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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto, 24 dicembre 2013, n. 39
Norme in materia di società regionali
 
CAPO I
Norme generali

Art. 1
Indirizzo e controllo sulle società partecipate. (1)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione e ne controlla l'attuazione, anche valutando gli effetti sulle politiche e verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.
2. In conformità all'articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, può esprimere parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.
4. Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.

Art. 2
Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento. (2)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento. (3)
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

Art. 3
Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione.

1. La Regione, qualora non intenda produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche considerando le opzioni alternative, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.

CAPO II
Disciplina delle società controllate dalla Regione

Art. 4
Disciplina delle società controllate.

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.

Art. 5
Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate. (4)

1. Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Esse adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.

Art. 6
Disposizioni in materia di organi societari. (5)

1. Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:
a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società controllate siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione regionale e dipendenti della stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta; che il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato e che sia comunque consentita la nomina di un amministratore unico; e che tali previsioni si applichino con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) prevedere che i dipendenti dell'amministrazione regionale, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, riversino i relativi compensi all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza, e che tale previsione si applichi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) prevedere che al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;
e) prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;
h) prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.
2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.

Art. 7
Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari. (6)

1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società controllate non sono superiori ad un importo lordo massimo omnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; (7) quelli spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo, di 20.000 euro.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi attualmente spettanti rimangono invariati.
3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat.

Art. 8
Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali.

1. Il reclutamento del personale delle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''.
2. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nelle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''.

Art. 9
Trattamento economico del personale.

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle società controllate è determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Art. 10
Esercizio di funzioni amministrative.

1. Nell'esercizio di funzioni od operazioni amministrative delegate dalla Regione, le società controllate applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'', e la legislazione regionale, statale ed europea in materia.

Art. 11
Trasparenza e pubblicità.

1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i seguenti dati:
a) informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
b) bilanci e conti consuntivi;
c) costi unitari di realizzazione di opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
d) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata;
e) informazioni relative alle procedure di evidenza pubblica;
f) informazioni relative alle procedure di reclutamento del personale;
g) curriculum vitae e retribuzione dei componenti degli organi di vertice e dei dirigenti nonché dei dati relativi ad altri incarichi conferiti da enti pubblici o privati;
h) elenco delle consulenze e delle collaborazioni con curricula vitae e compensi degli incaricati;
i) personale in servizio a tempo determinato e indeterminato e relativo costo complessivo annuale;
l) elenco degli enti di diritto privato partecipati;
m) atti relativi alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
n) informazioni relative all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
o) atti relativi alle prove selettive per l'assunzione di personale.
2. L'erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

Art. 12
Norme transitorie.

1. La Giunta regionale presenta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla commissione consiliare competente una valutazione di carattere economico relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate da società controllate e, entro centottanta giorni, al Consiglio una proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle funzioni conferite.

Art. 13
Norma finanziaria.

1. Le minori spese derivanti dall'attuazione della presente legge incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle funzioni obiettivo F0007 ''Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese'', F0008 ''Lavoro'' e F0020 ''Interventi sociali'' del bilancio pluriennale 2013-2015.


Note

(1) In materia vedi quanto già disposto dell'art. 49 della legge regionale 9 gennaio 2001, n. 5 ''Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)'' in tema di attività di controllo del Consiglio regionale e dell'art. 59 comma 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione''.
(2) In materia di disposizioni per il contenimento della spesa pubblica vedi quanto già disposto, in riferimento alle società costituite dalla Regione Veneto ed indicate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 5 legge 311 del 2004) dall'art. 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007'' e dall'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009''.
(3) In materia vedi quanto già previsto dall'art. 14 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 '' con il quale si prevedeva come le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del presente capo. Vedi altresì quanto disposto dall'art. 15 della medesima legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 in materia di riduzione delle entrate e dei relativi costi di esercizio.
(4) In materia vedi quanto già previsto dalla lett. f) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 49 che prevede ''l'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e servizi pubblici;''
(5) In materia vedi quanto già previsto dall'art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 in materia di riduzione degli organi di amministrazione e di controllo da applicarsi a decorrere dal primo rinnovo previo adeguamento dello Statuto.
(6) In materia vedi quanto già previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 che prevede ''la riduzione dei compensi per gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, il cui limite massimo del trattamento economico omnicomprensivo non può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale;''.
(7) In materia vedi anche le disposizioni dettate dall'art. 33 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ''Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione'' per il ...... dipendente dalla Regione che riveste le funzioni di amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale non inferiore al 25%.


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