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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Tutela dei diritti fondamentali

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Ordinanza ingiunzione del Garante della Privacy del 18.09.2008
Le informative online devono essere complete
 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 23 novembre 2006 nei confronti di Universitalia s.r.l., con sede in Roma, via Shakespeare n. 57 per la violazione dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");
RILEVATO che il Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 2648 datata 8 febbraio 2006) e su specifica delega di questa Autorità (n. 2653 dell'8 febbraio 2006), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 2 marzo 2006;
ESAMINATI gli elementi forniti a seguito di un'ulteriore richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 10961/45996 del 18 maggio 2006) dai quali è emerso, tra l'altro, che l'informativa agli interessati di cui al predetto art. 13, relativa ai dati personali raccolti via web tramite il sito Internet www.universitalia.it, viene resa solo mediante la dicitura: "Informativa sulla privacy. Ai sensi del D.lgs. 196/03 autorizzo la Soc. Universitalia al trattamento dei dati personali forniti. L'utilizzo del numero di cellulare verrà utilizzato esclusivamente per un contatto telefonico di un nostro commerciale.";
VISTO il verbale n. 22535/45996 del 23 novembre 2006, notificato in data 24 novembre 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;
RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTA la memoria difensiva inviata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 con la quale la società, ritenendo illegittima la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:
a) l'informativa sulla privacy, inerente ai dati personali raccolti via web e che appare nella schermata "richiedi informazioni gratuite e senza impegno compilando il form", contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 13, comma 1, lett. a), d) ed f) del Codice;
b) gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare raccolti via web dalla società non possono essere definiti dati personali sia perché non possono condurre all'identificazione di una persona, sia perché tali tipologie non sono annoverate nella definizione di dato personale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice;
VISTA la richiesta di audizione, formulata dalla società ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;
VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, n. 1300/45996 del 23 gennaio 2007, inviata dal Garante a mezzo fax in pari data e regolarmente pervenuta;
VISTO il verbale di audizione delle parti datato 12 febbraio 2007 nel quale la società ha ribadito quanto rappresentato nella memoria difensiva;
RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa o inidonea informativa agli interessati in quanto:
a) indicare, da parte della società, che "l'utilizzo del numero di cellulare verrà utilizzato esclusivamente per un contatto telefonico di un nostro commerciale" non consente all'interessato di conoscere compiutamente e preventivamente le modalità del trattamento (art. 13, comma 1, lett. a)), la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati (art. 13, comma 1, lett. b)), le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere (art. 13, comma 1, lett. c)), i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati (art. 13, comma 1, lett. d)) (al riguardo, anche l'indicazione di "un nostro commerciale" deve ritenersi inidonea attesa la sua assoluta genericità), i diritti di cui all'art. 7 (art. 13, comma 1, lett. e)), nonché gli estremi identificativi del titolare (art. 13, comma 1, lett. f)) (al riguardo, la mera indicazione "Soc. Universitalia" non consente, nel caso di specie, un'individuazione certa del titolare del trattamento, non essendo indicata la ragione sociale completa accompagnata da un idoneo recapito. In ogni caso, nessuna delle predette informazioni viene fornita con riferimento al trattamento dell'indirizzo di posta elettronica;
b) la nozione di dato personale, che la società ritiene di poter evincere dall'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice, è erronea, atteso che il numero di telefonia mobile e l'indirizzo di posta elettronica rappresentano certamente informazioni relative a persona fisica, persona giuridica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione; a riprova di ciò, va rilevato che una specifica sezione del Codice (Titolo X) è dedicata proprio alla disciplina dei trattamenti dei dati personali mediante le comunicazioni elettroniche. Risulta, pertanto, irrilevante che il predetto art. 4, comma 1, lett. b) non elenchi esplicitamente le tipologie di dati personali;
RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice), raccogliendo dati personali tramite il proprio sito web e rendendo un'informativa inidonea ai sensi dell'art. 13, come si evince dall'informativa presente nella schermata "richiedi informazioni gratuite e senza impegno compilando il form";
VISTO l'art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'attività svolta, al genere di trattamento di dati personali e alle condizioni economiche, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA


La Universitalia s.r.l., con sede in Roma, via Shakespeare n. 57, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in motivazione;


INGIUNGE


alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento;

DA ATTO CHE


avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Roma, 18 settembre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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