Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Molise, nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto e delle leggi vigenti, nonché su impulso delle risoluzioni, dei programmi e delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dei programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea:
a) riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi;
b) evidenzia come la diversità di genere, ed in particolare la natura stessa della donna ed anche delle minori di età, determini spesso una maggiore esposizione a gravi forme di violenza che di fatto violano la dignità, la libertà, la sicurezza, l'integrità fisica e psichica delle vittime;
c) tutela ed assicura sostegno alle donne ed alle loro figlie e figli vittime di violenza, senza distinzione di stato civile, nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, credo politico e condizione economica;
d) promuove nei confronti delle vittime, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, interventi volti al recupero della loro inviolabilità, della libertà e di ogni altro diritto ivi inclusa l'autonomia;
e) contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familiare che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere, al fine di rimuovere ogni forma di discriminazione contro le donne.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, nel rispetto anche dei parametri europei, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, il Tutore pubblico dei minori, la Rete regionale Antiviolenza, le associazioni e le organizzazioni tutte di acquisita esperienza e con competenze specifiche nella materia, impegnate nella prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ed i minori di età, promuove e favorisce l'attivazione di Centri antiviolenza, di Dimore dei Diritti e di Dimore dei Diritti di secondo livello per donne vittime e loro figlie e figli minori.
Art. 2
(Interventi regionali)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione promuove:
a) l'ottimizzazione e creazione di osservatori - con particolare potenziamento di quello già esistente sul territorio regionale denominato "Osservatorio fenomeni sociali" - di strutture e di servizi utili al monitoraggio, allo studio del fenomeno, all'analisi dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati per favorire l'emersione, la conoscenza e l'entità del fenomeno per concorrere anche alla efficienza degli enti locali e delle aziende sociosanitarie;
b) la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, ivi inclusi quelli afferenti la relazione tra i sessi, anche attraverso campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità e sulla consapevolezza e controllo dell'affettività in cooperazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca, con gli enti locali, i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro ed interessati al rispetto delle finalità enunciate dalla presente legge;
c) le azioni degli enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o in convenzione con soggetti privati senza scopo di lucro, delle associazioni ed organizzazioni interessati ed operanti nel settore; l'attivazione della Linea telefonica 1522 gratuita di sostegno alle vittime e per la realizzazione ed il miglioramento strutturale di Centri antiviolenza, di Dimore dei Diritti e di Dimore dei Diritti di secondo livello destinate ad ospitare le donne ed i loro figlie e figli minori di età vittime di violenza, persecuzioni e maltrattamenti; l'attivazione del Codice Rosa come descritto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge;
d) la valorizzazione dei vari modelli culturali, delle esperienze di aiuto e di mutuo aiuto, delle forme di solidarietà tra donne e di ospitalità già esistenti sul territorio;
e) il coinvolgimento ed il coordinamento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale e della magistratura per l'attuazione di strategie interistituzionali al fine di individuare adeguate e condivise metodologie di intervento;
f) l'ideazione e l'attuazione di progetti finalizzati alla presa in carico delle vittime e di tutti gli altri soggetti coinvolti per la cura, il sostegno e la tutela degli stessi, garantendo anche un'adeguata informazione sui servizi attivi nel territorio;
g) la formazione permanente integrata - nel rispetto degli standard di riferimento fissati nelle linee guida del Manuale dei Centri antiviolenza ed approvati dal Tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 9 - degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza in danno di donne e minori di età e di supporto alle vittime;
h) la costituzione di un'equipe specializzata ed itinerante con competenza ed azione sull'intero territorio regionale.
Art. 3
(Centri antiviolenza)
1. I Centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private senza fini di lucro, disciplinate da un autonomo regolamento interno, predisposte all'accoglienza di tutte le donne e loro figlie o figli minori, senza distinzione o discriminazione alcuna, che abbiano subito violenza di genere. La gestione dei centri è affidata ad organizzazioni attive ed esperte nell'accoglienza, nella protezione e nel sostegno alle vittime di violenza intra ed extra-familiare. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. Alle vittime sono assicurati l'anonimato, la massima sicurezza e la segretezza, oltre che strutture, personale, metodologia d'intervento, servizi e spazi non destinabili ad altri scopi o tipi di utenza così come stabiliti, nel rispetto degli standard minimi, dalle risoluzioni, dai programmi e dalle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dai programmi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione europea;
2. I Centri antiviolenza possono essere attivati:
a) da enti locali, singoli o associati;
b) da persone fisiche, associazioni e organizzazioni coerenti con i principi e le finalità della presente legge;
c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
3. I Centri antiviolenza svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) accoglienza, ascolto e sostegno telefonico;
b) colloqui preliminari ed incontri finalizzati all'individuazione dei bisogni di primo intervento;
c) colloqui orientativi per fornire affiancamento educativo, assistenza, consulenza legale e psicologica;
d) supporto esterno, qualora richiesto dalla donna, ed indirizzo per la fruizione dei servizi pubblici o privati;
e) supporto ai minori vittime di violenza diretta ed assistita;
f) orientamento, accompagnamento, inserimento o reinserimento al lavoro;
g) promozione di percorsi individuali per favorire il superamento delle difficoltà;
h) ricerca, raccolta ed analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;
i) formazione rivolta a tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nell'azione di contrasto e di tutela delle donne e dei minori vittime di violenza;
l) promozione, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, istituti scolastici ed universitari.
Art. 4
(Dimore dei Diritti)
1. Le Dimore dei Diritti sono case rifugio, strutture pubbliche o private senza scopo di lucro; predisposte all'accoglienza di tutte le donne e i loro figli e figlie minori, senza distinzione e discriminazione alcuna, che abbiano subito violenza di genere. Alle Dimore dei Diritti deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione al fine di tutelare l'anonimato, la massima sicurezza e l'integrità fisica e psicologica delle vittime. Per la metodologia di accoglienza si rimanda all'articolo 3, comma 1. L'attività di promozione è altresì regolamentata dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c).
2. L'accesso alle Dimore dei Diritti è consentito su invio dei Centri antiviolenza, su segnalazione del personale di pronto soccorso delle strutture ospedaliere, del medico di famiglia, dei servizi sociali territoriali, delle forze dell'ordine o di privati cittadini.
3. Le Dimore dei Diritti svolgono le seguenti attività;
a) sostegno ed accoglienza delle donne e dei loro figli in situazione di disagio a causa di violenza e maltrattamenti subiti;
b) presa in carico dei bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza;
c) rafforzamento della solidarietà di genere per l'affermazione di una diversa cultura;
d) promozione di iniziative utili a costruire nuovi spazi socio-culturali necessari al recupero della dignità, della libertà e della individualità delle vittime per il recupero del sé.
Art. 5
(Dimore dei Diritti di secondo livello)
1. Le Dimore dei Diritti di secondo livello sono strutture predisposte all'accoglienza temporanea di tutte le donne e loro figlie e figli minori, senza distinzione e discriminazione alcuna, che abbiano subito violenza di genere e che non si trovino in situazioni di pericoli imminenti di reiterazione degli episodi di abuso o di maltrattamento.
2. L'accesso a dette strutture è consentito su invio delle Dimore dei Diritti in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. Alle Dimore dei Diritti di secondo livello per donne vittime di violenza si applicano le disposizioni relative alle Dimore dei Diritti di cui all'articolo 4 compatibilmente con le finalità che le stesse perseguono ai sensi del comma 1.
Art. 6
(Linea telefonica 1522)
1. La Regione provvede all'istituzione di un servizio di accoglienza tramite apposita Linea telefonica 1522 gratuita per l'assistenza continua operante 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. Il servizio è destinato a fornire agli utenti - nel rispetto della riservatezza ed a tutela dell'anonimato - consulenze relative ad ogni forma di violenza.
Art. 7
(Gratuità)
1. Le donne vittime di violenza ed i loro figli minori di età accedono gratuitamente a tutti gli interventi, ai servizi telefonici e non, ed alle prestazioni erogate dai centri e dalle strutture di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Nelle Dimore dei Diritti e nelle Dimore dei Diritti di secondo livello per donne vittime di violenza il soggiorno, sia per le donne che per i loro figli minori di età, è gratuito per un periodo massimo di centottanta giorni, fatti salvi i casi motivati dai responsabili delle strutture.
3. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogate qualora sia prevista dal regolamento interno delle strutture la partecipazione alle spese da parte delle ospiti.
Art. 8
(Inserimento lavorativo)
1. La Regione promuove adeguati interventi ed adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative.
2. La Regione, al fine di favorire l'accesso delle donne vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di cooperative sociali, agevola l'ingresso di tali donne al mercato del lavoro garantendo la conseguente stabilizzazione o incremento occupazionali. Coadiuva azioni di sviluppo delle competenze ed azioni di organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali ed ai progetti di piena integrazione sociale.
Art. 9
(Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne)
1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, di seguito denominato "Tavolo", quale sede aperta e privilegiata di confronto sulla materia. Al Tavolo intervengono tutti i soggetti istituzionali, gli enti, gli organismi sensibili con appropriate competenze, il Tutore pubblico dei minori, l'Ufficio di Parità e la Rete regionale Antiviolenza. In nessun caso la partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo oneroso o dà diritto alla corresponsione di emolumenti o di indennità comunque denominate. Il Presidente della Giunta regionale ha il compito di individuare e di coordinare tutti i rappresentanti delle diverse istituzioni e delle associazioni ed altri partecipanti. Il Tavolo si avvale sotto il profilo organizzativo di una segreteria tecnica individuata dal coordinatore. In particolare, il Tavolo svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'attività di monitoraggio, analisi e raccolta dei dati relativi al fenomeno per una visione ampia dello stesso e per individuare le aree a maggiore rischio;
b) formula proposte alla Giunta regionale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
c) sostiene i progetti e le iniziative connesse alle finalità della presente legge coordinandosi con i soggetti promotori e fornendo attività di consulenza;
d) promuove attività di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici, universitari ed educativo-culturali;
e) aderisce ed approva, al fine di rafforzare una formazione integrata, gli standard di riferimento fissati nelle linee guida del Manuale dei Centri antiviolenza;
f) mantiene gli opportuni collegamenti con la Rete Nazionale Antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) esprime parere sulla proposta di piano regionale di cui all'articolo 13.
Art. 10
(Convenzioni)
1. Gli enti territoriali e locali, singoli o associati, per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi ed assicurarne la continuità, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge. Nelle convenzioni devono essere assicurate tutte le forme di intervento finanziario per garantire i servizi essenziali già richiamati.
2. Gli enti territoriali e locali, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, possono concorrere alle spese di gestione e garantire;
a) strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio;
b) periodiche campagne informative in merito all'attività ed ai servizi offerti dai Centri antiviolenza, dalle Dimore dei Diritti, dalle Dimore dei Diritti di secondo livello e dalla Linea telefonica 1522 per donne vittime di violenza.
Art. 11
(Costituzione di parte civile della Regione)
1. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età.
2. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 12
(Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale, con modalità d'intervento adeguate agli obiettivi di cui alla presente legge:
a) approva l'organigramma dei centri, delle strutture e dei servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) stabilisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo del contributo giornaliero per ospite da attribuire ai centri ed alle strutture di cui agli articoli 4 e 5, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari in materia;
c) stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione del Tavolo di cui all'articolo 9, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari in materia.
Art. 13
(Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne)
1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato "piano triennale".
2. Il piano triennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici ed individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, di sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi.
3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo di cui all'articolo 9.
Art. 14
(Informazione)
1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull'attività di cui alla presente legge. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni dei media, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.
Art. 15
(Contributi regionali)
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, comunitarie o regionali, salvo che non sia da queste diversamente stabilito.
Art. 16
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di riduzione dei casi di violenza di genere e di rimozione delle cause di disagio e di sofferenza per le vittime.
2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che descriva:
a) l'andamento e le caratteristiche del fenomeno della violenza di genere nella regione, con particolare riferimento alla sua emersione;
b) gli interventi attivati dalla Regione per contrastare la violenza di genere e assicurare un adeguato sostegno alle vittime, con il dettaglio delle risorse finanziarie stanziate e utilizzate;
c) il funzionamento delle strutture previste agli articoli 3, 4 e 5, documentando la quantità e la qualità dei servizi offerti e le caratteristiche socio-anagrafiche delle donne assistite;
d) gli interventi adottati per favorire l'inserimento lavorativo e l'autonomia economica delle donne vittime di violenza;
e) le attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio regionale, con l'indicazione dei soggetti attuatori e destinatari;
f) le attività svolte dal Tavolo di cui all'articolo 9.
3. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.
4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
5. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.
Art. 17
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, in euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 ed in euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2013 si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 531 cap. 12516 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi approvative del bilancio regionale. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.