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Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008 n. 3718
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (G. U . n. 286 del 6 dicembre 2008 )
 

L PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale é stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonché misure urgenti di tutela ambientale;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n.
3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008, n. 3699 del 4 settembre 2008, n. 3705 del 18 settembre 2008, n. 3707 del 6 ottobre 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008 e n. 3716 del 19 novembre 2008;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze
di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. I prefetti di Napoli e Caserta provvedono a richiedere alle stazioni appaltanti tutti gli
atti relativi alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 172 del 6
novembre 2008, ad accertare il rispetto della previsione volta ad assicurare l'assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, a monitorare i procedimenti per verificarne la legittimità ed assicurare il rispetto dei criteri di cui al citato comma 1. A tal fine i prefetti di Napoli e Caserta istituiscono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, una commissione da loro presieduta, o da un proprio delegato, i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: funzionari delle prefetture, dirigenti e funzionari delle altre pubbliche amministrazioni, avvocati dello Stato; la commissione svolge anche attività consultiva. I compensi dei componenti delle commissioni sono determinati dal prefetto nel provvedimento di nomina e sono posti a carico del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. I prefetti di Napoli e Caserta procedono, inoltre, alla nomina del presidente della commissione di gara per l'affidamento del servizio, individuandolo tra le seguenti categorie di personale anche in quiescenza: segretari e dirigenti comunali, dirigenti delle prefetture, anche non appartenenti alla carriera prefettizia, dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni.
2. La gestione delle discariche, dei siti di stoccaggio e degli impianti comunque connessi
al ciclo integrato dei rifiuti già attribuita ai disciolti consorzi di bacino delle province di
Napoli e Caserta é affidata, anche in forma associata, ai comuni sul cui territorio insiste
il sito. Il passaggio delle gestione viene coordinato dalla missione siti, aree e impianti di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre
2008.

Art. 2.
1. Al fine di contribuire al superamento dell'emergenza rifiuti, e nelle more delle decisione da parte del Consiglio di Stato sulla natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta, articolazione territoriale NA1, il contratto a tempo determinato, fermo restando il trattamento economico in godimento da ritenersi omnicomprensivo rispetto a qualsiasi ulteriore onere, del predetto personale é prorogato al 31 gennaio 2009. Il personale non utilizzato per la raccolta differenziata nell'ambito della predetta articolazione territoriale é impiegato, nell'ambito della provincia di Napoli, per le attività di raccolta dei rifiuti e spazzamento per il superamento delle accertate criticità, con particolare riferimento ai contesti territoriali del Parco nazionale del Vesuvio, nelle aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, agli ambiti territoriali dei comuni di Marano, Giugliano, Boscotrecase, Boscoreale, Somma Vesuviana, Sant'Antimo, Bacoli e Brusciano.
2. Il personale a tempo determinato, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro con il Consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta, é posto alle dipendenze funzionali dei Sindaci o dei soggetti ai quali é attribuita la responsabilità della raccolta dei rifiuti o
dello spazzamento. Le risorse finanziarie necessarie alla proroga del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo gravano sui contributi ai Consorzi di bacino erogati mensilmente dalla Missione finanziaria ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008.


Art. 3.
1. Al fine di far fronte agli oneri di gestione connessi all'espletamento del
servizio di raccolta differenziata, il contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 17
dell'ordinanza del Ministro dell'interno 25 febbraio 1999, n. 2499 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Consorzio unico é attribuito ai comuni destinatari delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, per l'espletamento, anche per mezzo di soggetti privati, delle attività relative alla raccolta differenziata in ragione del personale assegnato in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Federambiente. Il contributo previsto dal presente articolo é erogato dalla missione finanziaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, previa attestazione da parte del comune presso cui il personale dipendente del consorzio é trasferito, resa sulla base di apposita dichiarazione del soggetto gestore del servizio riferita al personale dipendente effettivamente impiegato in tale attività.


Art. 4.
1. Al soggetto vicario del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1-bis dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 é attribuita una speciale
indennità operativa mensile omnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione,
sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia,
del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia. Tale emolumento é pari all'ammontare di 320 ore di lavoro straordinario diurno. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilità speciale intestata al Capo della missione tecnico operativa.2. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 é sostituito dal seguente:
1. Al personale effettivo del Comando logistico sud, assegnato alle Missioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e nel contempo disponibile per esigenze del citato comando, é attribuita una speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva, ad esclusione del trattamento economico di missione, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia. Tale emolumento é pari all'ammontare di 300 ore di lavoro straordinario diurno per il capo missione e per l'unità di personale incaricata di coadiuvare il capo missione ai sensi dell'art. 8 della presente ordinanza, nonché di 250 ore di lavoro straordinario diurno per il restante personale, in relazione al grado o qualifica rivestiti e con decorrenza dalla data di assegnazione alle medesime missioni. Per il personale non effettivo al comando logistico sud, impiegato per le sole esigenze delle missioni sopra richiamate, la citata speciale indennità operativa mensile onnicomprensiva é attribuita nella misura di 150 ore di lavoro straordinario diurno e sostituisce anche il compenso forfettario di guardia.
3. All'art. 4, comma 1, sesto alinea, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, le parole «gestione del personale utilizzato dalla missione» sono sostituite dalle parole «gestione del personale militare delle missioni».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2008
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi



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