(BUR n. 14 del 16 luglio 2013, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2013)
Art. 1
(Modifica articolo 36 l.r. 69/2012)
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 è così sostituita: «c) utilizzano, a decorrere dal 1o ottobre 2013, sistemi per la localizzazione in tempo reale dei mezzi, di cui devono dotarsi in conformità alle prescrizioni tecniche determinate con provvedimento della Giunta regionale, ai fini dell'informazione in tempo reale all'utenza e della certificazione della percorrenza; la Giunta regionale può prevedere la proroga del termine fino al 1o gennaio 2014, prevedendo contestualmente delle penali per chi non rispetta il termine del 1o ottobre.».
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.