stati introdotti nella PARTE A DATI GENERALI i campi 14, 15 e 16 relativi al domicilio fiscale del percipiente al 1° gennaio 2007 e nella PARTE B DATI FISCALI i campi 7-bis e 10-bis riguardanti l'acconto dovuto per il 2007 sull'addizionale comunale all'IRPEF. Tali campi non dovranno essere compilati nel caso in cui l'istituto dell'acconto non venisse confermato in sede di approvazione e successiva pubblicazione della legge finanziaria per il 2007. Con lo stesso provvedimento sono altresì approvate le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute nell'Allegato 2, nonché le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST indicate nell'Allegato 3 al provvedimento stesso. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10, comma 3); Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4); Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse; Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro, disposizioni modificative delle modalità di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria; Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale; Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare; Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto 9 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, concernente l'estensione della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) da parte dei datori di lavoro con personale iscritto al Fondo di quiescenza IPOST; Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha apportato modifiche al testo unico delle imposte sui redditi; Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); Legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha disposto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore del settore privato, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima; Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2006 Il Direttore dell'agenzia f.f.: Romano Allegato
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