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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009 n. 3790
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 ed in particolare l'allegata «scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità», con la quale sono stati censiti i livelli di danno provocati dal sisma agli edifici privati;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, onvertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare il comma 1, lettere a), ed e), che prevedono la concessione di contributi, con varie modalità, per la riparazione o ricostruzione ovvero l'acquisto degli edifici privati;
Considerato che, allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari siano state distrutte o dichiarate inagibili a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, é necessariodisciplina e le modalità di erogazione della contribuzione a carico dello Stato;
Considerato che per la ricostruzione delle unità abitative comprese in edifici rientranti nei centri storici, verrà adottata una specifica disciplina, con successiva ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri, che terrà preliminarmente conto dei piani di ricostruzione del centro storico delle città, mediante la definizione delle linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, da predisporre ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.
1. Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione
o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari
ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili
o distrutte (con esito di tipo E), é riconosciuto un contributo
diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con
miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione
di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal
Commissario delegato, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente
all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento
igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Il
contributo diretto verrà erogato con le modalità ed i tempi che
saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo la continuità ed il
completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via
prioritaria delle prime abitazioni. L'intervento di riduzione del
rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio
di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento
sismico. Il miglioramento sismico é ammesso a contributo solo nei
casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di
sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura
adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.
Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze
locali.
2. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, é riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Il contributo é riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o
ricostruzione di unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonché di unità immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma é riconosciuto per una sola unità immobiliare ed é cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.
4. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 3 sono consentiti anche in altro sedime, purché nel territorio del comune di ubicazione dell'unità immobiliare distrutta.
5. Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini é riconosciuto all'amministratore del condominio che é tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potrà farsi carico di coordinare ledomande di ammissione al finanziamento per una piu' efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio.
6. I lavori di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario e devono essere eseguiti nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e gli indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Rientrano tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

Art. 2.
1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove é situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Nel caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne é dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonché la conformità alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo é presentata dall'amministratore condominale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da piu' unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un edificio composto da piu' unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda per accedere al contributo deve contenere la
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti nella presente
ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare
da riparare o ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti
catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e
l'indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta,
nonché l'eventuale spettanza di ulteriori contributi da parte di
Enti pubblici o di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici.
3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con
l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli
interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione,
firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia
giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale
che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi
di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel
caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei
territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del
decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al
sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa.
4. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate
verificando i presupposti per la concessione del contributo, la
coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma
1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico
sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.
5. Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un
termine per la regolarizzazione, non superiore a trenta giorni,
trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda é dichiarata non ammissibile.
6. Il Sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con
miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell'abitazione
sostitutiva e determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.
7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di
accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle
relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
8. Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre presso il Genio civile deve essere depositato anche il progetto di miglioramento sismico, qualora previsto nell'intervento.
9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante del condominio, quando gli interventi sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di piu' unità immobiliari, deposita presso l'Ufficio
tecnico comunale e presso il Genio civile una dichiarazione di
conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista
iscritto all'albo, nella quale é attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, occorre altresì depositare presso il Genio Civile la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa.
10. Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'amministratore del condominio, il
comproprietario o il sindaco, invita il condomino o il singolo
proprietario a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad
un'apposita diffida, il sindaco del comune, anche avvertito dall'amministratore del condominio o dal comproprietario, puo' agire in sostituzione del condomino o del singolo proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese sostenute.
11. In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità
abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di
quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula
del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia
autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo. Il
beneficiario, pena la revoca del contributo, é tenuto a depositare copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione con la contestuale domanda di cambio di residenza per il proprio nucleo familiare, oltre alla documentazione giustificativa delle spese sostenute.


Art. 3.
1. Il contributo é concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano
sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non é cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1 é utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa é stata sostenuta ed ai
successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il
credito d'imposta é utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi
ed é ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote
costanti e non puo' eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il
credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto
di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale
distrutta i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento
agevolato. In tale caso il credito di imposta é commisurato
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta
ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui
all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata
ventennale e l'importo del finanziamento non puo' superare il costo
stimato dell'intervento di ricostruzione, ovvero dell'acquisto della
nuova abitazione e comunque il limite di 150.000,00 euro ivi incluso
l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per
l'accensione del finanziamento; per gli interventi di riparazione
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il
finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento e
comunque il limite di 80.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo
agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento.
6. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente comma, Fintecna s.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.
7. La garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle operazioni di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
8. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.
9. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzazione anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta é commisurato, per
ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e
puo' essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito d'imposta é revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalità telematiche gli elenchi dei soggetti
beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo della
singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate,
che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale é stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.


Art. 4.
1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i
necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del
citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello
stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del
contributo é effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 10, o del collaudo,
ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua
riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.


Art. 5.
1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.


Art. 6.
1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.


Art. 7.
1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle
persone la cui abitazione é stata distrutta o dichiarata inagibile
con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di
tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009, a
valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto
legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche
avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le
procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3
del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi.
2. Il Commissario delegato provvede altresì, con le medesime
modalità indicate al comma 1, alla realizzazione di moduli ad uso
scolastico provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, a
valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del
citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto.
3. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati.


Art. 8.
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 7, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.


Art. 9.
1. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, é soppresso il primo periodo.
2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole «delle garanzie reali e» sono soppresse.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2009
Il Presidente: Berlusconi


Allegato
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