NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Enti locali e servizi pubblici - D.M.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 19 novembre 2004
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Recepimento della direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE ed abroga la direttiva 71/127/CEE.
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 7 di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 21 maggio 1974, recante norme relative all'omologazione CEE, dei retrovisori per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE, dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori in attuazione della direttiva 71/127/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 27 giugno 1974; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1988, recante norme relative all'omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore ed all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori in attuazione della direttiva 88/321/CEE che da ultimo adegua al progresso tecnico la direttiva 71/127/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1989; Vista la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 74/127/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 25 del 29 gennaio 2004: A d o t t a il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Lo scopo del presente decreto é l'armonizzazione delle norme relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi. 2. Le norme di cui al comma 1, sono contenute negli allegati I,II, III e IV al presente decreto che, unitamente all'elenco degli allegati medesimi, ne costituiscono parte integrante. 3. Ai fini del presente decreto, per «veicolo» s'intende ogni veicolo a motore come definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni. Art. 2. 1. A decorrere dal 26 gennaio 2005 non é consentito, per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta: a) rifiutare per un veicolo o per un dispositivo per la visione indiretta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, né b) vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli o di dispositivi per la visione indiretta, se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dal 26 gennaio 2006 non é consentito il rilascio dell'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi nuovo tipo di dispositivo per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto; la data del 26 gennaio 2006 é posticipata di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli. 3. A decorrere dal 26 gennaio 2006 non é consentito il rilascio dell'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto; la data del 26 gennaio 2006 é posticipata di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti ed alla loro installazione sui veicoli. 4. A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 ed N1, ed a decorrere dal 26 gennaio 2007 per i veicoli delle altre categorie: a) i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni non sono più considerati validi ai fini dell'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, ed b) é vietata la vendita, 'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli, per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. 5. A decorrere dal 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 ed N1 ed a decorrere dal 26 gennaio 2007 per tutti i veicoli delle altre categorie, le prescrizioni del presente decreto relative al dispositivo per la visione indiretta in quanto componente si applicano ai fini dell'articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni. 6. In deroga ai commi 2. e 5., per i ricambi continua ad essere consentito il rilascio dell'omologazione CE e continua ad essere consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche separate destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 26 gennaio 2007 ai sensi del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 21 maggio 1974, di attuazione della direttiva 71/127/CE, e successive modificazioni, ed ai tipi di veicoli per i quali sono state rilasciate successive estensioni delle predette omologazioni. 7. In deroga al comma 2., continua ad essere consentito il rilascio dell'omologazione di portata nazionale di qualsiasi tipo di veicolo snodato delle categorie M2 ed M3, classe I, quali definite nell'allegato I, punto 2.1.1.1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE, costituiti da almeno tre parti rigide snodate, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilità del conducente di cui all'allegato III, punto 5, del presente decreto. Art. 3. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni é modificato come segue: a) nell'allegato I, il punto 9.9. é sostituito dal seguente: «9.9. Dispositivi per la visione indiretta 9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) 9.9.1.1. Marca .... 9.9.1.2. Marchio di omologazione CE .... 9.9.1.3. Variante .... 9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo .... 9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui é fissato .... 9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore .... 9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione .... 9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi .... 9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo) .... 9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor.... 9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE ....»; b) nell'allegato III, il punto 9.9. é sostituito dal seguente: «9.9. Dispositivi per la visione indiretta 9.9.1. Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) 9.9.1.1. Marca.... 9.9.1.2. Marchio di omologazione CE.... 9.9.1.3. Variante.... 9.9.1.4. Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo.... 9.9.1.5. Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui é fissato.... 9.9.1.6. Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore.... 9.9.1.7. Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione.... 9.9.2. Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi.... 9.9.2.1. Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo).... 9.9.2.1.1. Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor.... 9.9.2.1.2. Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE....»; c) l'allegato IV é modificato come segue: 1) nella parte I, il punto 8 della tabella é sostituito dal seguente: {Oggetto Numero Pubblicazione della nella direttiva Gazzetta Applicazione Ufficiale M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 .......... 8. Dispositivi 2003/97/CE L 25 del visione 29.1.2004 X X X X X X} indiretta 2) nella parte I, al punto 8, il termine «retrovisore» è sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»; 3) nella parte II, al punto 8, il termine «retrovisori» è sostituito da «dispositivi per la visione indiretta»; d) nell'allegato XI, appendici 1 e 2, punto 8, il termine «retrovisori» é sostituito da «dispositivi per la visione indiretta». Art. 4. 1. Il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 21 maggio 1974, e successive modificazioni, é abrogato a decorrere dal 26 gennaio 2010. 2. I riferimenti alla direttiva 71/127/CEE e successive modificazioni si intendono fatti alla direttiva 2003/97/CE, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV al presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2004 Il Ministro: Lunardi Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia
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