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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.M.

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Decreto del Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca del 23 dicembre 2013
Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini»
 
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 destinato al funzionamento delle Universita' e dei Consorzi Interuniversitari;
Visto il D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti 24 settembre 2013, Reg. 12, foglio 398;
Visto in particolare l'art. 5 del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non piu' di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario;
Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilita' di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo e' pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
Visto l'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita';
Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Ritenutala necessita' di dettare disposizioni in merito alle modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 5 lettera b) del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013;

Decreta:

Art. 1

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 5 lettera b) del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita', in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2007 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2010, in modo che nel triennio siano comprese attivita' didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
Art. 2

A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 5, lettera b) del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b);
Art. 3

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere:
il curriculum vitae dell'interessato;
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;
l'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande;
il programma di ricerca, che dovra' specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all'attivita' dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;
l'indicazione, in ordine di preferenza, di tre universita' statali, ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attivita' di ricerca. L'elenco delle sedi e' portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito.
Art. 4

La selezione delle proposte e' affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorita', una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorita' e il risultante elenco dei 24 vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro 15 giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3) lettera b) della legge n. 240/2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui alle premesse.
Art. 5

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.
Art. 6

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento dell'universita', presso cui svolge la propria attivita', una dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento e' inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'universita' valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, puo' essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.
Art. 7

Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro
Carrozza

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti del MIUR del MIBAC del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 302

(G.U. n. 69 del 24 marzo 2014)


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