IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA La seguente legge
CAPO I
OGGETTO, FINALITÀ, FUNZIONI E REQUISITI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. In attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n.59), e dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ed in coerenza con l'articolo 83-bis, commi da 17 a 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - Finanziaria triennale), con l'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Manovra economica 2), e con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), nel rispetto della libertà di stabilimento, della concorrenza e della tutela del territorio, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, per migliorare l'efficienza complessiva della rete e per promuovere l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, della trasparenza, dell' efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge, per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:
a) benzine;
b) gasoli;
c) gpl;
d) gas naturale -metano;
e) idrogeno;
f) miscele metano-idrogeno;
g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.
3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.
4. Ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 7, per chiosco si intende un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o postpayment, situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, con servizi igienici per gli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. E' prevista la presenza di una pensilina a copertura soltanto delle colonnine.
5. Ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 7, per stazione di rifornimento si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, fornito di un locale per il ricovero e di servizi igienici per gli addetti e per l'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.
6. Ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 7, per stazione di servizio si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Essa, inoltre, comprende attrezzature per lavaggio e per grassaggio ed altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici.
Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.
7. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità trasferite. Esso è composto da: a) una pompa o un sistema di adduzione;
b) un contatore ed un misuratore;
c) una pistola con una valvola di intercettazione;
d) le tubazioni di connessione;
e) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di recupero di vapori di benzina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.
8. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.
9. Per self-service pre-payment si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote oppure di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
10. Per self-service post-payment si intende il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente.
11. Per gestore si intende il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie e alla vigilanza ed al controllo dell'intera area di servizio.
12. Per impianto ad uso privato si intendono:
a) gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del Codice civile;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione situati all'interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse amministrazioni.
13. Per contenitore-distributore mobile ad uso privato si intendono le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili, nonché di attività industriali ed artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale è usato il contenitore-distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministero dell'interno del 31 luglio 1934, n.136300 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) 14. Per erogato di impianto si intendono i prodotti di benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e di scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto metano.
15. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto, così come definito dal comma 3, comprendente la totale sostituzione ed il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.
Art. 3
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:
a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;
b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nell'articolo 20, comma 1, lettera e).
Art. 4
(Programmazione regionale in materia di carburanti)
1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali, sentita la commissione consultiva regionale carburanti prevista nell'articolo 5, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.
Art. 5
(Commissione consultiva regionale carburanti)
1. E' istituita presso la struttura regionale competente la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti.
2. La commissione è composta da:
a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato;
d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;
e) il rappresentante del Consorzio grandi reti o suo delegato;
f) il rappresentante dell'Associazione nazionale distributori stradali GPL autotrazione o suo delegato;
g) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;
h) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;
i) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato;
l) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;
m) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
n) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;
o) tre esperti del settore impianti di distribuzione di carburanti.
3. Gli esperti previsti nella lettera o) del comma 2 devono rilasciare, all'atto della nomina, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non aver ricoperto incarichi e di non ricoprire incarichi o mansioni riconducibili ad un rapporto di collaborazione con le associazioni e gli enti rappresentati nella commissione consultiva regionale.
4. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di carburanti.
5. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione, se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. La commissione dura in carica cinque anni.
6. Ai componenti ed al segretario della commissione non è corrisposto alcun compenso.
7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza alcuna giustificazione, è assente per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità previste nel comma 5.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra i presenti gli astenuti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Art. 6
(Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti)
1. La Commissione prevista nell'articolo 5 è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:
a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione dei carburanti;
b) la elaborazione di proposte, di studi o di iniziative inerenti le finalità previste dalla presente legge;
c) i quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme applicabili a livello regionale.
2. La commissione è sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998.
Art. 7
(Osservatorio e sistemi informativi)
1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo, con l'ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:
a) al monitoraggio annuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998;
b) alla diffusione delle informazioni alle istituzioni, alle categorie economiche e ai soggetti interessati;
c) alla promozione di studi e di ricerche, e alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.
2. La Regione, in attuazione di quanto previsto nel comma 1 e per esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza previsti dall'articolo 8, aventi caratteristiche territoriali omogenee, e monitora le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.
Art. 8
(Bacini di utenza)
1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 20, appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) l'erogato medio degli impianti calcolato su base annua;
b) la densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);
c) il rapporto tra numero di impianti ed abitanti;
d) il rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;
e) i sistemi locali del lavoro;
f) la presenza di attività turistiche;
g) la presenza di attrattori commerciali;
h) l' altitudine media del Comune.
2. Con le modalità indicate dal regolamento previste nel comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.
Art. 9
(Attività soggette ad autorizzazione)
1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;
c) la ristrutturazione totale dell'impianto;
d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;
e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2.
2. L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 13.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 20, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.
4. I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.
5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada.
6. Le opere realizzate in base alle autorizzazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.
7. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.
Art. 10
(Attività soggette a comunicazione)
1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 9 è soggetta alla comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane, competenti per territorio e all'Ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione, nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione degli incendi.
Art. 11
(Uso del biometano e del metano liquido)
1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali del sistema distributivo dei carburanti prevedono per i Comuni la possibilità di autorizzare con procedura semplificata la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità di biometano.
2. Al fine di ridurre l'inquinamento e il CO2 in Campania ed i consumi la Regione Campania avvia programmi che sviluppano la filiera del metano liquido anche attraverso protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e con il Ministero dello sviluppo economico (Mise).
Art. 12
(Attività complementari e servizi integrativi)
1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 13;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, tenuto conto delle disposizioni previste negli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione od il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;
d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 e i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.).
3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 17 e dal regolamento di attuazione previsto nell'articolo 20.
Art. 13
(Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività)
1. Per i requisiti soggettivi relativi all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti si applica l'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.
Art. 14
(Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)
1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al Comune, alla Regione, all'Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il subentrante allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.
Art. 15
(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)
1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del Comune.
2. La sospensione su richiesta è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.
3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.
4. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:
a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13;
b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2;
c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;
d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.
Art. 16
(Collaudo - Commissione di collaudo - Rete ordinaria ed autostradale)
1. Il collaudo dei nuovi impianti, nonché delle modifiche previste nell'articolo 9, comma 6, e nell'articolo 23, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.
2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:
a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;
c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;
d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.
e) un funzionario dell'ufficio comunale competente per territorio.
3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.
4. La commissione accerta:
a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;
b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;
c) la funzionalità dell'impianto;
d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;
e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato.
5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo.
6. Ai singoli componenti della commissione ed al segretario spetta un rimborso spese omnicomprensivo di euro 250,00. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentate da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al Comune, all'Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio.
8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.
9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.
Art. 17
(Disciplina urbanistica)
1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.
2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell'articolo 12 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso Comune alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione previsto nell'articolo 20, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.
4. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell' articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti.
5. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.
6. I Comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 12, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. In attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n.1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.6 ''Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti'').
Art. 18
(Qualificazione e ammodernamento della rete esistente)
1. Per perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.
2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la realizzazione, fino a venticinque metri quadrati, di strutture destinate ai suddetti usi.
3. Per perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i Comuni, ai sensi del decreto legislativo 32/ 1998, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l'adeguamento degli impianti.
4. I Comuni, se non hanno già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 e del regolamento regionale 1/2012, provvedono, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 e del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, e delle vigenti disposizioni normative.
5. Gli impianti esistenti sono sottoposti alla verifica tecnica sanitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 32/1998, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni, della legge 111/2011 e del decreto legislativo 1/2012, convertito con modificazioni della legge 27/2012.
6. Le fattispecie di incompatibilità, visto il decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 che stabilisce le condizioni di incompatibilità degli impianti all'interno dei centri abitati, sono le seguenti:
a) gli impianti situati in zone pedonali od a traffico limitato in modo permanente;
b) l'arresto o la deviazione della linea di flusso del traffico pedonale o veicolare in conseguenza dell'effettuazione del rifornimento di carburanti;
c) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento ai serbatoi da parte delle autobotti avviene sulla sede stradale;
d) la presenza nel tratto di strada prospiciente l'impianto di un semaforo o di un incrocio;
e) l'impedimento totale o parziale di visuale riguardo ai beni di interesse di una curva o di un dosso;
f) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico, come gli incroci ad Y ed ubicati sulla cuspide degli stessi impianti con accessi su più strade;
g) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo che si tratti di unico impianto in Comuni montani;
h) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
i) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o da accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti, se in regola con le norme edilizie, od impedimenti naturali, come i corsi d'acqua.
Art. 19
(Deroga per gli impianti di pubblica utilità)
1. E' considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di sette chilometri.
2. Il sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente e il Comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente una nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.
Art. 20
(Regolamento di attuazione)
1. La Regione, sentita la commissione prevista nell'articolo 5, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, il regolamento contenente:
a) l'individuazione dei bacini di utenza, previsti nell'articolo 8, per il monitoraggio della rete distributiva dei carburanti nel territorio regionale;
b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;
c) le disposizioni necessarie per dare la piena attuazione alla presente legge;
d) le misure per la promozione dell'efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;
e) gli indirizzi in materia di orari e di turni per gli impianti della rete ordinaria;
f) le indicazioni ai Comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete ordinaria.
Art. 21
(Orario degli impianti di distribuzione carburanti)
1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011, convertito con legge 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore.
L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.
4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione.
5. I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.
6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.
7. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 20 si applicano gli orari ed i turni previsti dal regolamento regionale 1/2012.
CAPO II
IMPIANTI AUTOSTRADALI
Art. 22
(Nuove concessioni)
1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:
a) al rispetto delle norme previste dalla presente legge;
b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'Anas, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge.
2. Se l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di attuazione.
3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n.1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).
Art. 23
(Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati)
1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 16.
Art. 24
(Modifiche degli impianti)
1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e della normativa fiscale ed antincendio.
Art. 25
(Trasferimento della titolarità della concessione)
1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione è presentata alla Regione, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.
Art. 26
(Rinnovo della concessione)
1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti ed i doveri relativi all'esercizio dell'impianto.
2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine previsto nel comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la stessa concessione non decade, ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 33.
3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati dal comma 2 sono soggette a decadenza.
4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16.
Art. 27
(Decadenza dalla concessione)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente legge, dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, se il titolare della concessione non ottempera alla richiesta di adeguamento entro novanta giorni dalla medesima richiesta, la Regione dichiara la decadenza dalla concessione.
CAPO III
IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI
Art. 28
(Impianti ad uso privato)
1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16. 2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal
richiedente, così come previsto nell'articolo 2, comma 12, lettera a). E' vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dello stesso impianto.
3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, come il numero di autoveicoli, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a). La Regione svolge un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione prevista dall'articolo 5.
4. Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 33. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 9 e 10.
Art. 29
(Contenitori-distributori mobili ad uso privato)
1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, attesta il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.
Art. 30
(Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali)
1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a mille litri ed è soggetto alla comunicazione al Comune.
Art. 31
(Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili)
1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal Comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.
3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o per aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista nell'articolo 16.
CAPO IV - VIGILANZA
SANZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 32
(Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia, secondo le competenze attribuite dalle vigenti normative.
2. La violazione delle norme previste dalla presente legge, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nell'articolo 33, è accertata dai soggetti previsti nel comma 1.
3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale, i controlli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco ed i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, demandati alle amministrazioni competenti.
Art. 33
(Sanzioni)
1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto nell'articolo 16, comma 9;
b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato nell'articolo 2, comma 12, lettera a).
2. Nei casi previsti dal comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il Comune ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:
a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 9 e 10;
b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;
c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;
d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;
e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente;
f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.
4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.
5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:
a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato dall'articolo 26, ma entro la data di scadenza della concessione;
b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo od in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al Comune dove è installato l'impianto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 5 spettano alla Regione.
8. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.
Art. 34
(Norme transitorie ed abrogazioni)
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, se compatibili con la vigente normativa. È data comunque facoltà agli interessati di adeguare la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire alle norme introdotte dalla presente legge.
2. Sono abrogate la legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) e le norme regionali in materia di impianti di distribuzione carburanti incompatibili con la presente legge.
3. Sino alla nomina della commissione di cui all'articolo 5, le funzioni sono svolte dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/2006.
Art. 35
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari, a legislazione vigente, a carico del bilancio regionale, con riferimento per il corrente esercizio finanziario alle somme iscritte nella Missione 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (fonti energetiche), anche con riferimento al bilancio pluriennale 2013/2015.
Art. 36
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').
Note all'art. 1
Comma 1.
Legge 5 marzo 2001, n. 57: ''Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.''.
Articolo 19: ''Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.''.
''1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede.
Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.''.
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: ''Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.''.
Articolo 83-bis: ''Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.''.
Commi da 17 a 21: ''17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.''.
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98: ''Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.''.
Articolo 28: ''Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti ''1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2. I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.''.
Note all'art. 2
Comma 12, lettera a).
Codice Civile
Articolo 2359: ''Società controllate e società collegate.''.
'' Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.''.
Note agli articoli 6 e 7
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: ''Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.''.
Articolo 3: ''Norme transitorie.''.
Comma 9: ''9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.''.
Note all'art. 9
Comma 3.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 già citato al comma 3 dell'articolo 5.
Comma 7.
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 83-bis già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Comma 17: ''17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.''.
Note all'art. 12
Comma 1.
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 28 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Comma 1, lettera a).
Legge 25 agosto 1991, n. 287: ''Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.''.
Articolo 5: ''Tipologia degli esercizi.''.
Comma 1, lettera b): ''1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59: ''Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.''.
Articolo 64: ''Somministrazione di alimenti e bevande.''.
Commi 5 e 6: ''5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.''.
Comma 1, lettera c).
Legge 22 dicembre 1957, n. 1293: ''Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.''.
Articolo 22: ''Istituzione delle rivendite speciali.''.
''Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.''.
Articolo 23: ''Patentino per la vendita dei generi di monopolio.''.
''Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.
L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.
La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.''.
Comma 2.
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.''.
Articolo 37: ''Liberalizzazione del settore dei trasporti.''.
''1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.
2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
4) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l'Autorità può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del presente articolo, l'Autorità:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;
può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti;
in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte,
fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica. Restano altresì ferme e possono essere contestualmente esercitate le competenze dell'Autorità garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorità rende pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica.''.
Note all'art. 13
Comma 1.
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 12.
Articolo 71: ''Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali.''.
''1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Note all'art. 17
Commi 3 e 4.
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 già citato nella nota agli articoli 6 e 7.
Articolo 2: ''Competenze comunali e regionali.''.
Commi 1 e 2: ''1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.''.
Note all'art. 18
Commi 4, 5 e 6.
Decreto Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001, n. 18504 già citato al comma 3.
Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1 già citato al comma 6 dell'articolo 17.
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 83-bis già citato nella nota al comma 7 dell'articolo 9.
Commi da 17 a 31: ''17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Abrogato.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.''.
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1: ''Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.''.
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 già citato nella nota agli articoli 6 e 7.
Articolo 1: ''Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.''.
Comma 5: ''5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza.
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.''.
Note all'art. 21
Comma 2.
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Articolo 28 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 1.
Comma 7.
Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1 già citato al comma 6 dell'articolo 17.
Note all'art. 22
Comma 3.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269: ''Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.''.
Articolo 5: ''Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titoli di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.''.
Articolo 6: ''La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente art. 3.
Il richiedente deve:
a) avere compiuto il 21° anno di età;
b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica europea oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
Nel caso in cui il richiedente sia una società o un ente, il requisito dell'età deve essere riferito al rappresentante legale.
La domanda deve indicare:
1) le generalità e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonché per la società le indicazioni prescritte dall'articolo 2250, commi primo e secondo del codice civile;
2) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;
3) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;
4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;
5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;
6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dello ufficio di verifica metrica;
7) la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;
8) le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.
Alla domanda devono essere uniti:
1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;
3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5.
Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti deve dichiarare la quantità di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui è in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale.
Deve dichiarare, altresì, il numero degli impianti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantità di carburanti venduti presso tali impianti.''.
Articolo 7: ''La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro;
1) che siano stati dichiarati falliti;
2) che abbiamo riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.
3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.
L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e dell'art. 606 del codice di procedura penale.''.
Note all'art. 29
Comma 1.
Legge 7 agosto 1990, n. 241: ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.''.
Articolo 19: ''Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.''.
''1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Abrogato.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni .
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanisticoedilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Note all'art. 34
Commi 2 e 3.
Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6: ''Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.''.
Articolo 4: ''Commissione consultiva regionale carburanti.''.
''1. È istituita presso la Giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attività commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) l'assessore della Giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali o suo delegato;
c) il rappresentante dell'unione petrolifera o suo delegato;
d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;
e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;
f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione - DI.STRA.GAS. - o suo delegato;
g) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;
h) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;
i) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;
l) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
m) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;
n) cinque esperti del settore.
3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale al ramo, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.
5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
6. Ai componenti ed al segretario della commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi della Delib.G.R. 31 ottobre 2002, n. 5264.
7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.''.