(BUR n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014)
Art. 1
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 13/2005)
1. L'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) è sostituito dal seguente:
«Art. 20
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.
2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo sviluppo dell'occupazione, al supporto di attività economiche ed al miglioramento ambientale del territorio».
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.