IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il qualeé stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in data 31 luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009;
Considerata l'ineludibile esigenza di garantire la prosecuzione delle attività di prevenzione degli incendi nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, anche con modalità di vigilanza di tipo dinamico, negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, definiti di interesse strategico
nazionale, nonché nei luoghi di lavoro e negli ulteriori ambiti,
sicché risulta necessario avvalersi di figure professionali
qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che la pluralità dei compiti e degli incarichi di
vigilanza, ispettivi, gestionali, tecnici ed amministrativi di
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede un
elevato impiego di risorse umane non disponibili nell'ambito delle
attuali dotazioni organiche del Corpo, peraltro già impegnato oltre
gli ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresì, che i limiti
previsti dalla vigente normativa per l'impiego di personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di
assicurare in maniera esaustiva i dispositivi di intervento
predisposti e di garantire l'efficace prosecuzione delle attività di
prevenzione in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento rifiuti;
Considerato altresì che i tempi delle procedure concorsuali non
risultano compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente
ed efficacemente il contesto emergenziale in atto;
Ritenuto pertanto, di ovviare alle predette carenze di organico
mediante l'incremento della disponibilità di personale volontario e
con l'avvalimento di personale in temporanea utilizzazione, nonché
attraverso misure di razionalizzazione ed armonizzazione degli ambiti operativi;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con
particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura del
Sottosegretario di Stato, con conseguente riduzione dei costi, in
ragione dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e
del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema
integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia é stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il
superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali,
é affidata la responsabilità di assicurare gli interventi di
soccorso pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle
richieste avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio 2008, n. 3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di
presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato
decreto-legge n. 90/08, nonché le necessarie attività per
conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo,
fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, con turnazione di
20 giorni fino ad un massimo di 28 unità per turno. Ove necessario,
il richiamo del suddetto personale volontarioé autorizzato fino a
200 giorni all'anno, in deroga al limite di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio
antincendio e di sicurezza, anche con attività di vigilanza dinamica
antincendio, nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato
decreto-legge n. 90/08, al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, comandato a prestare servizio in orario di lavoro
straordinario,é attribuita una indennità operativa forfetariamente
parametrata alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente
rese sulla base della tariffa oraria notturna e festiva
contrattualmente vigente. Al personale impiegato nei servizi di cui
al presente comma sono garantiti i controlli sanitari stabiliti
dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Gli atti dispositivi per l'impiego del personale, anche
volontario, e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
fini del funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli impianti
e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono adottati,
d'intesa con i Comandanti provinciali territorialmente competenti,
dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania e
comunicati alla Missione Sicurezza, di cui all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio 2008, n. 3695. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per
la Campania predispone i resoconti mensili delle spese sostenute per le suddette attività, completi dei relativi atti giustificativi, da trasmettere alla Missione Sicurezza, nonché, per opportuna informazione, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della
Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e
dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, il
Sottosegretario di Statoé autorizzato ad avvalersi, nel limite di
15 unità, di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, assegnato in temporanea
utilizzazione, ferma restando l'assegnazione agli uffici di
appartenenza. Al personale tecnico, operativo ed amministrativo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato in compiti di
gestione, di consulenza, di supporto e di «audit»é attribuito il
trattamento di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonché, ove non
residente nella regione Campania, il trattamento di missione dal luogo di residenza.
5. L'incarico di responsabile dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009,é affidato ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche da collocare in posizione di fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
relativamente al numero massimo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando e fuori ruolo. Il predetto incaricoé equiparato ai fini del trattamento economico e di missione a quello di capo missione edé conferito con provvedimento del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/08.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle spese straordinarie per le esigenze logistiche, nonché per gli oneri di uso e per la manutenzione di automezzi e delle attrezzature, si provvede a valere sulle disponibilità di cui
all'art. 8, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e sulle disponibilità iscritte nell'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 2.
1. Il personale non appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso le Missioni di cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, di cui all'art. 6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio 2008, n. 3695 e di cui all'art. 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756
può essere impiegato per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico accessorio sono posti a carico del fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ed anticipati dalle Missioni di rispettiva assegnazione.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 non si
applicano, relativamente alla cessazione dell'indennità di trasferta
dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima località, nei confronti del personale impiegato presso la
Missione tecnico-operativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.
Art. 4.
1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di
Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di cui alle lettere a) e c), dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza, le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle
soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate
dalla Missione «amministrativo-legale». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania si procederà alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo-legale», in ordine ai nuovi ulteriori compiti
assegnati alla medesima, anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, alla stessa assegnato.
3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di
cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e
può essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto
di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123.
9. L'incarico di cui al comma 8 può essere altresì attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo
della Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o piu'
unità di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.
11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per
la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di
Stato nel rispetto del requisito professionale e culturale per
l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione,
ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 luglio 2008, n. 123 o conferiti a personale della
pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in
quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima
fascia di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al
comma 8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al
comma 10,é attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la
speciale indennità operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22,
comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al personale in quiescenza titolare di incarico di Capo della Missione
amministrativo-finanziariaé attribuito il trattamento economico
pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia.
Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10
é attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di
incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al
presente commaé attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza.
13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del
15 aprile 2009 il Sottosegretario di Statoé autorizzato ad
avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa determinandone la durata ed il relativo compenso in
deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed
all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in
deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel
rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad eccezione delle competenze
accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennità di
funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al
personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti
pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del presente
comma, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il Sottosegretario di Statoé, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.
14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai
sensi del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria,
ovvero presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008,
é attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il
personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile
con possibilità di retribuzione fino a 120 ore di lavoro
straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti
dalla normativa vigente, sulla base di specifica autorizzazione del
Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella regione Campaniaé attribuito invece il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 006 ed il trattamento
economico di missione dal luogo di residenza.
15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente
messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della
Missione amministrativo-finanziariaé attribuita, a decorrere dalla
data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo impiego
ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito
della predetta Missione, una speciale indennità operativa
onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento economico di missione, parametrata, su base mensile, a 150 ore di lavoro
straordinario nella misura oraria feriale diurna prevista per il
personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione
amministrativo-finanziaria, il Sottosegretario di Stato é
autorizzato ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla
specificità propria della Missione stessa determinandone, altresì, la durata ed il relativo compenso.
17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti contabilità speciali.».
Art. 5.
1. In relazione alle esigenze di coordinamento dell'istruttoria
delle verifiche ispettive relative alla gestione amministrativa e
contabile delle attività correlate ai grandi eventi non affidati
direttamente alla gestione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché delle attività dei Comitati per il rientro
nell'ordinario istituiti ai sensi di ordinanze di protezione civile, il Capo del Dipartimento della protezione civileé autorizzato ad istituire una apposita Struttura di Missione.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1
costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e può essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura
di Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della
protezione civileé autorizzato ad avvalersi, nel limite di cinque
unità, di personale già in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile ovvero di personale militare e civile appartenente
a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che
viene posto in posizione di comando, previo assenso degli
interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in
materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per le
medesime esigenze il Capo del Dipartimento della protezione civileéautorizzato ad avvalersi di una unità di personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'art. 7 e 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma
1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del
Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, il comma 4,é sostituito dal
seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2
costituisce Struttura di missione temporanea. Per l'espletamento
delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del
Dipartimento della protezione civileé autorizzato a conferire un
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti
numerici ivi previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del
Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi