Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 3 le parole ''70 membri'', ''56 eletti'' e ''14 eletti'' sono sostituite rispettivamente con le seguenti: ''50 membri'', ''40 eletti'' e ''10 eletti.
Art. 2
Disposizione finale
1. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni per la decima legislatura regionale, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 aprile 2013, n. 35
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.