NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento
|
|
|
|
Indietro
|
Legge provinciale Trento, 22 aprile 2013, n 7
|
Norme in materia di discipline bionaturali
|
|
Art. 1 Finalità 1. La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell'offerta dei relativi servizi. Art. 2 Discipline bionaturali 1. Ai fini di questa legge per discipline bionaturali s'intendono le attività e le pratiche individuate dalla Giunta provinciale che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate. Art. 3 Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali 1. E' istituito presso la Provincia l'elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina. 2. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionaturali previsto dall'articolo 5. 3. In prima applicazione di questo articolo e fino all'individuazione degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi previsti dal comma 2, possono chiedere di essere iscritti nell'elenco i soggetti con sede operativa a livello locale che da almeno cinque anni offrono formazione nelle discipline bionaturali. Art. 4 Reti del benessere e altre disposizioni riguardanti gli operatori in discipline bionaturali 1. Gli operatori in discipline bionaturali possono costituire reti del benessere riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). 2. Le reti del benessere adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni allo scopo di garantire la qualità delle attività esercitate, anche attraverso l'adozione di un marchio di qualità. 3. Gli operatori in discipline bionaturali possono accedere agli interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Art. 5 Tavolo provinciale delle discipline bionaturali 1. Presso la Provincia è istituito il tavolo provinciale delle discipline bionaturali che è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni ed è composto: a) dall'assessore provinciale competente in materia o suo delegato; b) dai rappresentanti delle reti del benessere previste dall'articolo 4, comma 1, che lo richiedano; la Giunta provinciale ne stabilisce il numero massimo tale da esprimere in modo equilibrato le aree omogenee di disciplina bionaturale individuate nell'elenco dell'articolo 3; c) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di welfare e sanità o suo delegato; d) dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di formazione professionale o suo delegato; e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori. 2. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, il tavolo è integrato da tre rappresentanti per ogni area omogenea di disciplina bionaturale scelti dai soggetti che offrono formazione iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3. 3. Il tavolo svolge funzioni consultive nei confronti della Provincia per l'adozione dei provvedimenti attuativi di questa legge, nonché di confronto e di proposta di nuovi interventi rientranti nelle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, svolge le seguenti attività: a) propone alla Giunta provinciale gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3 e i corsi di formazione offerti dagli stessi; b) individua regole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3; c) propone alla Provincia e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni; d) propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali. 4. La partecipazione all'attività del tavolo è a titolo gratuito. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo. 5. Il tavolo è costituito entro sessanta giorni dall'istituzione dell'elenco previsto dall'articolo 3, anche in assenza dei componenti indicati nella lettera b) del comma 1; successivamente il tavolo è integrato nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale dai rappresentanti indicati nella lettera b) del comma 1. Art. 6 Informazioni sull'attuazione della legge 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. Art. 7 Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, di questa legge, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in c/capitale non ripartibili), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2012.
|
|
|
|
|
STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
|
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
|
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
|
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
|
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
|
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
|
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
|
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
|
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
|
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
|
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
|
|
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
|
|
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
|
|
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
|
|
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
|
|
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|