IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, con il quale é stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309/2003, n. 3339/2004, n. 3405/2005, n. 3495/2006, n. 3610/2007, n. 3709/2008 e n. 3734/2009 e successive modificazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2009 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia é stato prorogato fino al 31 dicembre 2010, nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009 con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, nonché l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazione e la nota
del Presidente della Regione Calabria del 7 giugno 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841 e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e la nota del Prefetto di Foggia del 14 giugno 2010»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3836 e, in particolare, l'art. 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010 di proroga dello stato di emergenza in relazione alle attività di bonifica delle discariche pubbliche Pariti 1 rifiuti solidi urbani e liquami e Conte di Troia, fino al 31 gennaio 2011;
Vista la nota del 24 maggio 2010 del Presidente della Regione Puglia;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale é stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e n. 3880 del 3 giugno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 con cui é stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, nonché l'ordinanza n. 3691 del 2008 e l'art. 17 dell'ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009»;
Vista la nota del 18 giugno 2010 del Commissario delegato per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3884 del 18 giugno 2010 recante: «Disposizioni urgenti conseguenti alla chiusura dello stato di emergenza nell'area archeologica di Pompei ed all'avvio della fase post-emergenziale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e la nota del 25 maggio 2010 del Presidente della regione Liguria;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3264 del 2003 recante: «Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto» e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del 21 giugno 2010 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3801 del 7 agosto 2009, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità determinatasi a eguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14
novembre 2004» e la nota del 24 giugno 2010 del Presidente della Regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2010, con il quale é stato prorogato, fino al 30 giugno 2011 lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 e la relativa ordinanza n. 3847 del 5 febbraio 2010, nonché la nota del Presidente della regione Veneto del 22 giugno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale é stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 nonché la nota del 22 giugno 2010 dell'Ufficio del Commissario delegato;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008;
Visto l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare il comma 2, in cui é previsto che per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007;
Vista la nota in data 11 giugno 2010 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 con il quale é stato prorogato, fino al 31 luglio 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567 del 5 marzo 2007, nonché la richiesta della Regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, nonché la nota del 18 giugno 2010 del Presidente della Regione Veneto;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. L'assessore alla protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009, per assicurare il complessivo coordinamento della gestione degli interventi dei piani adottati con propri provvedimenti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007 e n. 3709/2008 e successive modificazioni, provvede a unificare le residue attività da porre in essere nel territorio regionale nell'ambito delle iniziative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009, avvalendosi dei poteri della sopra richiamata ordinanza n. 3824/2009 ed utilizzando le risorse finanziarie già assegnate nell'ambito delle sopra citate ordinanze.
2. Per consentire il proseguimento delle iniziative di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824 del 25 novembre 2009 il Direttore centrale della protezione civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia é nominato soggetto attuatore e provvede con i poteri di cui alla medesima ordinanza e con le risorse finanziarie stanziate dal sopra citato art. 5.
Art. 2
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Amministrazioni statali» sono aggiunte le seguenti parole: «e regionali, Enti locali».
Art. 3
1. All'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2010, n. 3856, dopo le parole: «costa ionica» sono aggiunte le seguenti: «e tirrenica».
2. Al comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3862, le parole: «e da un rappresentante dell'Università della Calabria o, nel caso in cui quest'ultimo ne faccia parte ad altro titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «, da un rappresentante dell'Università della Calabria e».
3. Al comma 6, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3862, dopo le parole: «16 gennaio 2009» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di tre unità, con oneri a carico dell'art. 12 della presente ordinanza.».
Art. 4
1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 dopo le parole: «direzione lavori» sono aggiunte le seguenti: «, il RUP e la commissione di collaudo».
Art. 5
1. Il termine previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3841 é prorogato fino al 31 gennaio 2011.
2. Per lo svolgimento delle attività tecniche relative alle bonifiche all'interno dei Siti d'interesse nazionale di Brindisi, Taranto e Manfredonia - aree a mare, di cui al comma 1 il Commissario delegato si avvale, in regime ordinario, dei soggetti, ivi compreso il soggetto attuatore, di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6
1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni il Prefetto di Foggia-Soggetto attuatore é autorizzato ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2010, la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.
Art. 7
1. Per consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Commissario delegato é autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 31 dicembre 2010.
Art. 8
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5 é posto anche in posizione di comando o distacco, in deroga ai contratti delle rispettive Amministrazioni, Enti e Società di provenienza.
2. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore sono autorizzati, sulla base dei programmi da redigere quadrimestralmente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a destinare per la realizzazione degli interventi previsti nei predetti programmi, le risorse finanziarie che si rendono disponibili.
3. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni dopo le parole «a totale capitale pubblico» sono inserite le seguenti «e delle relative società di scopo di Società a capitale pubblico».
4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni é apportata la seguente modifica: alla lettera d), dopo il numero «48» é aggiunto il seguente numero «49». sono aggiunte le seguenti disposizioni normative «artt. 10, 54, 63, 64, 65, 66, 68, 79, 85».
5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2009, n. 3793 e successive modifiche e integrazioni dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «h) art. 17, comma 30, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; i) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 7, comma 6bis, 35, 36, e 53; l) legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 54.»
6. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, n. 3793, e successive modificazioni ed integrazioni si provvede anche ai sensi dell'art. 3 della predetta ordinanza.
Art. 9
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 é aggiunto il seguente alinea «- decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, art. 3».
2. Al personale delle Forze armate incluso quello volontario in ferma prefissata impiegato nel territorio del comune di Montaguto ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni, é autorizzata la corresponsione dei compensi per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestato in deroga alla normativa vigente.
3. I compensi da corrispondere al personale volontario in ferma prefissata delle Forze armate di cui al comma 2 sono commisurati agli importi previsti per il grado di primo caporal maggiore o corrispondenti.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 10
1. L'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 é soppresso.
Art. 11
1. I commi 5 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3884 del 18 giugno 2010 sono soppressi.
2. All'art. 6, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2010, n. 3873 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole «mensili pro-capite,» sono aggiunte le seguenti parole «da effettuarsi su richiesta del Commissario Delegato a cura delle Amministrazioni di appartenenza, nei confronti delle quali sarà disposto il relativo rimborso».
Art. 12
1. Allo scopo di avviare celermente la realizzazione degli impianti necessari al superamento del contesto emergenziale il Commissario delegato, di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2010, sottopone i progetti degli impianti e delle relative opere alla procedura disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e i termini previsti al comma 3 ed al comma 4 della sopra indicata disposizione sono entrambi ridotti a 15 giorni.
2. Il Commissario delegato, ove necessario, avvia la procedura di valutazione d'impatto ambientale e le procedure inerenti ai progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
3. Per assicurare il coordinamento delle funzioni pubbliche coinvolte nella fase di approvazione degli interventi, il Commissario delegato indice, ove necessario, anche per l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, apposite conferenze di servizi decisorie assicurando la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati al governo del territorio.
4. In considerazione del preminente interesse pubblico delle opere di cui al comma 1 il Commissario delegato convoca la conferenza di servizi, da tenersi nei successivi tre giorni, per l'approvazione del progetto e per l'acquisizione, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La convocazione della conferenza di servizi é effettuata tramite telefax o altro mezzo telematico o informatico idoneo.
5. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di Amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
6. La conferenza di servizi adotta la propria determinazione a maggioranza dei presenti.
7. In sede di svolgimento della conferenza di servizi i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuno tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, indicando le condizioni e gli elementi necessari per il consenso.
8. Per i progetti di interventi e di opere per cui é prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, convocata dal Commissario delegato, da concludersi entro 10 giorni dalla convocazione.
9. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione é rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si esprime nei successivi quindici giorni, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione é rimessa al
Presidente della Regione Siciliana, che si esprime nei successivi quindici giorni dalla richiesta del Commissario.
10. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai commi precedenti, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
11. La determinazione della Conferenza dei servizi convocata ai sensi del presente articolo costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
Art. 13
1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, il Commissario delegato Presidente della medesima regione e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, é autorizzato ad utilizzare € 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004.
2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 é soppresso il seguente periodo: «- quanto a € 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004».
Art. 14
1. Per consentire la prosecuzione delle attività inerenti ailavori di restauro della Cattedrale di S. Nicolo' di Noto e di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503 del 9 marzo 2006, con particolare riferimento all'affresco della navata centrale, del catino absidale e dei portoni laterali, é assegnata al Commissario delegato-Prefetto di Siracusa la somma di€ 1.450.064,57 a valere sulle economie rivenienti dall'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, già restituiti al Fondo della protezione civile.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite dal Dipartimento della protezione civile sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato-Prefetto di Siracusa.
Art. 15
1. Il Presidente della Regione Basilicata - Commissario delegato provvede entro e non oltre il 31 dicembre 2010 al definitivo completamento delle iniziative già programmate per il superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.
Art. 16
1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010 le parole «della regione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza».
Art. 17
1. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009 puo' essere concesso, anche per la demolizione o la delocalizzazione dell'immobile sede dell'attività produttiva, commisurato al valore dell'immobile, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 1.
2. Il Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana puo' concedere, nel limite di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009, contributi anche per i danni subiti dagli arredi strettamente necessari e il loro ristoro commisurati al valore medio di mercato.
Art. 18
1. Per assicurare il completamento degli interventi di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, cosi' come disposto dall'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, é autorizzato a trasferire, in deroga alle norme di contabilità, la somma di € 1.300.000,00 nella contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 19
1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2007, al fine di mitigare la pesante interferenza della viabilità e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nel bacino del torrente Fereggiano il Commissario delegato é autorizzato ad estendere gli interventi di copertura anche al tratto del torrente già interessato dai lavori di miglioramento dell'officiosità idraulica.
2. Tenuto conto dell'urgenza di procedere alle attività di cui al comma 1 entro la prossima stagione invernale anche per la salvaguardia degli interessi primari della popolazione esposta, già alla base degli interventi in atto, e dell'impossibilità tecnica di
provvedere a tal fine all'installazione di un ulteriore cantiere, il Commissario delegato é autorizzato a procedere, anche in deroga all'art. 57, comma 5, lettera a.1) del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando i prezzi già offerti in sede di gara.
Art. 20
1. Per consentire la ricostruzione degli immobili resi inagibili dagli eventi calamitosi del 18 luglio 2009 verificatisi nel territorio del comune di Borca di Cadore in provincia di Belluno, il Commissario delegato-Presidente della Regione Veneto e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, é autorizzato a derogare alla legge regionale del Veneto n. 4 del 30 gennaio 1997. A tal fine, si provvede utilizzando l'importo ripartito con delibera della Giunta regionale n. 3429 del 2009 - allegato C - e autorizzato nell'ambito di quanto definito all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2010
Il Presidente: Berlusconi