Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove e sostiene l'agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di creare un valore sociale a favore dell'intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed educativi.
2. L'agricoltura sociale è la nuova frontiera di un'agricoltura responsabile e multifunzionale, quale attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
3. L'agricoltura sociale rappresenta una risposta alla crisi economica, è scelta di politiche e di azione partecipata, una risorsa del proprio territorio, strumento di contrasto alla crisi del settore agro-industriale, modello di impresa agricola diversificato, capace di promuovere il benessere del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. L'agricoltura sociale si caratterizza per essere a conduzione agricola, ad alto impiego di manodopera di sperimentazione, versatile e perciò stesso multifunzionale.
4. Il ruolo fondamentale dell'agricoltura sociale è quello del mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali per la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle microemergenze storiche monumentali, come fabbricati rurali e borghi minori e d'eccellenza contribuendo anche al miglioramento dell'attrattività, favorendone la vitalità del tessuto socio-economico e frenando la tendenza allo spopolamento.
5. L'agricoltura sociale, nel rispetto della disciplina statale concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e nell'ambito delle competenze regionali, descrive uno degli aspetti della multifunzionalità delle attività agricole, riconosciuto nella legislazione comunitaria e nazionale e finalizzato all'attuazione di politiche sociali per l'inserimento di soggetti appartenenti a fasce più deboli in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.
Art. 2
(Definizioni)
1. Si intende per agricoltura sociale l'attività svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328; tale attività può essere svolta in forma singola o associata, qualora si integri in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti:
a) inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), secondo la definizione dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.
2. Si intende per fattoria sociale l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore.
3. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
4. La Regione favorisce l'agricoltura sociale e diffonde la conoscenza delle fattorie sociali che operano nella regione e dei servizi da essa offerti.
Art. 3
(Modalità operative)
1. La Regione interviene attraverso il coinvolgimento degli enti locali, dei distretti sanitari e degli ambiti sociali, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Le attività sono programmate e realizzate anche con il contributo delle associazioni di categoria, del partenariato economico e sociale e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio regionale.
3. L'Ufficio di piano dell'ambito sociale può coordinare le attività delle fattorie sociali del rispettivo territorio di competenza.
4. Gli ambiti sociali possono adeguare i piani sociali alle disposizioni della presente legge.
Art. 4
(Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - di seguito denominato "Osservatorio" - con funzioni di:
a) raccolta e studio dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;
b) coordinamento delle ricerche che riguardano l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale ed il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
c) controllo e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
e) promozione di studi e ricerche.
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle politiche sociali, da rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole, da un esperto delle pari opportunità tutti indicati dai competenti assessorati.
3. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5.
4. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge esso è costituito entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
5. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non è attribuito ai suoi componenti alcun compenso.
Art. 5
(Regolamento di attuazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il relativo regolamento di attuazione.
2. Le imprese eventualmente già iscritte nel registro regionale delle fattorie sociali alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
Art. 6
(Registro regionale delle fattorie sociali)
1. E' istituito il "registro regionale delle fattorie sociali" - di seguito denominato "registro" - con la funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
2. L'iscrizione al registro è consentita alle fattorie sociali operanti in Molise, previa istruttoria da effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato all'agricoltura.
3. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
Art. 7
(Rete delle fattorie sociali)
1. La Regione favorisce la costituzione della rete delle fattorie sociali.
2. Le funzioni della rete consistono nella sensibilizzazione, informazione, formazione e coordinamento dei soggetti che la costituiscono. La rete collabora con l'Osservatorio per le finalità comuni.
Art. 8
(Misure di valorizzazione e qualificazione)
1. La Regione nella programmazione dei piani di sviluppo regionale e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea prevede azioni e interventi collegati con le finalità e gli obiettivi dell'agricoltura sociale; promuove, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali.
2. La Regione amplia l'offerta dei servizi sociali alla persona con l'innovazione e la ricerca per il miglioramento della qualità della vita, attraverso le attività svolte dalle fattorie sociali.
Art. 9
(Misure di sostegno diretto)
1. La Regione:
a) attiva misure di sostegno per l'utilizzo del patrimonio regionale nel rispetto della normativa vigente;
b) si impegna affinché possano essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività dell'agricoltura e delle fattorie sociali;
c) adotta misure per favorire presso le amministrazioni pubbliche e di servizio il consumo delle derrate alimentari prodotte dalle fattorie sociali;
d) si impegna a promuovere l'utilizzo di prodotti agroalimentari dell'agricoltura sociale per il servizio di mense scolastiche ed ospedaliere e di ogni altro tipo sul territorio;
e) assicura l'individuazione e l'assegnazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, di spazi riservati agli operatori del settore dell'agricoltura sociale;
f) prevede misure per la formazione e per l'aggiornamento degli operatori del settore dell'agricoltura sociale.
Art. 10
(Monitoraggio e valutazione)
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportati in particolare:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali di cui all'articolo 7;
c) le misure di sostegno diretto di cui all'articolo 9 attivate dai vari soggetti ed i risultati conseguiti.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise