NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Scuola, formazione e università - D.M.
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Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Decreto 21 marzo 2005
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Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente, per l'anno scolastico 2004-2005.
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITà E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visti l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna; Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado; Visti l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap; Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» nonché la nota tecnica di accompagnamento che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l'anno scolastico 2004/2005; Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e 1'alta formazione artistica e musicale; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare 1'art. 3, commi 88-90»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale é stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; Vista la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»; Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale»; Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono, ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina» e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole; Visto il decreto interministeriale del 20 luglio 2004, n. 57 recante disposizioni relative alla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, con il quale sono state, tra l'altro, quantificate, per il medesimo anno, le consistenze delle dotazioni organiche dei vari ambiti di istruzione, corrispondenti a 79.597 posti per la scuola dell'infanzia, 230.162 per la scuola primaria, 158.609 per la scuola secondaria di primo grado, 221.789 per la scuola secondaria di secondo grado e 48.680 per il sostegno degli alunni diversamente abili; Tenuto conto che la consistenza degli organici definita ai sensi del predetto decreto interministeriale n. 57, ed il conseguente recupero di 10.338 posti di organico di personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'IGOP n. 85370 del 9 agosto 2004, comprovano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la nota n. 162/36 del 3 agosto 2004 con la quale la Corte dei conti ha restituito il già citato decreto n. 57/2004 unitamente alle osservazioni formulate dell'Ufficio di controllo; Vista la nota n. 219 del 1° ottobre 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale del personale della scuola, con la quale si é provveduto al ritiro del decreto interministeriale 20 luglio 2004, n. 57, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai fini del controllo preventivo; Considerata l'esigenza di assicurare, comunque, la continuità giuridica alle annuali fasi di determinazione degli organici e considerato, altresì, che, tanto le disposizioni emanate per l'anno scolastico 2003/2004 e recepite nel provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004, quanto le consistenze di organico effettivamente istituite costituiscono atti presupposti del presente decreto relativo alla formulazione degli organici del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2004/2005; Ravvisata pertanto l'esigenza, ai fini di cui sopra, che il provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004 relativo alla determinazione delle consistenze di organico del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 e la certificazione delle economie di spesa di cui alla nota del MEF - IGOP con n. 85370 del 9 agosto 2004 facciano parte integrante del presente decreto; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del 9 marzo 2005 e del 23 febbraio 2005; Decreta Art. 1. Consistenze dotazioni 1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D» e «E», costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. 2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio. 3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche. 4. Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «B1» costituente parte integrante del presente decreto, riferiti rispettivamente sia all'incremento delle iscrizioni nella scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria. 5. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche. 6. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, le riduzioni quantificate nelle tabelle «A», «B», «C», «D», «E» vanno integrate con le ulteriori economie di posti derivanti dall'applicazione di particolari istituti giuridici (tabella «F»). Art. 2. Dotazioni provinciali 1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse é effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole. 2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica c/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze e non presenti significativi scostamenti. 4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, nonché a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Art. 3. Scuola primaria 1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004. 2. Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004, per l'anno scolastico 2004/2005, é confermato per le attività di tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004. 3. L'insegnamento della lingua inglese é assicurato secondo le quantità orarie adottate nell'anno scolastico 2003/2004. Nelle classi prime deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell'anno scolastico 2003/2004 é stato impartito l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua. 4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di tali docenti 1'insegnamento é affidato agli altri docenti facenti parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale, possono essere attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento. Art. 4. Disposizioni generali per l'istruzione secondaria 1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione é effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap. 2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne. 3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità é assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Art. 5. Scuola secondaria di primo grado 1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004. 2. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2004/2005 e fino alla messa a regime, l'assetto organico della scuola secondaria di primo grado, come definito dal citato art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, é confermato secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Al fine di realizzare le attività educative previste dal nuovo ordinamento, per l'anno scolastico 2004/2005 é confermato il numero dei posti per le attività di tempo prolungato attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004. Art. 6. Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, é consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999. Art. 7. Dotazione organica dei centri territoriali permanenti In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2003/2004. Art. 8. Sezioni ospedaliere 1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, é effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto. Art. 9. Dotazione organica di sostegno 1. La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni disabili é determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento. 2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.3. Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili. 4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2,nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Art. 10. Istituzioni educative Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002. Art. 11. Gestione delle situazioni di fatto 1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001, n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131 e dal presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. 3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico. 4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli. 5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche. 6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Art. 12. Verifica e monitoraggio 1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità. 2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per la necessaria circolarità delle informazioni e degli aggiornamenti nell'ambito del sistema. Art. 13. Scuole di lingua slovena 1. Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia, definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali. Art. 14. Oneri finanziari 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella B1. Il presente decreto é inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 21 marzo 2005 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 164.
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