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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale Sicilia, del 28 febbraio 2014, n. 7
Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario
 
(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 02 2014 n. 9)
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Articolo 1
Obiettivi

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale in materia di ricerca scientifica ed in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, promuove la ricerca finalizzata biomedica e sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario regionale, dei servizi sanitari e socio-sanitari nonché delle condizioni di salute della popolazione. La ricerca sanitaria è orientata al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Sistema sanitario regionale e deve concretizzarsi in risultati da trasferire al Servizio sanitario regionale, al fine di migliorarne l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'innalzamento delle competenze e della qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la salute adotta, con decreto, un programma triennale di ricerca sanitaria in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria in campo biomedico, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari e nell'applicazione sanitaria delle nuove tecnologie.
3. Nell'ambito del programma triennale di ricerca sanitaria possono essere compresi progetti, indagini e studi finalizzati ad esigenze, necessità e bisogni del Sistema sanitario regionale volti al miglioramento, estensione e crescita delle conoscenze epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione, finanziabili anche integralmente o cofinanziati nell'ambito dei bandi di ricerca nazionali o comunitari. Possono essere altresì compresi studi e ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate.
4. L'Assessorato regionale della salute promuove integralmente o parzialmente i progetti di ricerca secondo le condizioni e i limiti di finanziamento indicati nei bandi di gara e nella presente legge.
Articolo 2
Programmazione

1. L'Assessorato regionale della salute, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, adotta il programma triennale della ricerca sanitaria, elaborato dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 5, tenendo conto:
a) delle risorse disponibili e degli obiettivi del Piano sanitario regionale;
b) dei progetti già finanziati dal Servizio sanitario nazionale, dei Piani di ricerca elaborati ed attivati da parte delle Università e delle Istituzioni nazionali di ricerca, nonché dalle altre regioni, per evitare duplicazioni e per agevolare eventuali integrazioni di scopi;
c) delle necessità di coordinamento con le indicazioni formulate da competenti organismi nazionali e comunitari;
d) della rilevazione annuale effettuata dalle singole aziende sanitarie provinciali per accertare tutte le attività di ricerca sanitaria che, a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, sono promosse o avviate nelle strutture pubbliche o private operanti nel territorio di competenza.
2. Il programma triennale indica:
a) le aree o i settori di interesse prioritario verso i quali la Regione intende indirizzare le ricerche;
b) le risorse e le fonti finanziarie destinate complessivamente alla ricerca sanitaria nel periodo di validità del programma.
3. Il primo programma è adottato con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I successivi programmi triennali sono adottati non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del programma triennale di ricerca. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 5, durante il triennio di vigenza del programma, può proporre all'Assessore regionale per la salute l'aggiornamento dello stesso, con relazione che ne illustri le motivazioni.
Articolo 4
Presentazione dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca, presentato a seguito dei bandi di cui alla presente legge ovvero nei cui bandi la Regione abbia il ruolo di destinatario istituzionale, prevede la partecipazione di un operatore facente capo al Servizio sanitario regionale come specificato al punto a). In conformità ai bandi di invito di cui all'articolo 3 i progetti di ricerca possono essere presentati da gruppi di ricercatori o da ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture, anche in forma associata:
a) aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato ed altre strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale;
b) istituti e dipartimenti delle università, italiane e straniere;
c) altre strutture pubbliche e private, italiane e straniere, la cui missione di ricerca sia esplicitamente indicata nello statuto o atto costitutivo, in possesso di esperienza certificata e mezzi idonei.
2. Le strutture di ricerca interessate, o il capofila del partenariato in caso di progetti presentati in forma associata, devono comunque avere una sede operativa nel territorio della Regione.
Articolo 5
Commissione tecnica

1. Presso l'Assessorato regionale della salute è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione tecnica dura in carica tre anni ed i suoi componenti designati non possono essere riconfermati per più di una volta.
2. La Commissione tecnica è così composta:
a) dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, con il ruolo di presidente;
b) dirigente responsabile della struttura intermedia dell'Assessorato regionale della salute competente in materia;
c) tre membri designati dai Rettori delle Università di Palermo, Messina e Catania;
d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
e) un membro designato dall'Assessore regionale per la salute, di riconosciuta competenza;
f) un rappresentante del Dipartimento regionale delle attività produttive;
g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale;
h) un rappresentante del Dipartimento regionale della programmazione;
i) l'Avvocato generale della Regione o un suo delegato;
j) tre membri designati rispettivamente, uno dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S) di diritto pubblico e di diritto privato, uno dalle Aziende di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S) ed uno dalle Aziende ospedaliere.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico che le svolge attraverso la struttura intermedia competente in materia.
4. I componenti della Commissione tecnica non possono valutare progetti cui partecipano direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo. I componenti della Commissione tecnica, prima delle sedute dichiarano, a pena di decadenza dall'incarico, di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca nell'ambito dei bandi in corso e di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati a valere sui bandi regionali, nazionali o comunitari.
5. La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma triennale a norma dell'articolo 2:
a) propone le materie di ricerca oggetto dei bandi annuali, fissa la durata dei progetti e la tipologia di spese ammissibili;
b) individua le procedure di selezione dei progetti che garantiscono, in ogni caso la valutazione in forma anonima e con criteri trasparenti, oggettivi e basati su indicatori internazionalmente riconosciuti, avendo cura di favorire la partecipazione ai progetti di ricerca da parte di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di emanazione dei bandi; esprime apprezzamento sui bandi;
c) individua i valutatori internazionali sulla base delle parole chiave oggetto del bando;
d) valuta l'ammissibilità dei progetti di ricerca coerentemente ai bandi regionali, nazionali o comunitari;
e) approva le selezioni dei progetti effettuate dai valutatori internazionali;
f) esprime parere sull'entità e la durata del finanziamento o cofinanziamento relativo a ciascun progetto selezionato, anche in ragione delle risorse disponibili;
g) valuta, nella misura prevista dai singoli bandi, i risultati parziali e finali delle ricerche;
h) si esprime in merito all'utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale dei risultati delle ricerche, anche in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale. La Commissione tecnica invia annualmente all'Assessore regionale per la salute una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione sulle realizzazioni del programma triennale;
i) promuove eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti, degli interventi nell'ambito della ricerca, delle correlate ricadute positive sul Sistema sanitario regionale;
j) promuove la ricerca medico-scientifica anche con l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati, all'interno di ogni progetto presentato, che siano impegnati in attività di ricerca in campo sanitario, con l'obiettivo di creare profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare soluzioni innovative e nuove tecnologie clinico-assistenziali; le borse di studio sono assegnate a ricercatori residenti in Sicilia e usufruite in territorio regionale, nazionale ed estero e, al fine di promuovere azioni d'internazionalizzazione dell'attività di ricerca in Sicilia, a ricercatori non residenti che si impegnano a svolgere in Sicilia l'attività per l'intera durata della borsa di studio;
k) favorisce la collaborazione con ricercatori italiani e stranieri che possono apportare, nei filoni di ricerca individuati nel programma, i contributi e le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale;
l) dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali di cui al comma 1 dell'articolo 6, al fine di illustrare le proprie determinazioni e acquisire suggerimenti e proposte.
6. La Commissione tecnica ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere, senza costi aggiuntivi, pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate. La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente e/o dell'Assessore o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti.
8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione, che devono svolgersi prevalentemente in video-conferenza, non è previsto alcun compenso o rimborso spese.
Articolo 6
Rete di referenti aziendali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.A. n. 2694 dell'8 novembre 2010 come modificato dal D.A. n. 1268 del 1 luglio 2013, la rete regionale dei referenti aziendali per la ricerca e la internazionalizzazione del settore sanitario è coordinata dalla struttura intermedia competente per la ricerca sanitaria del Dipartimento atti-vità sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute al fine di incrementare la collaborazione diffusa tra tutti i soggetti coinvolti dalla ricerca scientifica in ambito sanitario nonché di incentivare l'implementazione nel Sistema sanitario regionale dei più avanzati e convalidati protocolli terapeutici e la partecipazione delle strutture sanitarie siciliane ai progetti di ricerca di valore internazionale.
Articolo 7
Informazione e comunicazione

1. Nel sito web dell'Assessorato regionale della salute è dedicato uno spazio per la ricerca sanitaria a cura della competente struttura intermedia dell'Assessorato. Le pagine dedicate forniscono informazioni sul settore della ricerca sanitaria, di qualsiasi tipo e in qualsiasi modo finanziata, nel territorio siciliano, nonché nelle altre regioni e nei Paesi dell'Unione europea.
2. L'Assessorato regionale della salute promuove giornate informative sulla ricerca sanitaria anche al fine di favorire una reale integrazione interregionale e occasioni di confronto con il Ministero della Salute e con centri di ricerca ed istituzioni scientifiche, private e pubbliche, nazionali ed internazionali.
Articolo 8
Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia

1. L'Assessore regionale per la salute di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il decreto, a valenza triennale, con il quale istituisce il 'Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia' il cui saldo attivo annuale è destinato esclusivamente a copertura finanziaria del fabbisogno relativo all'attivazione dei progetti di ricerca disciplinati dalla presente legge nonché per gli oneri connessi ai valutatori di cui all'articolo 3, nella misura stabilita con il decreto di cui al presente comma. Nel 'Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia' confluiscono le erogazioni liberali e le do-nazioni di Enti, Aziende ed Istituti di credito, Fondazioni, Società di capitale pubbliche e private, Case farmaceutiche, Associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, Atenei, Cliniche private, Società scientifiche, Enti ecclesiastici, lasciti testamentari ed ogni altra forma di libera contribuzione pubblica o privata di provenienza regionale, nazionale, comunitaria ed extracomunitaria.
2. La struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione e la responsabilità contabile ed amministrativa delle risorse sopra individuate del Fondo per
la ricerca sanitaria in Sicilia.
Articolo 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 10
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


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