Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Finanza e tributi - D.M.

Indietro
MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567
Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.
 
1 - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995, n. 150) convertito con L. 8 agosto 1995, n. 349 (G.U. 23/8/1995 n. 196) ha disposto (con l'art. 3) la modifica dell'art. 5, comma 5. 2 - Il D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 147 (in G.U. 23/3/1996 n. 69) ha modificato l'art. 15. 3 - Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (in G.U. 26/8/1996 n. 199), convertito con L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996 n. 251), ha disposto (con l'art. 5) la modifica dell'art. 11. IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale viene istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale; Visto, in particolare, il comma 38 del predetto art. 78, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso art. 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,n. 43, concernente "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici"; Considerata la necessità di stabilire criteri e modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nei sopracitati commi dell'art. 78 della legge 413 del 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993; Constatato che in data 27 dicembre 1993 é stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Titolo primo DISCIPLINA GENERALE DEL CONTO FISCALE Art. 1. Intestatari di conto fiscale 1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, é utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa nonché dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attività per la quale vi é obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA. 2. Il conto fiscale é aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), commi da 27 a 38, é il seguente: "27. É istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale é tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale é a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentirelo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non é dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, é abrogato. 37. A decorerre dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emananti e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici," é stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 27 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 v. nelle note alle premesse. Art. 2. Identificazione e apertura dei conti fiscali 1. Il conto fiscale é individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell'intestatario. 2. Il conto fiscale é aperto d'ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze. 3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari l'avvenuta apertura del conto, nonché di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi. 4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze. 5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresì, stabilite le modalità di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo. Art. 3. Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalità di contabilizzazione 1. Nei confronti di ciascun contribuente é intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i r/mborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore aggiunto. 2. Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale é esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei tributi nonché di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari. 4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati analitici necessari per la tenuta del conto fiscale. 5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario del servizio della riscossione é tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo. Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 43/1988 é il seguente: "3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, può disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici". Art. 4. Autorizzazione all'apertura di più conti 1. Il contribuente che risulti titolare di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori dell'ambito territoriale del concessionario competente rispetto al comune di domicilio fiscale, può chiedere al Ministro delle finanze, nei casi previsti dal comma 2, l'autorizzazione all'apertura di più conti. 2. L'autorizzazione può essere concessa solo nei casi di accertata impossibilità di versamento nei termini delle somme dovute all'erario ed ove non vi ostino specifiche disposizioni di legge relative ai tributi indicati nell'art. 3 del presente regolamento. Si procede in ogni caso alla revoca dell'autorizzazione concessa qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione delle imposte dovute. 3. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui agli artt. 18 e seguenti del presente regolamento, non é consentito il cumulo degli importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso contribuente. Art. 5. Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale 1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono stat operate. 2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese. 3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. 4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio. 5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni é effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno. 6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni. Note all'art. 5: - Il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", é il seguente: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare é determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente (4); d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni di imposta già applicate a norma della lettera a), del secondo comma. Le disposizoni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione é demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente ésoggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta". "Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) e h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento. Le regioni, le province ed i comuni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con obbligo di rivalsa, commisurata al quaranta per cento (1) del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi (2) e le indennità dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità. Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta é operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione. Per i compensi di cui alla lettera a) e per le rendite vitalizie di cui alla lettera e) del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo. Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennità e i compensi indicati nella lettera b) del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto". Il testo degli articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" é il seguente: "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precendente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno. Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo é computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, é determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta é del quattro per cento, per 109 quando l'imposta é del nove per cento, per 112 quando l'imposta é del dodici per cento, per 119 quando l'imposta é del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale". "Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti). – I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese venti per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività: a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui é esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso". "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori), quarto comma. - Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali dispositi con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma". - Il testo dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Legge finanziaria 1991) é il seguente: "Art. 6. - 1. (Omissis; sostituisce il primo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 633/1972: v. nota che precede). 2. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. 3. Se in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno é costituito; se la cadenza é stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza é stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. 4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. 5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 é soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. 6.-7. (Omissis)". Art. 6. Versamenti ai concessionari 1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 2. Il versamento diretto di cui al precedente comma é eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", é il seguente: "Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti postali). - Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento. Art. 7. Versamenti mediante delega ad azienda di credito 1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. 2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti. 3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega é, in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario é soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827: "Art. 54. - Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione. É pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato". - Il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane), modificato dalla legge 4 agosto 1955 n. 707, é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 1937. - Il testo dell'art. 93 del D.P.R. 602/1973 é il seguente: "Art. 93 (Versamenti ad ufficio incompetente). - É soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo deelle somme versate: a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente; b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali é prescritto il versamento diretto all'esattoria; c) chi versa in esattoria somme delle quali éprescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria". Art. 8. Modalità di accreditamento al concessionario competente 1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale. 2. L'accredito é effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. 3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario. 4. La consegna delle attestazioni é effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. 5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 é in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 é effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5. 7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza. Note all'art. 8: - Si riporta il testo dei primi due articoli del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, concernente proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali: "Art. 1. - Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcune delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico". "Art. 2. - La eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1, sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13 concernente proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni: "Art. 1. - Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decandenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'istituto di emissione o da dette aziende ed istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e successive modificazioni, presso gli ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette aziende ed istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari" Art. 9. Modelli per l'effettuazione dei versamenti da parte degli intestatari 1. Le distinte di versamento e i bollettini di conto corrente postale vincolato con i quali sono effettuati i versamenti al concessionario da parte degli intestatari di conto fiscale sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono regolati: le caratteristiche dell'attestazione da rilasciare all'intestatario dalle aziende di credito delegate; le modalità per l'esecuzione dei versamenti ricevuti per delega e i modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui all'art. 8, commi 4 e 5. 3. Con i decreti di cui ai precedenti commi sono, inoltre, disciplinate modalità di versamento sul conto fiscale, che consentano l'utilizzo di sistemi meccanografici sia nella effettuazione dei versamenti, da parte degli intestatari di conto fiscale, sia nel rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari e delle aziende di credito. Art. 10. Compenso alle aziende di credito 1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle sonme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1. 2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve: a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso; b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale; c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili. 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione é articolata come segue: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo; b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme; c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione; d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione é quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'Istat. 4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non é previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali é intervenuto provvedimento di sgravio é altresì a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. 6. Sono invece a carico dei contribuenti: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui é previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo; b) pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso é stabilita dal servizi centrale, il quale provvede con atto motivato. 8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo nonché delle eventuali modifichealle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto. Art. 11. Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. 4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondispecifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo. 5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto. Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "2. I concessionari indicati all'art. 31,comma 1, lettere a ) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.L. (rectius: R.D.) 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro". - Il testo dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. La concessione può essere conferita: a) alle aziende e agli istituti di credito di cui ll'art. 5, lettere a), b), d) ed e) del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo; b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito; c) alle società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'art. 2437 del codice civile; d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.". Art. 12. Commissione ai concessionari 1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con effetto dalla data di attivazione del conto si procederà ad applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi. Art. 13. Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere. Art. 14. Aggiornamento dei conti fiscali 1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini: a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari; b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario; c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato; d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo; e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente. Art. 15. Estratto conto 1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio. 2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma é approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto varilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario può rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate. Art. 16. S a n z i o n i 1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento. Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato. Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "Art. 104 (Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui é stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. 2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto. 3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario é tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6. 4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56". - Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "Art. 20 (Decadenza della concessione). - 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora: a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione; b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarità ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti; c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare; d) si rifiuti, pur nell'accertata remuneratività del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3; e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito; f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'art. 9, comma 1, e dall'art. 54; g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'art. 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione; h) negli altri casi previsti dal presente decreto. 2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. 3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'art. 3 e il competente intendente di finanza. 4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza". Art. 17. Collegamenti telematici e scambio di informazioni 1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministerodelle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i concessionari. 2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui all'art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi informative che il citato Sistema informativo metterà a disposizione degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione, al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei singoli conti fiscali nonché le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienze nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo stesso decreto sono definite le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati. 4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai concessionari del servizio della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. In relazione all'entità della regolazione contabile da effettuarsi mediante versamento al capitolo di entrata concernente l'imposta sul valore aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze. Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "Art. 111 (Altre infrazioni). - 1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta della contabilità e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non é prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila. 2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione". Titolo secondo RIMBORSI TRAMITE CONCESSIONARIO Art. 18. Rimborsi erogati dai concessionari1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presenteregolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4. 2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso. 3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, é eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1 gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1994. 4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all'art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Note all'art. 18: - Per il testo del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, v. nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 é il seguente: "Art. 54 (Adeguamento della cauzione nel corso della gestione). - 1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione é diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione é aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trentagiorni". Art. 19. Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici 1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione. Art. 20. Modalità per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi 1. L'intestatario di conto fiscale ha facoltà di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilità la domanda é compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti. Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi. 2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata già prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso. 3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione. 4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta o dal giorno in cui é pervenuta la comunicazione dell'ufficio tributario, il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario. 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, più accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralità di accrediti é considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte. 6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilità con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati. 7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andrà recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua. Nota all'art. 20: - Per il testo dell'art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, v. nelle note alle premesse. Art. 21. Limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia 1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta. 2. Non é dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria. Art. 22. Prestazione della garanzia da parte degli intestatari 1. Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'arti-colo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. É consentito il cumulo di più forme di garanzia. 2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate. 3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate. Nota all'art. 22. - Il testo dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, é il seguente: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui é stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti é sospesa, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi é autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo". Art. 23. Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono approvate le modalità concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati. 2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato. Nota all'art. 23. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.400/1988 v. nelle note alle premesse. Art. 24. Compensi e penalità per l'erogazione dei rimborsi 1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11. 2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nota all'art. 24. - Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v.nelle note all'art. 16. Titolo terzo DISPOSIZIONl TRANSITORIE E FINALI Art. 25. Limiti alla erogazione dei rimborsi 1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai sensi dell'art. 20 non possono complessivamente eccedere per i tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti limiti: a) lire 20 milioni nel 1994; b) lire 40 milioni nel 1995; c) lire 60 milioni nel 1996; d) lire 80 milioni nel 1997. 2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nota all'art. 25. - Per il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v. nelle note all'art. 16. Art. 26. Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze 1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potrà avvenire mediante l'utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalità, i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari. Note all'art. 26. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1/988 v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v. nella nota all'art. 17. Art. 27. Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali 1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14, lettera e), é differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficoltà organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potrà essere prorogato fino a ulteriori sei mesi. Art. 28. Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici 1. Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, continuano ad essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione. Note all'art. 38. - Per il testo degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 6 della legge n. 405/1990 v. nelle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 é il seguente: "Art. 30. (Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza). - La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, é superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7; e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi della eccedenza di cui si richiede il rimborso. Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti". Art. 29. Efficacia del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1994. Art. 30. Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 dicembre 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1993 Registro n. 24 Finanze, foglio n. 179


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >