Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l’esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della Professione di guida alpina” e della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.
Art. 2
Funzioni delle province
1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono attribuite alle Province competenti per territorio.
2. Qualora le Province a cui sono state attribuite le funzioni non provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.
CAPO II
Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida
Art. 3
Gradi della professione di guida
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
Art. 4
Aspirante guida
1. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della Giunta regionale sentito il Collegio regionale della guide alpine; il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 6.
Art. 5
Guida alpina-maestro di alpinismo
1. É guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;
b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista;
c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell’arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.
2. Nell’ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo può:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici, attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna;
b) prestare consulenza circa l’agibilità di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l’arrampicata.
3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali di cui all’articolo 6.
Art. 6
Albo professionale
1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. É considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida che abbiano la propria residenza o domicilio o stabile recapito in uno dei comuni della Regione del Veneto ovvero che in essa svolgano le loro attività per almeno una stagione.
3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea;
b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall’azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione.
4. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica e all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 10.
Art. 7
Trasferimento e aggregazione temporanea
1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere il trasferimento al corrispondente albo professionale della Regione del Veneto. La domanda, indirizzata al Presidente del Collegio regionale delle guide, deve riportare: i dati anagrafici del soggetto, la data di conseguimento dell’abilitazione tecnica, il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione al relativo albo.
2. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale delle guide a condizione che l’interessato sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 3.
3. Le guide alpine iscritte negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano svolgere temporaneamente la professione nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, devono richiedere l’aggregazione temporanea all’albo delle guide del Collegio regionale del Veneto. Essi sono tenuti ad applicare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata.
4. L’aggregazione è disposta dal Collegio regionale delle guide; non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.
5. L’esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso dei requisiti stabiliti dall’Unione internazionale delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purché non svolto in modo stabile nel territorio della Regione non è subordinato all’iscrizione all’albo.
Art. 8
Abilitazione tecnica
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
2. La Giunta regionale istituisce ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla Giunta regionale, i residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del Collegio regionale delle guide; l’ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che è sostenuta avanti una sottocommissione formata dai componenti della Commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. La Giunta regionale, di intesa con il direttivo del Collegio regionale delle guide, definisce e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;
b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non inferiore a novanta giorni e le relative prove d’esame;
c) il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo di durata minima di otto giorni e le relative prove d’esame.
5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione per aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi indetti dal Collegio nazionale delle guide alpine.
6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida, corrispondendo al Collegio organizzatore un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante.
Art. 9
Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche
1. La Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo è così composta:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo delegato;
c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide;
d) due o più esperti nelle materie d’esame.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale.
3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione dura in carica quattro anni.
4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nella misura di euro 51,65; agli stessi è altresì corrisposto, ove spettante, il rimborso delle spese sostenute nella misura e secondo le modalità previste dalla vigente normativa per i dirigenti regionali.
5. I componenti della commissione, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Art. 10
Aggiornamento professionale
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi regionali hanno l’obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.
2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per l’organizzazione del direttivo del Collegio regionale delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del direttivo del Collegio regionale delle guide.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
4. L’aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.
Art. 11
Collegio regionale delle guide
1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del Collegio fanno parte di diritto:
a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione;
b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da nove componenti, iscritti negli albi di cui sette eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l’assemblea.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c).
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata dalla Giunta regionale.
Art. 12
Funzioni del Collegio regionale
1. Spetta all’assemblea del Collegio regionale:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;
c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle norme della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 14;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri stati;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla Provincia su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;
e) collaborare con la Regione per l’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 8 e all’articolo 10;
f) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali e con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano, della pratica degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza;
h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti.
Art. 13
Doveri
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
3. L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.
Art. 14
Sanzioni disciplinari e ricorsi
1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale cui appartiene l’iscritto a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
3. La decisione è adottata dal direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 15
Esercizio abusivo della professione
1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all’albo di altra Regione, esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6, nel territorio regionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46, come previsto all’articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide.
Art. 16
Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata
1. Possono essere istituite scuole con la dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata” per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 5 comma 1.
2. Agli effetti della presente legge per scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio ogni scuola riunisce tutte le guide operanti nello stesso ambito territoriale o in ambiti territoriali contigui.
3. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere autorizzate dalla Provincia competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell’albo professionale regionale.
4. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell’albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell’articolo 7.
5. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1032,91, applicata secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 2.
6. Le modalità di espletamento della vigilanza sono determinate dalle Province competenti con proprio provvedimento.
Art. 17
Adempimenti
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 comma 3, deve essere presentata alla Provincia competente, corredata da:
a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;
b) il verbale della riunione in cui è stato eletto il direttore;
c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma del comma 2;
d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di eventuali recapiti;
e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata”.
2. La Provincia, sentito il direttivo del Collegio delle guide alpine, autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata, valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità;
b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare;
c) la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e la conoscenza dell’ambiente montano, nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle località montane della regione;
d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.
3. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più condizioni previste dal presente articolo.
4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell’attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.
Art. 18
Tariffe
1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono determinate, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, dalle Province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.
Art. 19
Distintivo di riconoscimento
1. Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo, nell’esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di riconoscimento.
2. Il distintivo di riconoscimento è rilasciato dal Collegio regionale delle guide.
Art. 20
Promozione e diffusione delle attività di montagna
1. Le guide alpine e gli aspiranti guida sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale veneto. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche.
2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi per iniziative diretta:
a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine;
b) promuovere la diffusione dell’alpinismo tra i giovani;
c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell’aspirante guida alpina;
d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.
3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un’apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della Giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.
4. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto di presentare una particolareggiata relazione sull’impiego dei contributi e sull’attività svolta.
Art. 21
Vigilanza
1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge sono determinate dalla Giunta regionale, ferme restando le competenze riservate alle Province all’articolo 16.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 22
Disposizioni transitorie
1. Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all’articolo 6 della presente legge, gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo già iscritti all’albo ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”.
2. Sono riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.
3. Ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
Art. 23
Abrogazione
1. É abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all’articolo 38 le disposizioni relative al Collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina ed all’alpinismo.
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” autorizzate dal bilancio pluriennale 2004-2006 per le finalità di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 3 gennaio 2005
Galan
INDICE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Funzioni delle province
CAPO II - Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida.
Art. 3 - Gradi della professione di guida
Art. 4 - Aspirante guida
Art. 5 - Guida alpina-maestro di alpinismo
Art. 6 - Albo professionale
Art. 7 - Trasferimento e aggregazione temporanea
Art. 8 - Abilitazione tecnica
Art. 9 - Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche
Art. 10 - Aggiornamento professionale
Art. 11 - Collegio regionale delle guide
Art. 12 - Funzioni del Collegio regionale
Art. 13 - Doveri
Art. 14 - Sanzioni disciplinari e ricorsi
Art. 15 - Esercizio abusivo della professione
Art. 16 - Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata
Art. 17 - Adempimenti
Art. 18 - Tariffe
Art. 19 - Distintivo di riconoscimento
Art. 20 - Promozione e diffusione delle attività di montagna
Art. 21 - Vigilanza
CAPO III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 22 - Disposizioni transitorie
Art. 23 - Abrogazione
Art. 24 - Norma finanziaria
Dati informativi concernenti la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 maggio 2002, n. 17/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 luglio 2002, dove ha acquisito il n. 276 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 4 marzo 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2004, n. 14710.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il Progetto di legge oggi rimesso all’esame dell’aula nasce dall’esigenza di fornire una disciplina autonoma alla professione di guida alpina, in ossequio ed in osservanza dei principi dettati a livello nazionale dalla legge quadro 2 gennaio 1989 n. 6.
Tale progetto di legge si colloca in un quadro normativo fortemente rinnovato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998 e della legge regionale n. 11/2001 oltre che dalle recenti riforme Costituzionali che hanno comunque imposto una rivisitazione della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 che attualmente regolamenta la materia.
Il Provvedimento normativo in esame trasferisce importanti funzioni dalla Regione alle Province e, nel contempo, ridisegna la figura professionale di guida alpina, collocandola in un contesto più esteso di quello tradizionale e conferendole dunque un più ampio respiro.
L’attività delle Guide alpine, nella loro rinnovata configurazione potrà rappresentare altresì elemento significativo per un incremento del turismo montano, costituendo tale nuova regolamentazione della professione non solo una risposta in termini di ordine, chiarezza e certezza normativa alle esigenze di quanti esercitano o vogliono esercitare la professione, ma altresì un elemento di garanzia e di sicurezza a tutela dell’utenza.
Nell’ambito dell’iter istruttorio la Commissione ha voluto sentire la voce delle categorie interessate delle cui osservazioni la commissione stessa ha tenuto conto nella riformulazione di alcune norme.
Venendo alla disamina dell’articolato, l’articolo 1 definisce quelle che sono le finalità che il testo normativo si propone, fra le quali si evidenziano, oltre alla regolamentazione dell’esercizio della professione, il miglioramento e l’incentivazione del turismo montano.
L’articolo 2 attribuisce alle Province alcune funzioni definite nei successivi articoli 16, 17 e 18. In particolare vengono demandate alle stesse: l’autorizzazione all’istituzione delle scuole di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata, in relazione agli interessi turistici delle località interessate e in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla stessa normativa in esame, la definizione delle tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina, maestro d’alpinismo e aspirante guida nonché la diffusione delle medesime.
La definizione di tariffe massime, e non già minime, costituisce ed è stato voluto quale elemento di garanzia a tutela dell’utenza. Ciò dunque senza contravvenire o in qualche modo venire a ledere il principio di libera concorrenza posto a tutela di chi esercita la professione.
L’articolo 3 definisce l’articolazione della professione nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, mentre gli articoli 4 e 5 ne danno la rispettiva definizione.
L’articolo 6 subordina l’esercizio stabile della professione, di cui viene data puntuale definizione al comma 2 dello stesso articolo, alla iscrizione negli appositi albi professionali la cui tenuta è demandata al collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
L’articolo 7 prevede e regolamenta le ipotesi di trasferimento e aggregazione temporanea di guide alpine e aspiranti guida iscritte negli albi professionali di altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente o temporaneamente la professione nella nostra Regione. Viene altresì prevista l'ipotesi dell’esercizio della professione da parte di guide provenienti dall’estero.
L’articolo 8 prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione si consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico pratici da istituirsi ogni due anni da parte della Giunta regionale che ne dovrà definire anche i programmi.
Per tali corsi, a cui si potrà accedere solo previo superamento di apposite prove attitudinali, è prevista la partecipazione alla spesa da parte della Regione che potrà corrispondere al collegio organizzatore un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante.
L’articolo 9 disciplina la composizione della Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche, mentre l’articolo 10 stabilisce che le guide alpine e gli aspiranti guida hanno l’obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale da istituirsi da parte della Giunta Regionale.
L’articolo 11 istituisce, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guide.
Le funzioni ed i compiti del Collegio sono definiti dal successivo articolo 12.
Gli articoli 13, 14 e 15 prevedono, rispettivamente, i doveri spettanti a chi esercita la professione di guida alpina e aspirante guida, le sanzioni disciplinari da comminarsi in caso di violazione di tali doveri nonché l’ipotesi di esercizio abusivo della professione nella nostra Regione per la quale ultima fattispecie viene stabilita l’irrogazione, da parte dei sindaci competenti per territorio, di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Gli articoli 16 e 17 dettano le disposizioni per l’istituzione di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata, la competenza per l’autorizzazione delle quali viene attribuita, come già innanzi evidenziato, alle Province.
L’articolo 18 stabilisce la definizione, a tutela, come detto, dell’utenza e nel rispetto del principio di libera concorrenza, di tariffe massime da parte delle Province che dovranno altresì curarne la diffusione, anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Le scuole dovranno esporre tali tariffe nelle loro sedi e, giusta quanto disposto dall’articolo 19, gli aspiranti guida e le guide, nell’esercizio della loro attività, dovranno portare, come segno di riconoscimento, un apposito distintivo rilasciato dal Collegio regionale delle Guide.
L’articolo 20 prevede l’effettuazione di attività di promozione e diffusione delle attività di montagna da parte delle guide e degli aspiranti guida definiti soggetti che, secondo il disposto normativo in argomento, devono essere altresì impegnati ad incentivare, attraverso tali attività di diffusione e promozione, il turismo d’alta montagna.
Per la realizzazione di iniziative legate alle indicate attività e in particolare per interventi diretti a migliore la qualificazione professionale delle guide e degli aspiranti guida, a promuovere la diffusione dell’alpinismo tra i giovani nonché a favorire la conoscenza del ruolo della guida e dell’aspirante guida alpina e comunque a promuovere, in ogni sua forma, il turismo montano, viene prevista la corresponsione di contributi al Collegio regionale delle guide alpine da parte della Giunta regionale.
L’articolo 21 prevede che la Giunta regionale stessa determini, ferme restando le competenze assegnate alle Province, le modalità di espletamento della vigilanza in ordine all’applicazione delle disposizioni normative in esame.
L’articolo 22 detta una disposizione transitoria per coloro i quali sono già iscritti all’albo di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 e per i quali viene quindi prevista l’iscrizione di diritto ai nuovi albi professionali, nonché per le scuole già autorizzate a’ sensi della nominata legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, che parimenti vengono riconosciute di diritto.
L’articolo 23 abroga parzialmente, ovvero per la parte che disciplina la professione delle guide alpine e aspiranti guida, la testé citata legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.
L’articolo 24 infine prevede una spesa per l’attuazione della legge in esame, quantificata in 60.000 euro a decorrere dall’esercizio 2004.
La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 4 marzo ha licenziato, a maggioranza, il testo che così come modificato, anche nel titolo, si rimette all’esame dell’aula.
3. Note agli articoli
Nota all'articolo 8
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 6/1989 è il seguente:
"15. Collegio nazionale delle guide.
1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.".
Nota all'articolo 9
- Il testo dell'art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989 è il seguente:
"7. Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide. ".
Nota all'articolo 10
- Per il testo dell'art. 7, comma 8, della legge n. 6/1989 vedi nota all'art. 9.
Nota all'articolo 15
- Il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 6/1989 è il seguente:
"18. Esercizio abusivo della professione.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione. ".
4. Leggi regionali abrogate
L'art. 23 abroga la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all'articolo 38 le disposizioni relative al Collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina all'alpinismo.
5. Struttura di riferimento
U.C. sport e tempo libero