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Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 28.04.2004
Procedure per i flussi di ingresso dei lavoratori dei nuovi Stati membri Ue
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi entrano a far parte dell'Unione europea. Per i cittadini della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta si applicano con effetto immediato tutte le norme comunitarie. I cittadini provenienti dai restanti otto Paesi - Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria - non godono di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario.
La presente circolare, emanata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, indica per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati, le procedure da seguire per l'ingresso per lavoro subordinato e l'accesso al mercato del lavoro italiano, durante il periodo transitorio.
Con la legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, é stata autorizzata la «Ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003».
Dal 1° maggio 2004, nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, troveranno automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario, ad eccezione degli articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo la data dell'adesione.
In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti, la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, con la presente circolare si impartiscono le istruzioni alle quali gli Uffici interessati dovranno attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell'adesione, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro subordinato e dei titoli di soggiorno ai lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.
1. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi già occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell'Unione europea.
Per dimostrare l'esistenza di questa condizione, il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla direzione provinciale, del lavoro, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
2. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi in possesso dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo, godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all'impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.
3. Ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato, si applicherà la procedura di seguito indicata.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 fissa il limite entro cui é ammesso l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei cittadini degli otto Paesi summenzionati per l'anno 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in Italia.
Tale quota é aggiuntiva per l'anno 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento alle medesime nazionalità, dai due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.
Il datore di lavoro che intende procedere all'assunzione di un lavoratore, cittadino di uno degli otto Stati di nuova adesione, é tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro con le seguenti modalità semplificate.
La domanda, redatta in bollo sul modello appositamente predisposto (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL - Direzioni provinciali del lavoro), deve essere indirizzata alla direzione provinciale del lavoro competente per la località ove é resa la prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:
le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validita);
le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto in corso di validita);
le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro - redatto sul modello appositamente predisposto (reperibile sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le DPL) - stipulato con il cittadino proveniente dallo Stato di nuova adesione, la cui efficacia é sottoposta alla condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della direzione provinciale del lavoro e dell'effettiva presentazione della domanda della relativa carta di soggiorno alla Questura.
A pena di irricevibilità, la domanda e l'allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi mediante raccomandata spedita dagli Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla data anche l'ora dell'invio. Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente.
L'inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004. Dalla stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le modalità stabilite dalla presente circolare.
a) Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, potranno essere prese in considerazione esclusivamente nell'ambito delle quote di cui ai due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.
b) le istanze riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione, non rientranti nelle quote assegnate a ciascuna DPL nell'ambito dei due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, andranno riformulate.
c) le richieste presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si esaurisca in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno il rilascio delle relative autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.
Ai fini dell'evasione delle richieste inoltrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, le direzioni provinciali del lavoro dovranno provvedere al relativo esame secondo l'ordine della data di spedizione della raccomandata.
In caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente.
Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione non vincola l'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa, che rimane condizionato alla verifica della disponibilità della quota.
Le direzioni provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo, rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto.
L'autorizzazione é rilasciata mediante l'utilizzo della quota corrispondente localmente assegnata sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, se ancora disponibile. Se tale quota é esaurita, l'Ufficio procedente rilascia l'autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004. Quest'ultima quota non sarà ripartita a livello regionale e, pertanto, le DPL, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno utilizzare la procedura applicativa, messa a disposizione sulla rete internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvederà a definire le modalità di accesso e di utilizzo di tali procedure.
L'autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato di durata pari a quella dell'autorizzazione stessa.
Si fa presente che il datore di lavoro é tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro, ed entro cinque giorni, al centro per l'impiego, l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.
Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi. Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di nuova adesione, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, sono tenuti anch'essi a presentare la relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.
Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998, il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova adesione implica, comunque, la verifica delle condizioni previste dallo stesso art. 27 del medesimo decreto legislativo e dalle relative norme di attuazione.
Titoli di ingresso e di soggiorno per lavoratori subordinati.
I cittadini degli Stati di nuova adesione sono esonerati dal visto d'ingresso, ivi incluso quello per motivi di lavoro, per effetto dell'acquisizione della cittadinanza europea e in applicazione dell'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale stabilisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati aderenti che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro. Tale carta ha durata pari a quella dell'autorizzazione al lavoro. Dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi può essere concessa la carta di soggiorno di validità quinquennale.
I cittadini dei Paesi di nuova adesione in argomento che intendono svolgere attività di lavoro stagionale nel territorio dello Stato, sono esentati dalla richiesta della carta di soggiorno, purché siano in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare e dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro, in base all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
I cittadini degli Stati di nuova adesione, già presenti sul territorio dello Stato ed in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a vario titolo e di durata superiore a tre mesi, possono richiedere la carta di soggiorno dal 1° maggio p.v. Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
Dal 1° maggio p.v. non deve essere più apposto il nulla osta in calce all'autorizzazione al lavoro, previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999; pertanto, le autorizzazioni giacenti presso le Questure devono essere restituite ai datori di lavoro, costituendo titolo idoneo per la richiesta della carta di soggiorno da parte del cittadino di cui trattasi.
Roma, 28 aprile 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 261


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