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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale Umbria, 23 dicembre 2013, n. 31
Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni
 
Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale e promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale.
2. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all' articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi determinati dalla legislazione dello Stato e in particolare dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), disciplina la localizzazione, la realizzazione, la modificazione e la regolazione degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni.
3. La presente legge persegue, in particolare, la finalità di garantire:
a) il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità e neutralità tecnologica, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate e senza ostacoli di ordine economico e sociale;
b) un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione delle reti di comunicazione elettronica, salvaguardando l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico;
c) lo sviluppo della società dell'informazione, dell'inclusione sociale e della trasparenza;
d) la tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di cui alla vigente legislazione statale in materia di telecomunicazioni, si intende per:
a) aree di rispetto di impianti radioelettrici: l'area compresa tra il perimetro dell'area di rispetto assoluto e il perimetro all'interno del quale il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta maggiore del valore di attenzione di cui all' articolo 4, comma 2 della l. 36/2001 ;
b) aree di rispetto assoluto di impianti radioelettrici: l'area circostante un impianto radioelettrico in cui il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta superiore al limite di esposizione di cui all' articolo 4, comma 2 della l. 36/2001 ;
c) banda larga: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
d) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelle forniti tramite le reti a banda larga;
e) cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;
f) community network regionale: l'insieme di servizi infrastrutturali, standard/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti in Sistema pubblico di connettività (SPC), con l'obiettivo di porre le condizioni per collegare i soggetti su un territorio e rendere possibile la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;
g) digital divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;
h) DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terre-strial): lo standard di trasmissione digitale adottato dal consorzio europeo DVB, basato sul sistema di compressione MPEG (Moving Picture Experts Group). Il T2 è l'evoluzione tecnica dello standard DVB-T;
i) gestore: nel caso di impianti radioelettrici, il soggetto titolare della concessione a trasmettere, ivi compresi gli operatori di rete e gli operatori di telecomunicazione;
j) ICT (Information and Communication Tecnologies): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
k) impianto dismesso: l'impianto non più in uso e il cui utilizzo non è previsto nell'ambito dei piani di rete e i programmi di sviluppo;
l) impianto radioelettrico o stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione o di radiocomunicazione;
m) impianto per radiodiffusione radiotelevisiva: l'impianto radio elettrico ovvero stazione radio di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
n) impianto per telefonia mobile: l'impianto radioelettrico, ovvero la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
o) infrastrutture per le telecomunicazioni: l'insieme di impianti tecnologici di telecomunicazione che includono le reti di trasmissione dati in banda larga e ultralarga, comprese reti wireless e NGAN, le reti di trasmissione di fonia fissa e mobile, gli impianti di comunicazione radioelettrica, compresi quelli radiotelevisivi, nonché i cavidotti e le strutture sopra e sottosuolo atte ad ospitare i medesimi impianti;
p) modifica di impianto radioelettrico: la modificazione strutturale e/o delle caratteristiche di emissione, tali da comportare variazioni del campo elettrico, magnetico e elettromagnetico prodotto nell'area circostante;
q) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale o analogica, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
r) operatore di telecomunicazioni: soggetto autorizzato a realizzare, gestire, controllare e mettere a disposizione una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o una risorsa correlata;
s) postazione: la struttura fisica di sostegno sulla quale é posizionato l'impianto radio elettrico, comprensiva degli elementi e manufatti tecnici accessori;
t) Post-attivazione: le misure strumentali da effettuare dopo l'attivazione dell'impianto al fine di valutarne le caratteristiche emissive in relazione all'ambiente circostante;
u) rete pubblica di comunicazioni: ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
v) reti di comunicazioni elettroniche: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
w) risorsa correlata: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
x) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita o determinata, in cui sono presenti una o più postazioni;
y) titolare: il proprietario delle infrastrutture e della postazione;
z) titolo legittimante: le autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), autocertificazioni di attivazione, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari a dare piena funzionalità e legittimità agli impianti radioelettrici ed alle relative infrastrutture e postazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1 , svolge le seguenti funzioni:
a) promuove lo svolgimento, la diffusione e l'utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazioni;
b) promuove la collaborazione e la cooperazione con le istituzioni europee, statali e regionali, con gli enti locali territoriali, con soggetti operanti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica e dell'istruzione, anche al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT;
c) promuove iniziative locali finalizzate alla realizzazione di reti in fibra ottica di nuova generazione costituite mediante la partecipazione diretta all'investimento da parte di cittadini ed imprese, nelle forme più consone quali cooperative di comunità, associazioni, fondazioni ed altre forme di soggetto no profit con fini sociali, riconoscendo il valore diretto e indiretto generato dalle esperienze strettamente collegate alle stesse comunità locali;
d) elabora, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale, piani e programmi per la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture per le telecomunicazioni, anche al fine di superare il digital divide;
e) definisce linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, nonché per le procedure di cui all' articolo 16 ;
f) cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio della rete pubblica regionale di cui all' articolo 6 , nel quadro più ampio della community network regionale di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f) ;
g) promuove la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle telecomunicazioni, ed in particolare lo sviluppo delle reti di nuova generazione NGAN e del cloud computing;
h) svolge le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli enti locali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 , la Regione può avvalersi del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).

CAPO II
DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA E ULTRALARGA

Art. 4
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010 e con l'Agenda digitale italiana, di cui all' articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in attuazione dell' articolo 5, comma 2 del d.lgs. 259/2003 , detta disposizioni per la pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga ed ultra larga, al fine di garantire l'accesso di cittadini, imprese e altri operatori economici ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica anche per colmare il digital divide.
2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità di cui al comma 1 garantendo, in particolare, un'adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.

Art. 5
(Piano telematico regionale)

1. La Giunta regionale adotta il Piano telematico regionale e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Il Piano costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete pubblica regionale ed ha validità triennale.
2. Il Piano telematico regionale definisce, in particolare:
a) le strategie per assicurare la realizzazione e la gestione di una adeguata rete pubblica regionale e di altre infrastrutture tecnologiche per telecomunicazioni a banda larga;
b) gli interventi da realizzare, in coerenza con il documento annuale di programmazione (DAP), con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale e con la programmazione europea e statale.
3. Al Piano telematico regionale si attengono gli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché le agenzie regionali, le aziende sanitarie regionali e le società partecipate dalla Regione. Il piano costituisce riferimento per gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze.
4. La Giunta regionale approva un programma annuale di attuazione del Piano telematico regionale relativo ai singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 6
(Rete pubblica regionale)

1. La rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione Umbria Network (RUN) è costituita dall'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ specifici accordi con la Regione.
2. La RUN, in particolare, collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici le cui reti fanno parte della RUN. La RUN è aperta alle altre amministrazioni ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il sistema regionale.
3. La realizzazione della RUN è strumento di sviluppo e promozione dell'intero territorio regionale. I comuni, le province e gli altri enti territoriali collaborano alla realizzazione delle reti, anche mettendo a disposizione eventuali infrastrutture disponibili e idonee a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.
4. La RUN è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'integrazione delle proprie reti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
5. La Regione consulta gli operatori di telecomunicazioni al fine di verificare la consistenza delle proprie reti, nonché i piani di sviluppo delle stesse. I dati acquisiti, unitamente alle informazioni della banca dati di cui all' articolo 21 , costituiscono la base per la pianificazione degli interventi pubblici.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, tempi e procedure per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui al comma 5 .

Art. 7
(Disciplina del sottosuolo)

1. La Regione, avvalendosi della banca dati di cui all' articolo 21 , persegue un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche.
2. I comuni e le province, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale e, in particolare, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013 (Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali) nonché da apposite linee guida emanate dalla Giunta regionale, approvano un proprio regolamento per l'uso del sottosuolo, prevedendo:
a) un utilizzo razionale del sottosuolo in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente a tecniche innovative e a ridotto impatto ambientale, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi a rete;
g) un elenco di strade sensibili dove, per particolare tipologia di pavimentazioni, conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi o per intensità di traffico o altre esigenze particolari, devono essere adottate particolari cautele nell'utilizzazione del suolo e sottosuolo pubblico, ricorrendo prioritariamente a condivisione di reti, di dotti o di scavi o tecniche innovative di perforazione;
h) un utilizzo prioritario delle infrastrutture pubbliche per il passaggio di cavi e fibre;
i) una profondità minima di scavo, ai sensi dall' articolo 2, comma 15-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , compresa tra trenta e quaranta centimetri, salvo motivati impedimenti;
j) le aree ove, per particolari motivi, non è consentito l'impiego delle tecniche di scavo a limitato impatto ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013;
k) le modalità di coordinamento degli interventi con la realizzazione delle infrastrutture di cui all' articolo 8, comma 1 , anche per quanto non previsto nel programma triennale e nell'aggiornamento annuale dei lavori pubblici di cui al medesimo articolo 8, comma 1 .
3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall' articolo 2 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 .
4. Al di fuori delle aree già individuate ai sensi del comma 2, lettera j) , l'impiego di tecniche di scavo diverse da quelle a limitato impatto ambientale deve essere adeguatamente motivata e giustificata dall'ente pubblico competente.
5. I comuni e le province adeguano il regolamento di cui al comma 2 alle nuove disposizioni europee, statali e regionali, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni per gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti.

Art. 8
(Modalità e criteri per l'utilizzo del sottosuolo)

1. Gli operatori di telecomunicazione che intendono realizzare infrastrutture di posa per la banda larga e ultralarga nel sottosuolo consultano il programma triennale e l'aggiornamento annuale dei lavori pubblici redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) dall'amministrazione territorialmente competente al fine di verificare la previsione di eventuali interventi nelle tratte stradali oggetto della realizzazione delle infrastrutture stesse che prevedano il ripristino del manto stradale.
2. In caso di previsione di intervento gli operatori possono richiedere informazioni all'amministrazione stessa, con particolare riferimento alla tempistica degli interventi, al fine di un coordinamento degli interventi con la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione.
3. La realizzazione di infrastrutture di posa per la banda larga in coordinamento agli interventi programmati di cui al comma 1 dispensa gli operatori dall'obbligo di ripristino definitivo del manto stradale.

Art. 9
(Obblighi riguardanti opere ed infrastrutture)

1. Gli interventi realizzati nel territorio regionale riguardanti nuove opere stradali e altre opere civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere riguardanti il solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei ad ospitare la rete a fibra ottica per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all' articolo 24, comma 1, lettera a) .
2. Le opere, le condutture e i manufatti realizzati nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 eseguiti con fondi pubblici sono oggetto di diritto d'uso gratuito per lo sviluppo della RUN.
3. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici e privati devono prevedere condotti, anche verticali, per il cablaggio della rete a banda larga.
4. Gli interventi di cui al comma 3 relativi ad edifici pubblici devono prevedere anche la realizzazione di locali per le apparecchiature per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all' articolo 24, comma 1, lettera a) .
5. L'operatore di telecomunicazioni durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili impianti privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.
6. L'operatore di telecomunicazioni ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

Art. 10
(Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
2. L'uso della sede stradale regionale con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica della rete pubblica regionale è esentato ai sensi dell' articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dal pagamento del canone di cui all' articolo 27 dello stesso d.lgs. 285/1992 .
3. L'attraversamento di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione è esentato dal pagamento di qualsiasi tipo di canone o altro onere.

CAPO III
DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Art. 11
(Oggetto e finalità)

1. La Regione detta disposizioni per l'installazione degli impianti radioelettrici ai fini:
a) dell'interconnessione delle tecnologie utilizzate;
b) dell'eventuale riduzione complessiva del numero dei siti utilizzati;
c) dello sviluppo complessivo delle reti di telecomunicazione indirizzato ad eliminare il digital divide su tutto il territorio regionale, nonché di quelle per la telefonia mobile;
d) di favorire l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo locale, anche incentivando l'aggregazione editoriale per la produzione multipiattaforma e la distribuzione via internet;
e) di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o almeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Art. 12
(Sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. La Regione favorisce l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo locale relativamente all'evoluzione degli standard tecnologici, anche con riferimento alla introduzione dello standard trasmissivo DVB-T2, ai sensi dell' articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 .
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, anche avvalendosi del CO.RE.COM., promuove e sostiene l'aggregazione editoriale per mettere in comune attività di gestione di impianti trasmissivi, strutture amministrative e strutture redazionali, modalità comuni di produzione e diffusione di contenuti, nonché i produttori di contenuti di qualità, in particolare con forme innovative di produzione multipiattaforma e distribuzione via internet.

Art. 13
(Regolamenti comunali per l'installazione degli impianti radioelettrici)

1. I comuni, singolarmente o in forma associata, adottano il regolamento comunale o intercomunale per l'installazione degli impianti radioelettrici entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
2. Il regolamento di cui al comma 1 detta disposizioni per:
a) l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico, in armonia con i programmi di sviluppo dei gestori di impianti radioelettrici, tenendo conto di tutta la rete e dei singoli impianti radioelettrici;
b) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali per l'installazione degli impianti radioelettrici, tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 9/2002 ;
c) le modalità per l'individuazione delle aree di rispetto e delle aree di rispetto assoluto;
d) il censimento di tutti i siti degli impianti radioelettrici presenti sul territorio ai fini di cui all' articolo 11 della l.r. 9/2002 ;
e) la razionalizzazione e l'eventuale condivisione dei siti esistenti, anche in disuso, in coordinamento con il catasto regionale di cui all' articolo 11 della l.r. 9/2002 ;
f) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti radioelettrici, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
g) la razionalizzazione del numero dei siti sul territorio, compatibilmente con le esigenze di copertura del segnale e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico; a tal fine é favorito l'accorpamento degli impianti radioelettrici su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, definendo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
h) le procedure di risanamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 9/2002 ;
i) la riqualificazione delle aree degli impianti radioelettrici in dismissione, conseguita in particolare con interventi di rilocalizzazione degli impianti radioelettrici, anche in attuazione dei piani di risanamento.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del comune.

Art. 14
(Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici trasmettono al comune e al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, i propri piani di rete e programmi di sviluppo, ivi compresi i relativi aggiornamenti, anche ai fini dell'adeguamento del regolamento comunale di cui all' articolo 13 .
2. I piani di rete e programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti.
3. Le modifiche degli impianti radioelettrici esistenti che si rendono necessarie successivamente alla presentazione dei piani di rete e programmi di sviluppo di cui al comma 1 , sono soggette alle procedure legittimanti previste dall' articolo 16 .

Art. 15
(Localizzazione di nuovi impianti radioelettrici)

1. I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all' articolo 13 , all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché identificare le aree sensibili di cui all' articolo 4 della l.r. 9/2002 , per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del d.lgs. 259/2003 , avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e tenendo conto dell'individuazione delle aree di cui all' articolo 14, comma 2 .
2. La presentazione dei piani di rete e programmi di sviluppo di cui all' articolo 14 costituisce prerequisito per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici di cui al comma 1 , salvo casi di delocalizzazione di impianti in siti ove sono esistenti altri impianti radioelettrici, e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

Art. 16
(Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)

1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 87 e 87-bis del d.lgs. 259/2003 , nonché alla procedura semplificata di cui all' articolo 35, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 della l.r. 9/2002 e le modalità di post-attivazione previste dal regolamento regionale di cui all' articolo 24, comma 1, lettera b) .
2. Fermo restando il parere tecnico dell'A.R.P.A. ove previsto dalle disposizioni richiamate al comma 1 , il Comune è l'ente locale competente per le procedure di cui al medesimo comma 1 .
3. Per gli impianti radioelettrici soggetti alla procedura semplificata di cui all' articolo 35, comma 4 del d.l. 98/2011 , il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione degli impianti medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative condivise, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria e paesaggistico-ambientale, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di telecomunicazioni.
4. Ai fini della formazione dei titoli legittimanti di cui agli articoli 87 e 87-bis, del d.lgs. 259/2003 , i gestori e i titolari degli impianti radioelettrici individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all' articolo 13 .
5. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici adottano, a proprio carico, le necessarie misure per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto.
6. I siti che ospitano impianti radioelettrici fissi e mobili, a qualunque titolo legittimati, devono essere dotati di idoneo cartello informativo permanente, da posizionare entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi in luogo accessibile e visibile, che indichi:
a) gli estremi del titolo legittimante;
b) i dati del gestore e del titolare che utilizzano i siti e le postazioni;
c) la presenza di una sorgente di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
7. Il comune competente per territorio comunica al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. Territorialmente competente gli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 3.
8. Entro sessanta giorni successivi alla realizzazione di un intervento legittimato ai sensi del presente articolo, i gestori e i titolari di impianti radioelettrici devono comunicare la fine dei lavori al comune e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera d) .
9. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi di emergenza o temporanei, é soggetta a comunicazione preventiva inviata al comune e all'A.R.P.A. competenti per territorio, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto nonché della valutazione dell'impatto elettromagnetico in ambiente. Entro trenta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio la sua dismissione o l'eventuale richiesta di proroga per un massimo di novanta giorni a partire dalla data della prima comunicazione. La permanenza dell'impianto per un tempo superiore a novanta giorni è soggetta alle procedure di cui al comma 1 .

Art. 17
(Criteri per il risanamento e la dismissione degli impianti radioelettrici)

1. Qualora l'impianto radioelettrico supera i limiti di esposizione ed i valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), il gestore e il titolare dell'impianto stesso devono presentare, al comune territorialmente competente, un piano di risanamento secondo i criteri predisposti dal comune stesso e le modalità previste dal regolamento comunale di cui all' articolo 13 .
2. In caso di dismissione di un impianto radioelettrico a seguito della procedura di risanamento o all'interno del piano di rete e dei programmi di sviluppo di cui all' articolo 14 o qualora il riutilizzo dell'impianto radioelettrico non è previsto nell'ambito dei piani di rete e programmi di sviluppo, i gestori e i titolari dell'impianto radioelettrico in dismissione provvedono a proprio carico alla completa rimozione dell'impianto radioelettrico e delle relative infrastrutture, nonché al ripristino ambientale dei luoghi.

Art. 18
(Razionalizzazione e dismissione degli impianti radiotelevisivi)

1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti radiotelevisivi a seguito del passaggio alla televisione digitale terrestre, il gestore e il titolare degli impianti stessi devono provvedere alla loro rimozione a proprie spese, previa comunicazione da inviare al comune e agli organi competenti.
2. Qualora la postazione ove sono posizionati gli impianti di cui al comma 1 è dismessa e non è previsto un suo riutilizzo il gestore e il titolare degli impianti stessi devono provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. Il CO.RE.COM. provvede a verificare annualmente l'effettivo utilizzo degli impianti autorizzati.

Art. 19
(Post-attivazione e ulilizzo della potenza autorizzata)

1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell' articolo 16 , entro sessanta giorni dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al Comune e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio un'asseverazione contenente le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e di emissione dell'impianto medesimo, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento regionale di cui all' articolo 24, comma 1, lettera b) .
2. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis, del d.lgs. 259/2003 , che nella asseverazione di cui al comma 1 hanno dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, entro il termine di un anno decorrente dal giorno dell'asseverazione di cui allo stesso comma 1 possono aumentare detta potenza fino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore asseverazione. Decorso tale termine in assenza della ulteriore asseverazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del comma 1 .

Art. 20
(Piani nazionali di assegnazione delle frequenze)

1. La Giunta regionale esprime, ai sensi dell'articolo 42, commi 7 e 8 del d.lgs. 177/2005 , il parere sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e sulle successive modificazioni, in ordine all'ubicazione degli impianti radioelettrici. Il parere é reso entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.
2. I comuni recepiscono e perimetrano le aree destinate ai siti previsti dai piani nazionali per l'assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica.

CAPO IV
BANCA DATI REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

Art. 21
(Banca dati regionale)

1. È istituita la banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, comprensiva delle condutture e delle altre strutture ubicate nel sottosuolo atte ad ospitare le infrastrutture stesse, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all' articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
2. La banca dati, gestita dalla Giunta regionale o da soggetto da essa incaricato, contiene l'ubicazione e la capacità delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti e della possibile razionalizzazione delle infrastrutture.
3. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento della banca dati, i soggetti pubblici e privati che realizzano impianti radioelettrici ed infrastrutture per le telecomunicazioni con contributo pubblico trasmettono i dati relativi ai medesimi impianti e infrastrutture alla Giunta regionale.
4. Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei soggetti pubblici ai fini della programmazione e del rilascio delle autorizzazioni di competenza, nonché dei soggetti privati, ferma restando la tutela della sicurezza delle reti.
5. Il catasto regionale degli impianti radioelettrici di cui all' articolo 11 della l.r. 9/2002 è aggiornato e coordinato in collaborazione applicativa con la banca dati di cui al presente articolo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all' articolo 24, comma 1, lettera c) .
6. Gli enti preposti al rilascio dei titoli legittimanti necessari per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, nonché per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga o per la modifica di quelle esistenti, adeguano la propria regolamentazione prevedendo, a carico dei soggetti realizzatori degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l'obbligo di trasmettere gli elaborati finali che consentano il rilevamento della reale consistenza dell'infrastruttura realizzata.
7. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione e l'aggiornamento della banca dati.

Capo V
INTERVENTI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 22
(Attività di ricerca e di innovazione)

1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1 , promuove lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in materia di telecomunicazioni mediante:
a) la stipula di accordi di programma, intese e convenzioni con le università, con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, con il CO.RE.COM. e con enti di ricerca pubblici e privati;
b) l'adozione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca;
c) il sostegno all'innovazione per le piccole e medie imprese;
d) l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca per la formazione di professionalità altamente qualificate e specializzate.
2. Al fine di attivare percorsi di alta formazione nelle materie di cui alla presente legge, la Regione promuove l'istituzione di un tavolo permanente di confronto istituzionale con tutti i soggetti di cui al comma 1 , sulla base di procedure e criteri disciplinati, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

Art. 23
(Consulta regionale per le telecomunicazioni)

1. È istituita la Consulta regionale per le telecomunicazioni con funzioni consultive in merito alla applicazione delle norme vigenti in materia di telecomunicazioni e alla proposta di aggiornamento e revisione delle medesime, ai fini dello sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione, nel rispetto della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta.
3. Ai membri della Consulta non è corrisposto nessun compenso.

CAPO VI
NORME FINALI, TRANSITORIE E CONTROLLO DI ATTUAZIONE

Art. 24
(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento:
a) le indicazioni tecniche di cui all' articolo 9 , commi 1 e 4;
b) i criteri e le modalità per la post-attivazione degli impianti radioelettrici, nonché per la formazione e la trasmissione delle asseverazioni, di cui all' articolo 19 , commi 1 e 2;
c) le modalità per l'aggiornamento del catasto regionale degli impianti radioelettrici ai sensi dell' articolo 21, comma 5 .

Art. 25
(Sanzioni)

1. Chiunque installa, esercisce o modifica un impianto radioelettrico in assenza dei titoli legittimanti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 80.000,00 e alla cessazione immediata dell'impianto.
2. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 15, comma 4 della l. 36/2001 , l'inosservanza delle prescrizioni relative ai titoli legittimanti di cui all' articolo 16 e la non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dichiarati nelle asseverazioni di cui all' articolo 19 , commi 1 e 2, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.
3. La mancata presentazione da parte del gestore e del titolare dell'impianto radioelettrico del piano di risanamento di cui all' articolo 17, comma 1 nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento comunale di cui all' articolo 13 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.
4. La mancata completa rimozione degli impianti radioelettrici, delle relative infrastrutture e degli impianti radiotelevisivi, nonché il mancato ripristino ambientale dei luoghi, nei casi previsti dall' articolo 17, comma 2 , e dall' articolo 18 , commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.
5. L'omessa trasmissione della comunicazione di cui all' articolo 16, comma 8 , nonché dell'asseverazione di cui all' articolo 19, comma 1 , è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
6. L'inosservanza di quanto previsto dall' articolo 16, comma 6 , è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ciascun impianto.
7. Il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 309.874,00, ai sensi dell' articolo 14, comma 9 del d.l. 179/2012 e dell' articolo 15, comma 1 della l. 36/2001 .
8. La violazione degli obblighi di cui all' articolo 21, comma 3 e all' articolo 27, comma 6 , è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. Una quota di tali introiti pari al quaranta per cento è trasferito all'ARPA per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per la gestione del catasto regionale di cui all' articolo 11 della l.r. 9/2002 .
9. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono irrogate dal comune territorialmente competente e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 26
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 12 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 "Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (capitolo 6534 n.i. "Interventi di sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale").
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 21 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 100.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 "Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (capitolo 6535 n.i. "Banca dati regionale impianti radioelettrici e infrastrutture per le telecomunicazioni").
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 22 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 50.000,00 in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.016 del bilancio di previsione 2013 "Piano telematico regionale" (capitolo 5864 n.i. "Fondo per la ricerca e l'innovazione in materia di telecomunicazioni").
4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 e 2 si fa fronte, per l'anno 2013, con le risorse previste nel fondo speciale della tabella A della legge regionale 9 aprile 2013, n. 7 per il disegno di legge "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (Cap. 6120 Bilancio di previsione annuale 2013).
5. Per gli anni 2014 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi precedenti è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 27
(Norme transitorie, finali e di prima applicazione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto:
a) definisce le linee guida e i criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e) ;
b) adotta il primo Piano telematico regionale di cui all' articolo 5, comma 1 , e lo trasmette all'Assemblea regionale per l'approvazione;
c) disciplina modalità, tempi e procedure per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui all' articolo 6, comma 5 ;
d) definisce le linee guida per la disciplina del sottosuolo di cui all' articolo 7, comma 2 ;
e) disciplina modalità e procedure per la formazione e l'aggiornamento della banca dati di cui all' articolo 21 ;
f) disciplina procedure e criteri per l'istituzione del tavolo permanente di cui all' articolo 22, comma 2 ;
g) stabilisce composizione, modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui all' articolo 23 .
2. I gestori ed i titolari degli impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto di cui all' articolo 16, comma 4 , laddove non preventivamente individuate in sede di procedimento abilitativo ovvero in seguito a variante del titolo legittimante per modifiche normative o regolamentari, e ne trasmettono la relativa documentazione al comune e all'ARPA territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento comunale di cui all' articolo 13 .
3. I gestori ed i titolari di impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano a proprio carico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto di cui all' articolo 16, comma 5 .
4. I gestori ed i titolari di impianti radioelettrici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non legittimati, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento comunale di cui all' articolo 13 devono instaurare le procedure di cui all' articolo 16, comma 1 , secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all' articolo 5 della legge regionale 9/2002 . Nel termine di cui al presente comma non si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 25, comma 1 .
5. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici e radiotelevisivi, soggetti all'obbligo di rimozione ai sensi dell' articolo 17, comma 2 , nonché ai sensi dell' articolo 18 , commi 1 e 2, provvedono a propria cura e spese alla completa rimozione delle strutture ed al ripristino ambientale dei luoghi, entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui articolo 13 . Nel termine di cui al presente comma non si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 25, comma 4 .
6. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere, entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all' articolo 24, comma 1, lettera b) , al comune e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio l'asseverazione di post-attivazione contenente le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e di emissione degli impianti stessi, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 1 .
7. In assenza del regolamento regionale di cui all' articolo 5, comma 1 , lettere a), b) e c), della legge regionale 9/2002 , la Giunta regionale con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo, per il rilascio dei titoli legittimanti all'installazione e alla modifica degli impianti radioelettrici e per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento. In tal caso i comuni approvano i regolamenti di cui all' articolo 13 nel rispetto delle medesime linee guida.

Art. 28
(Controllo di attuazione)

1. Entro il 31 gennaio 2015 e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente dati e informazioni sull'attuazione del Piano telematico regionale di cui all' articolo 5 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2013
Marini


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