Art. 1
Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
1. La Regione, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), autorizza la Sfirs ad anticipare, per suo conto, a partire dal mese di dicembre 2013, somme, per una spesa complessiva fino ad euro 30.000.000, comprensive degli oneri di gestione di cui al comma 3, in favore dei lavoratori che per effetto di gravi situazioni di crisi aziendale siano stati colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro e che possano divenire beneficiari di ammortizzatori sociali in esito a specifiche procedure a tal fine già avviate.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla Sfirs, per conto della Regione autonoma della Sardegna, o in forma di bonifico diretto su conto corrente o mediante emissione di assegno circolare, in favore dei soggetti nominativamente indicati dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'Assessorato in ragione della particolare urgenza entro ventiquattrore dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Sfirs, su adeguato supporto informatico, un elenco dei beneficiari completo degli importi esatti da corrispondere a ciascun lavoratore.
3. Le somme di cui al comma 1 anticipate dalla Sfirs, sono rimborsate dalla Regione entro il 31 marzo 2014 a fronte di presentazione di un riepilogo delle operazioni effettuate e dei connessi oneri determinati in misura pari al tasso dell'1,50 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata.
4. La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori di cui al comma 1. La Regione, qualora la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non si perfezioni provvede autonomamente al recupero degli importi non andati a buon fine.
5. La presente disposizione non esonera la Regione da ogni necessaria intesa con l'INPS per il ristoro delle anticipazioni.
Art. 2
Norma finanziaria
1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti nel Fondo regionale per l'occupazione per il pagamento degli ammortizzatori sociali e già previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), e successive modifiche ed integrazioni (UPB S06.06.004).
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).