IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
'Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rimane assegnata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza relativa:
alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
Tenuto conto che l'eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche é regolamentato dal comma 3° del succitato art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello destinato alle singole discipline ed attività, dal disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;
Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2006/2007;
Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 20 luglio 2006;
Ordina:
Art. 1.
Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2006/2007 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2007.
Art. 2.
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, é il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
Art. 3.
Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico.
Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.
Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e di maestro d'arte, l'individuazione del momento in
cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni di esami é rimessa alle determinazioni organizzative delle singole
istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Si fa riserva di successive disposizioni per l'istruzione secondaria di primo grado, in relazione a quanto previsto dall'art.
3, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 31 luglio 2006
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 370