Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Governo

Indietro
Provvedimento del Ministero della Giustizia 2 aprile 2009
Istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006 e del registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa' e degli istituti autorizzati. (G.U. n. 99 del 30 aprile 2009)
 


IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile


Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile,come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;
Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;
Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del suddetto decreto ministeriale «i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicita' dei beni mobili. Per la abilitazione alla pubblicita' dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4 , e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5»;
Considerato che ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto ministeriale «le societa' che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti della Corte di Appello in cui effettuare la pubblicita', corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici e dall'assenza di incompatibilita', nonche' copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito» e che al comma secondo del medesimo articolo si prevede che «il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato»;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale sopra citato, «l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 e che ai sensi del comma secondo «sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti»;
Ritenuto di dovere provvedere per quanto di competenza, ai fini di dare compiuta attuazione a quanto disposto nella suddetta normativa primaria e secondaria, alla istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Istituisce l'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4 del decreto (che saranno riportati nella sezione A del suddetto elenco); oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale sopra citato (che saranno riportati nella sezione B del suddetto elenco).
Istituisce il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche', per la pubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;


Dispone


che i decreti di ammissione nell'elenco dei siti internet dei soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti tecnici di cui agli articoli 3 e 4 sopra citati nonche' degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, nonche' di cancellazione dal suddetto elenco del sito internet siano conservati in originale e che copia dei medesimi sia inserita nei distinti fascicoli relativi ai procedimenti di ammissione.
Roma, 2 aprile 2009
Il direttore generale: Frunzio



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Manuale pratico delle notificazioni
F. Sassano, Maggioli Editore, 2014
Il volume affronta, con taglio analitico e pratico, l'istituto della notificazione dopo la recente attivazione ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >