Art. 1
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli articoli 7, 7-bis e 7-ter della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2002) e la legge regionale 12 novembre 2013, n. 20 (Modifiche all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7) sono abrogati.
Art. 2
1. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
2. Il Difensore civico in carica cessa dall'incarico a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di cui al presente articolo e quello previsto all'articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento.".
Art. 4
1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo; "Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per prestazioni d'opera professionale connesse con le attività dell'amministratore interessato, fermo restando il vincolo di cui al comma 2.";
b) al comma 11 le parole "Il rapporto di lavoro delle unità di cui al comma 7 viene costituito" sono sostituite dalle parole "I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono instaurati";
c) al comma 14 le parole "I contratti" sono sostituite dalle parole "I rapporti di lavoro";
d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14-bis. Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze, l'osservanza dell'orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono attestate mensilmente dall'amministratore di riferimento.".
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.