TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.
Art. 2
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , dell' articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.
2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.
Art. 3
(Principi)
1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l' articolo 9 della Costituzione , considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.
2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.
3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.
4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA
CAPO I
PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA
Art. 4
(Settori e obiettivi generali degli interventi)
1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:
a) spettacolo dal vivo;
b) attività cinematografica e audiovisiva;
c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
e) valorizzazione della memoria storica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:
a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.
Art. 5
(Documento di politica culturale regionale)
1. Il Documento triennale di politica culturale regionale, di seguito denominato Documento, è lo strumento mediante il quale la Regione:
a) effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7;
b) definisce le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
c) stabilisce i criteri di attuazione, i tempi e le risorse finanziarie da destinare all'attuazione di ciascuna linea di intervento;
d) individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale;
e) individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.
2. Il Documento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione nel rispetto del principio di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il Documento e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. Se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, si prescinde dallo stesso.
4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, il Documento è approvato entro il 30 aprile.
Art. 6
(Commissione regionale per la cultura)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;
b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche di cui alla presente legge che le sono sottoposte.
2. La Commissione è composta da:
a) due esperti in cultura cinematografica;
b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;
c) un esperto nei settori della cultura umanistica;
d) un esperto nei settori della cultura scientifica;
e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;
f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;
g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;
h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;
i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali.
3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono nominati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento.
4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.
5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.
Art. 7
(Osservatorio regionale della cultura)
1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.
3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi del Servizio regionale competente in materia di statistica.
TITOLO III
ATTIVITÀ CULTURALI
CAPO I
SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 8
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.
Art. 9
(Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione;
b) finanziamento annuale per la gestione triennale di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per la gestione triennale di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;
c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
Art. 10
(Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento triennali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.
Art. 11
(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
2. L'ammontare annuo del finanziamento di cui al comma 1 è stabilito con legge regionale.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 1.
Art. 12
(Finanziamento per la gestione di teatri di ospitalità e di teatri di produzione)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per la gestione triennale di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Art. 13
(Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione, da organizzatori di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Art. 14
(Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
2. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.
Art. 15
(Circuitazione opere liriche)
1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con norma di legge finanziaria tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa.
Art. 16
(Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, e comunque in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato eroga agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Art. 17
(Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
1. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande.
3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
CAPO II
ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Art. 18
(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)
1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.
2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
Art. 19
(Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).
3. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività degli enti di cui ai commi 1 e 2 tramite il finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.
Art. 20
(Attività della Cineteca regionale)
1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell' articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.
3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:
a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;
b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.
4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Art. 21
(Cinema nelle aree montane svantaggiate)
1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.
2. Le aree montane svantaggiate di cui al comma 1 sono individuate dal Documento.
3. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite incentivi annuali previa procedura valutativa delle domande.
Art. 22
(Adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche)
1. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche dei cinema-teatro, dei multisala con un numero di sale cinematografiche non superiore a cinque e dei cinema all'aperto, come definite dall' articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande.
Art. 23
(Interventi della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività di notevole prestigio nei settori del cinema e dell'audiovisivo prevalentemente in ambito regionale.
2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi agli enti che svolgono attività di notevole prestigio.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per ciascun soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
CAPO III
ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ
Art. 24
(Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
Art. 25
(Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)
1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
CAPO IV
DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA
Art. 26
(Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
b) la gestione di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) finanziamento annuale alla gestione triennale di centri di divulgazione di cui al comma 1, lettere a) e b);
c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. Ai sensi del comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per la gestione triennale dei centri di divulgazione di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. In attuazione del comma 5, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.
CAPO V
VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
Art. 27
(Valorizzazione della memoria storica)
1. La Regione sostiene:
a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
CAPO VI
TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE
Art. 28
(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)
1. La Regione sostiene:
a) il teatro amatoriale regionale;
b) il settore del folclore regionale;
c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:
a) l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia;
b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche fuori regione.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.
CAPO VII
PARTENARIATO
Art. 29
(Partenariato)
1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.
3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.
CAPO VIII
RESIDENZE MULTIDISCIPLINARI
Art. 30
(Residenze multidisciplinari)
1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze professionali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.
2. In sede di prima applicazione degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione può definire preliminarmente e in via sperimentale, nell'ambito del Documento, indirizzi e criteri per la definizione delle iniziative di cui al comma 1, avuto riguardo alle forme di collaborazione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
CAPO IX
DISTRETTI CULTURALI
Art. 31
(Distretti culturali)
1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, anche con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.
2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.
TITOLO IV
NORME FINALI
CAPO I
NORME FINALI
Art. 32
(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)
1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.
Art. 33
(Avanzo o utile netto)
1. Con riferimento agli incentivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), di cui all'articolo 19, comma 3, e di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), l'importo del finanziamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel periodo in questione.
2. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.
3. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
Art. 34
(Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.
Art. 35
(Norme transitorie)
1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12,comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, 27, comma 4, e 28, comma 4, ed esclusivamente per l'anno 2015, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 63 e da 90 a 93, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
3. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 6, rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall' articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.
Art. 36
(Aiuti di Stato)
1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.
Art. 37
(Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione)
1. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore di enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo ai quali la Regione partecipa direttamente in qualità di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statutari dei soggetti partecipati.
Art. 38
(Abrogazioni)
1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 40 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 68/1981 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a eccezione dell'articolo 8;
b) il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 29/1990 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
c) i commi 3, 4 e 5 dell' articolo 26 della legge regionale 4/1991 (Legge finanziaria 1991);
d) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 47/1991 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
e) l' articolo 79 della legge regionale 30/1992 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
f) gli articoli 118 e 120 della legge regionale 47/1993 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
g) l'articolo 112 e il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 1/1993 (Legge finanziaria 1993);
h) i commi da 1 a 3, da 33 a 35, da 49 a 54 dell' articolo 6 della legge regionale 4/1999 (Legge finanziaria 1999);
i) l' articolo 56 della legge regionale 9/1999 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
j) il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1999 (Assestamento del bilancio 1999);
k) i commi 4, 11, 26, 28, da 32 a 42 dell' articolo 5 della legge regionale 2/2000 (Legge finanziaria 2000);
l) il comma 28 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2000 (Assestamento del bilancio 2000);
m) il comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 (Legge finanziaria 2001);
n) i commi da 36 a 39, 51, 52 e 70 dell' articolo 7 della legge regionale 3/2002 (Legge finanziaria 2002);
o) il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
p) il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2002 (Assestamento del bilancio 2002);
q) i commi da 29 a 32, da 42 a 71 dell'articolo 6 e i commi da 38 a 43 dell' articolo 8 della legge regionale 1/2003 (Legge finanziaria 2003);
r) i commi 1 e 2 dell' articolo 5 della legge regionale 14/2003 (Assestamento del bilancio 2003);
s) i commi 40, da 44 a 47, da 51 a 106 dell' articolo 5 della legge regionale 1/2004 (Legge finanziaria 2004);
t) i commi 54, da 57 a 61, 66 e da 87 a 106 dell' articolo 5 della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005);
u) i commi 12 e 13 dell' articolo 5 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005);
v) i commi da 24 a 38, da 41 a 46, da 48 a 56, da 61 a 69, 71, 72, da 96 a 98, 102 e 103 dell' articolo 7 della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006);
w) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, il capo II e il capo III e gli articoli 15 e 18 della legge regionale 21/2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);
x) l' articolo 62 della legge regionale 24/2006 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
y) il comma 28, i commi da 34 a 50, da 61 a 66, da 111 a 116, da 126 a 128, 159, 159 bis, 160, 162, 163 e 167 dell'articolo 6 e i commi da 24 a 26 dell' articolo 8 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007);
z) il comma 39 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007);
aa) i commi 11, 12, 13, 42 e 43 dell' articolo 4 della legge regionale 30/2007 (Legge strumentale 2008);
bb) la legge regionale 5/2008 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), a eccezione dell'articolo 23;
cc) i commi 34, 35 e 64 dell' articolo 7 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009);
dd) la legge regionale 5/2009 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi);
ee) i commi da 10 a 13, 20, 21, 24, 25, 28 e 29 dell'articolo 7 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009);
ff) i commi 16 e 17 e i commi da 20 a 22 dell' articolo 6 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010);
gg) l' articolo 12 della legge regionale 5/2010 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia);
hh) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2010 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);
ii) l' articolo 184 della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
jj) i commi 37, 38, da 46 a 48, da 53 a 57 dell' articolo 6 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011);
kk) i commi 44 e 45, il comma 48, i commi da 51 a 57, i commi 60, 61, 62, 63, da 66 a 68, da 75 a 77 e da 81 a 85 dell'articolo 6 e i commi 14, 15, 16 e 17 dell' articolo 11 della legge regionale 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011);
ll) i commi 16 e 17 dell'articolo 8 e i commi da 106 a 108, 112, da 134 a 222, da 230 a 253, da 260 a 265 dell' articolo 11 della legge regionale 18/2011 (Legge finanziaria 2012);
mm) i commi 79, 80 e 81, la lettera c) del comma 85, i commi da 90 a 101, da 105 a 116, 117, da 121 a 126, da 135 a 140, da 144 a 149 e da 152 a 160 dell' articolo 6 della legge regionale 14/2012 (Assestamento del bilancio 2012);
nn) i commi da 32 a 34, 38, le lettera a), b), d), f) del comma 39, da 55 a 68, da 90 a 93, da 161 a 163, da 182 a 199, da 206 a 208, da 216 a 221, da 231 a 233, da 240 a 272, da 333 a 335, da 343 a 348, da 354 a 356 e da 402 a 404 dell' articolo 6 della legge regionale 27/2012 (Legge finanziaria 2013);
oo) i commi da 7 a 10, 77 e 79 dell' articolo 5 della legge regionale 5/2013 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
pp) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013);
qq) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 18/2013 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);
rr) i commi 69, 123 e 124 dell' articolo 6 della legge regionale 23/2013 (Legge finanziaria 2014);
ss) l' articolo 12 della legge regionale 6/2014 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).
Art. 39
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9346 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura".
3. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia".
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6441 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione a titolo di cofinanziamento del FUS".
5. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.520.000 euro, suddivisa in ragione di 760.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuale ai teatri regionali di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione".
6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione, da organizzatori di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale".
7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, con riferimento al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi annuali per progetti regionali per il sostegno della produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo previa procedura valutativa delle domande".
8. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti alle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste".
9. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste sugli incentivi assegnati dallo Stato ".
10. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato".
12. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".
13. In relazione al disposto di cui ai commi da 9 a 12, gli stanziamenti previsti sulle unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 di seguito elencati sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno riportati:
UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;
UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;
UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;
UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 6385 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali".
15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale".
16. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6447 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale previa procedura valutativa delle domande".
17. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo di enti di cultura cinematografica di interesse regionale per la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale".
18. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche operanti almeno a livello sovracomunale".
19. Per le finalità previste dall'articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti all'Associazione Cineteca del Friuli per il sostegno dell'attività istituzionale e di servizio pubblico".
20. Per le finalità previste dall'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6451 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per la diffusione della cultura cinematografica nelle aree montane svantaggiate".
21. Per le finalità previste dall'articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 6452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche".
22. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità".
23. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6454 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità previa procedura valutativa delle domande".
24. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6386 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Finanziamenti per il sostegno dell'attività istituzionale e di interesse pubblico del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF)".
25. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6455 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica".
26. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6456 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica".
27. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6457 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica previa procedura valutativa delle domande".
28. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6458 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per attività di rilevanza regionale relativa alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia".
29. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6459 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia previa procedura valutativa delle domande".
30. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6460 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività, svolte anche fuori regione, dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e delle bande".
31. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6461 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari in tutti i settori delle attività culturali".
32. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6463 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per il sostegno e la formazione di distretti culturali intesi come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente".
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 8 e da 14 a 32 per complessivi 10.242.000 euro, suddivisi in ragione di 5.121.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI CAPITOLO 2015 2016 TOTALE
5.2.1.5047 5397 100.000 100.000 200.000
5.2.1.5048 5340 2.500.000 2.500.000 5.000.000
5.2.1.5048 5390 100.000 100.000 200.000
5.2.1.5049 5426 1.000.000 1.000.000 2.000.000
5.2.1.5049 5431 200.000 200.000 400.000
5.2.1.5049 5434 461.000 461.000 922.000
5.2.1.5050 5282 700.000 700.000 1.400.000
5.2.1.5051 5398 60.000 60.000 120.000
TOTALE 5.121.000 5.121.000 10.242.000
Art. 40
(Produzione di effetti)
1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2015.