Art. 1
1. L'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2002), è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Fondo per le attività istituzionali e collaboratori dei consiglieri)
1. È istituito il Fondo dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa, iscritto su apposita voce del bilancio del Consiglio regionale, la cui entità per singolo consigliere è stabilita nella misura del 65 per cento della somma prevista per il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10.
2. Il Fondo potrà essere utilizzato dai consiglieri regionali esclusivamente per la stipula di contratti privatistici a termine con persone fisiche, liberamente scelte, esterne all'amministrazione del Consiglio regionale o dell'Ente Regione, per l'acquisizione di servizi di assistenza allo svolgimento del mandato istituzionale non previsti tra quelli di cui alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I consiglieri non possono stipulare i contratti di lavoro con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il quarto grado.".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 7-bis
(Disciplina del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di lavoro tra i consiglieri regionali ed i loro collaboratori ha natura fiduciaria.
2. Il rapporto di lavoro di cui alla presente legge è instaurato sulla base di un contratto tipo, per ogni tipologia contrattuale prevista dalla legislazione vigente, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale provvede, su istanza del consigliere richiedente, all'espletamento degli adempimenti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Il contratto tipo definisce le modalità di pagamento, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun consigliere datore di lavoro, comprensive dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. La retribuzione dei collaboratori non può essere inferiore ai minimi contrattuali o di legge o comunque al compenso come contrattualmente concordato tra le parti commisurato alla natura della prestazione.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata non eccedente quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati, fatta salva la previsione di una minore durata, e si risolvono comunque di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato consiliare rispetto alla conclusione della legislatura.
4. L'Ufficio di Presidenza può, altresì, disciplinare specifiche modalità gestionali per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici dell'amministrazione regionale, riconoscendo le medesime agibilità logistiche e tecniche previste per i componenti delle strutture di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7-ter
(Gestione del rapporto di lavoro)
1. All'amministrazione del Consiglio regionale è affidata la gestione dei contratti in parola anche sotto il profilo dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun consigliere, datore di lavoro. Tale onere gestionale cessa con la fine del mandato del consigliere, datore di lavoro.
2. A tal fine, il consigliere regionale provvede a consegnare all'Ufficio di Presidenza i documenti giustificativi necessari per dare seguito ai pagamenti dovuti. In particolare: copia conforme all'originale del contratto di lavoro; attestazione dell'iscrizione ad un regime di previdenza sociale; attestato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; estremi delle modalità di accredito delle competenze spettanti al lavoratore. Nel caso di un contratto di prestazione di servizi: copia conforme all'originale del contratto di prestazione di servizi; un attestato del numero di partita IVA del prestatore di servizi e dell'iscrizione al relativo albo professionale ove previsto; gli estremi delle modalità di accredito delle competenze spettanti al prestatore di servizio.
3. I consiglieri devono conformarsi alla presente procedura entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del modello di contratto tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Resta salva la facoltà di stipulare più contratti di collaborazione, fermo restando il rispetto dei complessivi limiti finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 7.".
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 2013 e per quelli successivi gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.