Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.
2. Ai fini della presente legge per:
a) Accordo Stato-Regioni-Province autonome, si intende l'Accordo indicato al comma 1;
b) ordini professionali, si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nelle Marche.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine complementari:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia;
d) antroposofia;
e) omotossicologia.
Art. 3
(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)
1. Gli ordini professionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari.
2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.
3. Gli elenchi indicati al comma 1 hanno esclusivamente finalità informativa e conoscitiva. L'iscrizione negli stessi non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine complementari previste nella presente legge, che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.
Art. 4
(Protocolli di intesa)
1. Gli ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome, determinano:
a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari;
b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
c) le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
2. Sono validi i titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti, rilasciati dalle Università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.
3. I protocolli, inoltre, determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo.
4. I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione per le medicine complementari ai sensi dell'articolo 6.
Art. 5
(Commissione per le medicine complementari)
1. E' istituita presso la struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria la Commissione per le medicine complementari.
2. La Commissione è composta:
a) dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria o un suo delegato che la presiede;
b) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale sanitaria;
c) da un rappresentante designato dall'ASUR e da un rappresentante designato, d'intesa, dalle aziende ospedaliere e dall'INRCA;
d) da un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta, un medico omeopata, un medico antroposofo, un medico omotossicologo, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra e un medico specialista in medicina legale, indicati d'intesa dagli ordini professionali;
e) da un rappresentante delle Università aventi sede nelle Marche in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:
1) medicina e chirurgia;
2) veterinaria;
3) farmacia;
4) odontoiatria;
f) da un farmacista esperto in omeopatia e un farmacista esperto in fitoterapia indicati d'intesa dagli ordini professionali;
g) da un medico veterinario esperto in agopuntura animale, un medico veterinario esperto in omeopatia animale ed un farmacista esperto nella metodologia diagnostica della fitoterapia animale, indicati d'intesa dai rispettivi ordini professionali;
h) da un rappresentante degli ordini professionali dei medici-chirurghi ed odontoiatri, designato d'intesa dagli ordini medesimi;
i) da un rappresentante degli ordini professionali dei veterinari, designato d'intesa dagli ordini medesimi;
l) da un rappresentante degli ordini professionali dei farmacisti, designato d'intesa dagli ordini medesimi.
3. La Commissione è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria funge da segretario della Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
6. La Commissione presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Nota relativa all'articolo 5:
Così modificato dall'art. 13, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Art. 6
(Compiti della Commissione per le medicine complementari)
1. La Commissione per le medicine complementari, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome, nonché della normativa statale e comunitaria vigente, propone ai sensi del comma 4 dell'articolo 4:
a) i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli enti formativi nelle singole discipline di medicina complementare;
b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina complementare;
c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.
2. La Commissione, inoltre, fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le Università marchigiane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
1. Gli ordini professionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvedono all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3 dei soggetti che risultino in possesso di titoli riconosciuti ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.
2. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista sino alla definizione dell'Accordo previsto al comma 5 dell'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, i criteri e le modalità di costituzione della Commissione.