Bollettino Ufficiale n. 13 del 30/04/2014
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1
Limite massimo di indebitamento
1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2014, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 97.639.903,18.
2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall'articolo 4, comma 1 della L. R. 8 agosto 2013, n. 18, è rinnovata per l'esercizio finanziario 2014, per l'importo di € 20.653.186,56, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2012, relativamente alle spese non coperte mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2013 per effetto del disposto di cui all'articolo 8, comma 2 della L. R. 21 dicembre 2012, n. 36.
3. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare:
a) per € 27.970.738,37 la quota del disavanzo d'amministrazione 2011 afferente le spese d'investimento così come rideterminato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. R. 8 agosto 2013, n. 18;
b) per € 20.653.186,56 la quota del disavanzo d'amministrazione 2012 afferente le spese d'investimento;
c) per € 28.855.000,00 le spese d'investimento;
d) per € 8.550.000,00 la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario;
e) per € 11.610.978,25 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma operativo FESR 2007-2013.
4. Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzato un indebitamento pari a 7.490.153,05 per la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario.
5. Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 3 e 4, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte al Titolo 6000000 ''Accensione prestiti'', Tipologia 6030000 ''Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine'' dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per gli esercizi finanziari 2014 e 2015.
6. Il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza, è determinato, in € 7.490.153,05.
Articolo 2
Norme per l'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 ''Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42'' nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 36 - Applicazione del D.P.C.M. 28 dicembre 2011
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del D. L. 102/2013, convertito dalla legge n.124/2013, la Regione Basilicata si adegua al nuovo principio della programmazione così come disciplinato dal decreto correttivo ed integrativo al D. Lgs. n.118/2011.
2. Ai sensi del comma 1 la presente legge è denominata ''legge di stabilità''.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. L. 102/2013, convertito dalla legge n.124/2013, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 il fondo svalutazione crediti, istituito dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 ''Assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'', è sostituito con il fondo crediti di dubbia esigibilità.
4. Sono prorogate le Linee Strategiche - Operative e le Priorità derivate dal Documento Strategico Regionale 2007-2013 (D.S.R. 2007-2013), approvato con delibera del Consiglio regionale n. 90 del 21 febbraio 2006, fino all'approvazione del nuovo Documento di economia e finanza regionale di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011.
5. A seguito di quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 ''Assestamento del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014'', gli Enti strumentali regionali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, allegano, a titolo informativo, al Bilancio e al Rendiconto gli schemi previsti dagli allegati 7 e 8 del DPCM 28 dicembre 2011, utilizzando lo stesso sistema informativo contabile della Regione Basilicata, in modalità ASP - Application Service Provider.
6. L'articolo 4 della legge regionale n. 34/2001 è abrogato.
7. La legge regionale 28 aprile 2009, n. 13 è abrogata.
8. La legge regionale n.30/1997 è disapplicata nelle parti in contrasto con quanto previsto dal correttivo ed integrativo al D. Lgs. n.118/2011.
Articolo 3
Norme per l'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ''Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni'' e alla L. R. 25 ottobre 2010, n. 31 ''Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della L. R. 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 s.m.i.''
1. 1. L'art. 73 della L. R. 6 settembre 2001, n. 34 ''Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata'' è modificato come segue:
"Articolo 73
Piano della Perfomance
1. Il Piano della Perfomance, previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, costituisce il documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; è lo strumento di raccordo tra le funzioni di governo degli organismi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.
2. Il Piano della Performance costituisce, altresì, atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità ed è integrato strettamente con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e con il Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità.
3. Il Piano della Performance determina gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, gli obiettivi di gestione, le priorità e i programmi ed affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie, nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.
4. Il Piano della Performance garantisce i collegamenti:
a) con il bilancio annuale e pluriennale di previsione secondo il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese;
b) con le strutture organizzative della Regione attraverso l'assegnazione delle entrate e delle risorse per centri di responsabilità amministrativa;
c) con gli strumenti della programmazione nazionale e regionale.
5. Il Piano della Performance è predisposto, in parallelo al bilancio di previsione, dalle singole direzioni generali, salva la competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo ad emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, consultati i dirigenti e/o i responsabili delle singole unità organizzative sulla base delle norme tecniche emanate dalla Giunta regionale con il supporto della struttura di controllo di gestione.
6. La mancata adozione del Piano della Performance impedisce l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione od inerzia nell'adempimento dei propri compiti, come disposto dall'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009.
7. Il Piano della Performance è adottato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio o, comunque, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
8. Al Piano della Performance sono allegati:
a) il piano dei conti;
b) l'elenco dei centri di costo;
c) il piano dei servizi erogati.
9. Sono possibili variazioni per gli obiettivi e gli indicatori della performance durante l'esercizio che devono essere tempestivamente inserite all'interno del Piano della Performance ai sensi dell'art. 10, comma 3, D. Lgs. n. 150/2009.
10. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono chiamati a svolgere il monitoraggio della performance verificando l'andamento delle performances rispetto agli obiettivi e proponendo, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio come previsto dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009."
2. Al comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 ''Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata'' le parole ''bilancio di direzione'' sono sostituite con le parole ''Piano della Performance''.
3. 3. L'articolo 75 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 ''Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata'' è modificato come segue:
"Articolo 75
Relazione sulla Performance
1. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi indispensabili per l'aggiornamento degli strumenti della programmazione e per la redazione del bilancio pluriennale ed annuale, la Giunta regionale approva entro il 30 giugno di ciascun esercizio una relazione sulla Performance.
2. La relazione sulla Performance, come disposto dall'art. 14, comma 4 lett. c) e comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009 deve essere validata dall'organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del Decreto.
3. La relazione sulla Performance evidenzia i risultati dell'attività di gestione in termini fisici e finanziari e i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, analizzando i fattori che ne hanno determinato l'efficacia e l'efficienza, e il bilancio di genere realizzato.
4. La relazione sulla Performance espone, altresì, il consuntivo di ciascun centro di costo, confrontando i costi previsti con quelli sostenuti ed analizzandone lo scostamento."
Articolo 4
Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2014 - 2016 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2014 - 2016 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2014 - 2016 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Articolo 5
Limiti di impegno
1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2014 - 2016, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.
Articolo 6
Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007 - 2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
1. La dotazione finanziaria per il triennio 2014 - 2016 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La dotazione finanziaria per il triennio 2014 - 2016 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per il triennio 2014 - 2016 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.
Articolo 7
Misure per il rapido avvio dei progetti per lo sviluppo regionale
1. Al fine di garantire il pronto avvio dei progetti connessi alla programmazione comunitaria 2014-2020, nelle more della definizione dei relativi regolamenti comunitari, del Quadro strategico comune e dei programmi operativi nazionali e regionali relativi ai fondi strutturali, è autorizzata per il 2014 un'anticipazione regionale per l'importo complessivo di 26 milioni di euro da destinare a progetti coerenti con le disposizioni comunitarie del periodo 2014 - 2020.
2. I settori prioritari di intervento, in linea con la programmazione comunitaria 2014 - 2020, sono quelli inerenti lo sviluppo e l' innovazione, la progettazione e la realizzazione di misure volte a promuovere esperienze di coworking in spazi pubblici dismessi o comunque inutilizzati, la riqualificazione edilizia e la cultura.
3. Le relative risorse sono stanziate al Fondo per la programmazione comunitaria istituito alla Missione 20 Programma 03 e sono prelevabili con deliberazione di Giunta regionale.
4. Le risorse finanziarie stanziate per le finalità di cui al comma 1 sono vincolate alla presentazione, da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare permanente, di un piano analitico delle anticipazioni.
Articolo 8
Norme in materia di Spending Review e di Patto di Stabilità Interno
1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all'obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità Interno per le regioni a statuto ordinario per l'esercizio finanziario 2014. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.
2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2014, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.
3. E' vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un documento di Spending Review contenente le misure previste per il triennio 2014 - 2016 in continuità con le disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 e nella legge di bilancio annuale e pluriennale 2014 - 2016.
5. Il documento di cui al comma 4 è trasmesso alla Commissione consiliare permanente per acquisirne il parere.
Articolo 9
Cooperazione per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali regionali e locali e sistema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva
1. La Regione, in coerenza con i principi di cui agli articoli 2, comma 2, lettere d) e z), e 26, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ed in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario), promuove con i Comuni, in forma singola o associata, e le Province idonee forme di cooperazione finalizzate, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, lett. c), punto 5) della legge 11 marzo 2014, n. 23, alla gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione delle entrate regionali e locali, nonché di quelle contributive e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale.
2. La partecipazione dei Comuni, singoli o in forma associata, e delle Province è realizzata con specifica convenzione che provvede a definire un quadro di iniziative volto rispettivamente a: a) rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli uffici regionali e degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione delle entrate regionali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale ed extratributaria, e delle entrate locali, nonché dell' accertamento, della riscossione e del recupero delle somme evase; b) individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli uffici regionali e degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta dell'accertamento e della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; c) facilitare l'interscambio telematico tra la Regione e gli enti locali delle segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che evidenziano in maniera chiara e coerente comportamenti evasivi da parte di soggetti passivi di tributi e di entrate, sia regionali che locali, di natura patrimoniale o extratributaria.
3. La comunicazione dei dati rilevanti e delle notizie nonché il loro trattamento avvengono secondo le disposizioni richiamate dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione secondo quanto previsto al comma 2, nonché la direttiva che disciplina l'attività di contrasto all'evasione fiscale.
5. Al fine di rendere maggiormente efficace il contrasto all'evasione fiscale, la Regione rende disponibili i dati contenuti nel sistema informativo tributario regionale agli enti locali e ai soggetti pubblici istituzionalmente preposti, anche tramite cooperazione applicativa.
6. La Regione inoltre sostiene, anche attraverso l'erogazione di specifici contributi da assegnare a seguito alla pubblicazione di avvisi, la progettualità degli enti locali, singoli o associati, finalizzata al contrasto all'evasione dei tributi locali, regionali ed erariali e all'evasione dei contributi previdenziali, attraverso:
a. gli interventi volti a massimizzare l'efficacia e l‘utilizzo del sistema informativo;
b. la realizzazione di progetti negli ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all'evasione;
c. il riconoscimento premiale non inferiore al 50% in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'elusione fiscale in attuazione dell'articolo 12 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42).
7. Con l'intento di rafforzare l'integrazione strategica nei centoventi giorni successivi all'entrata in vigore della legge è istituita, senza oneri aggiuntivi, la task force per il contrasto all'evasione composta da Regione, Anci, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Uncem e Guardia di Finanza che nel rispetto delle proprie autonomie organizzative e, secondo i principi di proporzionalità e reciprocità, provvedono all'implementazione di piattaforme informatiche e di indirizzi operativi per qualificare l'efficienza delle attività di contrasto.
Articolo 10
Riduzione degli emolumenti per cariche ed incarichi in organismi regionali
1. Ferme restando le ipotesi di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione di una carica remunerata a qualsiasi titolo in enti, agenzie, aziende anche sanitarie, società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, da parte di ex Parlamentari anche europei ed ex Consiglieri regionali titolari di vitalizio comporta la decurtazione dell'emolumento relativo all'incarico per un importo corrispondente all'assegno vitalizio percepito.
2. L'articolo 45 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 è abrogato.
3. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro ovvero indennità rivenienti dall'assunzione di una carica presso enti dipendenti, enti pubblici economici regionali, agenzie, società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ed altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, non può essere superiore al trattamento economico onnicomprensivo previsto per i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, per ciascun ente dipendente, ente pubblico economico regionale, agenzia, società o altro organismo partecipato dalla Regione Basilicata, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a determinare l'emolumento onnicomprensivo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 3 con particolare riferimento a quelli chiamati a svolgere funzioni amministrative di vertice nell'organismo considerato, sulla base di criteri oggettivi quali il numero del personale, i bilanci, la complessità della gestione.
5. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non si applica alle aziende del servizio sanitario regionale.
6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e fermo restando quanto previsto dall'art. 35, comma 2 bis, del D. L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 con riguardo ai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dei revisori dei conti, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Sono fatte salve le esclusioni di cui al medesimo art. 6, comma 2, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n.122/2010 di rilevanza regionale.
7. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D. L. 78/2010, convertito in L.n.122/2010, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
8. Le norme regionali in contrasto con le diposizioni di cui al presente articolo sono abrogate.
Articolo 11
Sostituzione dell'articolo 32 della Legge regionale 8 agosto 2013, n. 18
1. 1. L'articolo 32 della Legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 è così sostituito:
"Articolo 32
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.
2. Gli enti dipendenti, le agenzie, le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, nonché gli altri soggetti operanti sul territorio regionale di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione.
3. Gli enti dipendenti, le agenzie, le società e gli altri organismi partecipati dalla Regione sono comunque obbligati ad aderire alla Stazione Unica Appaltante nei casi in cui gli affidamenti di cui al comma 1 siano finanziati o cofinanziati dalla Regione Basilicata.
4. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e i soggetti di cui al precedente comma 3.
5. I provvedimenti organizzativi di cui al precedente comma 4 individuano una fase transitoria di applicazione del presente articolo, nonché il termine iniziale di effettiva operatività delle convenzioni con i soggetti di cui al precedente comma 3.
6. Resta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 della Legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e s.m.i. in ordine all'istituzione del Dipartimento Interaziendale del Servizio Sanitario Regionale ''Centrale di committenza'', nonché quanto previsto dall'articolo 9 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i."
Articolo 12
Modifica dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12
1. L'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 è così sostituito:
''1. L'articolazione dei Dipartimenti, di cui al primo comma del precedente articolo 8, è definita in rapporto alle seguenti aree istituzionali: ''Presidenza Giunta, Giunta Regionale, Consiglio Regionale.''
Articolo 13
Norme in materia di riduzione della spesa per missioni delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'articolo 19 della Legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la spesa per missioni sostenuta dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale deve ridursi nel limite previsto dall'art. 6, comma 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. E' consentita una deroga al limite di cui al precedente comma 1, nel tetto massimo del 10%, a condizione che le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottino formalmente misure compensative delle minori riduzioni di spesa rispetto a quelle imposte dal comma precedente, da certificare nel bilancio consuntivo, relativo all'esercizio in corso.
3. Al fine di garantire una disciplina omogenea sul territorio regionale, laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'uso del proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto al dipendente un rimborso nella misura onnicomprensiva di € 0,20 per ogni Km. percorso, in conformità ad analoghe disposizioni regionali in materia.
4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.
5. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel presente articolo determinano responsabilità erariale."
Articolo 14
Norme in materia di personale Servizio sanitario regionale
1. All'articolo 20 della Legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 sono aggiunti i seguenti commi:
''3 ter. Sono escluse dal blocco del turn over le assunzioni di personale sanitario destinati agli ospedali sede di Pronto Soccorso Attivo (P.S.A.) e di quello destinato all'attivazione di nuovi servizi approvati dalla Giunta regionale.
3 quater. In ogni caso la spesa complessiva del personale per ogni singola azienda, al netto del costo per i rinnovi contrattuali, non può essere superiore a quella dell'anno precedente risultante da idonea attestazione aziendale, fatto salvo il limite di spesa previsto dall' articolo 30, comma 3, della L. r. n. 26/2011. "
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 30 della L. r. 26/2011 è abrogato.
3. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 è così sostituito:
'' 5. Il piano annuale delle assunzioni di cui all'articolo 37 della L. R. n. 42/2009 deve essere predisposto nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al presente articolo per la relativa approvazione da parte della Giunta regionale. Le variazioni ai piani annuali che non comportino incremento di spesa rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale sono autorizzati dal competente dipartimento Politiche della persona in deroga a quanto previsto dall'articolo 44 della L. R. 39/2001.''
4. I commi 4 e 6 dell'articolo 20 della L. R. 8 agosto 2012, n. 16 sono abrogati.
Articolo 15
Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario
1. La Regione Basilicata, al fine di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica in ambito socio-sanitario, con particolare riferimento alle patologie cronico degenerative ed a patologie emergenti, da valutarsi anche in relazione ai fattori economici, sociali ed ambientali che potenzialmente possono avere una qualsiasi forma di correlazione sia nell' insorgenza delle malattie sia nel loro trattamento, promuove la costituzione di un'apposita Fondazione di partecipazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario.
2. La Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario, per la vastità del campo d'indagine, per le competenze necessarie nei diversi ambiti scientifici, per i mezzi economici e tecnologici di cui necessita, potrà coinvolgere istituzioni scientifiche pubbliche locali, nazionali ed internazionali, oltre ad operatori privati.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire lo statuto della Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario.
4. Le spese per l'avvio delle attività della Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario, pari ad € 100.000,00, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 alla Missione 13 Programma 07.
CAPO II
MISURE PER L'EQUITÀ E LA TUTELA SOCIALE
Articolo 16
Finanziamento al sistema integrato per il lavoro e l'inclusione sociale
1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi per il lavoro e l'inclusione sociale si realizza con il concorso delle risorse derivanti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
2. La Regione, con l'utilizzo della leva fiscale, incentiva la compartecipazione equa e solidale dei cittadini al finanziamento del sistema integrato per il lavoro e l'inclusione sociale, al fine di tutelare in misura sempre più adeguata situazioni di particolare disagio e rischio.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento all'anno di imposta 2014, l'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) così come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ''Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario'' è incrementata nella sola misura selettiva:
a. dell' 1,10 per cento, per i redditi imponibili oltre 75.000 euro;
b. dello 0,5 per cento, per i redditi imponibili compresi fra 55.000 e 75.000 euro.
4. Non trova applicazione l'incremento dell'addizionale regionale all' IRPEF di cui al precedente comma, lett. b), per i soggetti con un reddito imponibile compreso fra 55.000 e 75.000 euro, aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ''Approvazione del testo unico sui redditi'' e s.m.i., due figli ed oltre. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili di tali soggetti sia ricompresa in detto scaglione di redditi.
5. Le risorse derivanti dalla maggiorazione di cui ai precedenti commi 3 e 4, calcolate in 4 milioni di euro ed iscritte in entrata nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 al Titolo 100000 Categoria 1010100, sono destinate esclusivamente al finanziamento del sistema integrato per il lavoro e l'inclusione sociale.
Articolo 17
Differimento della conclusione del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all'esclusione ed all'emarginazione, il termine del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1, è differito al 31 luglio 2014.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è impegnata a predisporre specifica proposta di legge finalizzata a contrastare in maniera organica e coerente i fenomeni di esclusione sociale anche mediante l'individuazione di politiche attive volte all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 di € 4.500.000,00 è comprensivo dei pertinenti oneri assicurativi e trova copertura finanziaria nel bilancio regionale per l'anno 2014 alla Missione 12 Programma 05.
4. I destinatari di cui al comma 1 potranno essere impegnati nel Comune di residenza in attività di utilità sociale per un numero di ore proporzionale alla indennità percepita.
Articolo 18
Contributo straordinario per interventi a favore delle famiglie disagiate
1. Al fine di realizzare progetti di etica sociale a favore delle famiglie in stato di difficoltà economica è concesso alla Caritas regionale di Basilicata un contributo straordinario di € 200.000,00.
2. La Caritas regionale, attraverso le Caritas diocesane, individuerà i destinatari, i progetti e i criteri di accesso e di erogazione dei contributi di concerto con le Amministrazioni comunali.
3. La somma di cui al comma 1 trova copertura nella Missione 12 - Programma 04.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilisce con proprio atto i criteri per l'erogazione del contributo.
5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito disegno di legge finalizzato al sostegno delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio regionale nel campo della raccolta alimentare-banco alimentare.
Articolo 19
Ammortizzatori sociali in deroga
1. Per consentire il pagamento delle indennità arretrate degli ammortizzatori sociali in deroga è stanziata, per l'esercizio finanziario 2014, alla Missione 15 Programma 03 del bilancio regionale, la somma di € 6.000.000,00 da trasferire al Ministero competente a valere sul Piano di Azione e Coesione.
2. Il regime di utilizzo presso gli enti pubblici della Regione dei percettori di ammortizzatori sociali ''in deroga'', ancorché avvenuto sulla base di progetti approvati e realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, deve intendersi ad ogni effetto per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.
3. Gli enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, in caso di posizioni vacanti nella propria dotazione organica, in armonia con la legislazione statale in materia di stabilizzazione di rapporto di lavoro precari, comprese le disposizioni di cui ai commi 550 e 551 della L. n. 244/2007, relativamente alla copertura dei profili ascritti a categorie per il cui accesso è prescritto il solo requisito della scuola dell'obbligo, possono attivare, in via prioritaria, l'assunzione in ruolo, a tempo pieno o parziale, dei soggetti di cui al comma 2 nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni nell'ultimo quinquennio.
4. A tal fine, per ogni soggetto assunto ai sensi del precedente comma, la Regione Basilicata riconosce, a partire dall'anno 2014, agli enti pubblici promotori, un contributo pari ad € 10.000,00.
5. La Regione Basilicata, al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti percettori di trattamento di ''mobilità in deroga'' ed in considerazione dei ritardi annualmente verificatisi per la definizione della relativa copertura finanziaria dei relativi oneri, autorizza la prosecuzione dei progetti attivati sino all'anno 2013 da enti pubblici presenti sul territorio regionale per la cui attuazione è previsto l'utilizzo dei titolari di predetto trattamento, assicurando il proprio intervento finanziario sostitutivo in favore degli enti promotori interessati.
Articolo 20
Contributi alle scuole
1. Al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità delle scuole, è riconosciuto ai Comuni, nei quali i lavoratori incaricati delle attività di pulizia e/o di vigilanza degli alunni nelle scuole (ex L.S.U. e appalti storici) non raggiungano, anche per effetto delle rimodulazioni eventualmente operate dal competente Ministero e dai suoi organi periferici, nel periodo aprile - giugno 2014, il 50% del monte ore contrattuale in essere al 31 marzo 2014, un contributo complessivamente pari ad € 300.000,00, finalizzato a finanziare progetti tesi ad incrementare, fino all'anzidetto limite del 50%, l'attività di pulizia e/o di vigilanza degli alunni.
2. Le spese per l'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 alla Missione 04 Programma 07.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al riparto dei fondi di cui al comma1.
CAPO III
MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
Articolo 21
Disposizioni per la creazione di occupazione stabile sul territorio regionale
1. È istituito, in via sperimentale, per gli anni 2014 - 2015 un Fondo per l'occupazione per l'assunzione di nuovi lavoratori e la trasformazione dei contratti atipici e/o a tempo determinato in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di favorire occupazione stabile sul territorio regionale e contenere gli effetti della crisi sul tessuto economico e sociale.
2. La dotazione complessiva del Fondo è di € 5.000.000,00 iscritti nel bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 alla Missione 15 Programma 3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalle azioni di riprogrammazione del PO FSE Basilicata 2007 - 2013 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi, anche a valere sulla nuova programmazione FSE 2014 - 2020, compatibilmente con le disposizioni comunitarie in materia.
3. Hanno diritto a ricevere un contributo annuale una tantum fino ad un massimo di € 10.000,00 per un massimo di due annualità a valere sul Fondo di cui al comma 1, le imprese che esercitano, prioritariamente, un'attività economica nel territorio della Regione Basilicata, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che abbiano assunto o intendano assumere uno o più lavoratori residenti in Basilicata, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2015. Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione di Giunta regionale qualora dovessero realizzarsi ulteriori disponibilità finanziarie.
4. La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, ad elevare, fino ad un massimo di € 15.000,00 annui, il contributo per fasce particolari di soggetti svantaggiati.
5. Non hanno titolo a ricevere il contributo le imprese che, nei dodici mesi precedenti la data della nuova assunzione e/o della trasformazione:
a. abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella medesima mansione per la quale si attiva la nuova assunzione o se l'assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
b. abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui la nuova assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva.
6. La fruizione del contributo è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, all'osservanza dei contratti collettivi, agli adempimenti degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999 e alle norme di diritto amministrativo per la concessione dei contributi. Il contributo è cumulabile con le altre agevolazioni contributive o di altra natura previste dalle vigenti norme nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo;
b) i requisiti dei beneficiari e dei destinatari;
c) i criteri di ammissibilità e gli esiti delle istruttorie;
d) l'intensità dei contributi;
e) le modalità di erogazione del contributo;
f) gli obblighi del soggetto beneficiario.
Articolo 22
Credito d'imposta
1. E' istituito un fondo di € 100.000,00 destinato allo scorrimento della graduatoria approvata in relazione all'avviso pubblico di cui alla D.G.R. 843/2012 ed alla D.C.R. 373/2012 per il finanziamento delle imprese ammesse ai benefici della prima tranche che non avevano trovato copertura negli originari stanziamenti.
2. La somma di cui al comma 1 trova copertura nella Missione 15 Programma 03.
3. A tal fine la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse del fondo di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, in presenza delle occorrenti risorse, anche di fonte comunitaria, è autorizzata ad incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 1 per destinarle al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
Articolo 23
Disposizioni in materia di riduzione del costo dell'energia e risparmio energetico
1. In attuazione del CAPO IV della L.R. n.28/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dell'articolo 10, comma 2 lett. h), la Giunta Regionale incentiva, attraverso l'emanazione di apposito avviso pubblico, interventi per il contenimento dei consumi energetici su edifici residenziali e relative pertinenze ubicate sul territorio regionale di proprietà di soggetti privati ovvero di soggetti titolari di diverso diritto reale o personale di godimento, con priorità per quelli che versano in condizioni di disagio economico, valutato sulla base dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) con la finalità di ridurre il costo dell'energia e produrre benefici sull'ambiente e sulla salute.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana l' avviso pubblico di cui al comma 1 recante le modalità, i criteri ed i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. Alla copertura degli oneri, pari ad 1 milione di euro, di cui al presente articolo, si fa fronte, per l'anno 2014, con le risorse stanziate nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 alla Missione 08 Programma 02.
Articolo 24
Fondi rotativi regionali per le imprese e per il lavoro autonomo
1. Per facilitare l'accesso al credito delle imprese operanti in Basilicata è istituito il ''Fondo rotativo regionale per le imprese''.
2. La dotazione iniziale del Fondo è pari a € 7.500.000,00 iscritti nel bilancio regionale alla Missione 14 Programma 01 con stanziamento per l'anno 2014 di € 2.500.000,00, per l'anno 2015 di € 2.500.000,00 e, per l'anno 2016, di € 2.500.000,00. Lo stesso potrà essere incrementato con risorse comunitarie, nazionali e regionali che dovessero rendersi disponibili.
3. Per l'anno 2014 è altresì istituito il ''Fondo per lo sviluppo del capitale cognitivo lucano'' finalizzato ad agevolare percorsi volti alla creazione di lavoro autonomo, nonché al prosieguo degli studi specialistici, con una dotazione pari ad € 200.000,00 iscritti nel bilancio regionale alla Missione 14 Programma 01.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, con propri atti deliberativi, individua il soggetto ovvero i soggetti cui affidare la gestione dei fondi, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo dei fondi medesimi.
CAPO IV
MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE
Articolo 25
Istituzione del Fondo di Coesione territoriale e dei diritti di cittadinanza
1. Al fine di promuovere gestioni associate di funzioni e rafforzare il mantenimento nonché il miglioramento dei servizi resi dai comuni della Basilicata al cittadino e sostenere i comuni che svolgono funzioni sovracomunali nei comparti della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici nazionali, è istituito il Fondo di Coesione territoriale e dei diritti di cittadinanza.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 10 milioni di euro, iscritti nel bilancio regionale alla Missione 18, Programma 01, per la somma di 6 milioni di euro per l'anno 2014 e 4 milioni di euro per l'anno 2015.
3. Della dotazione di cui al comma 2, la somma di 9 milioni di euro è destinata, per 5 milioni di euro nel 2014 e per 4 milioni di euro nel 2015, al capoluogo di Regione per i servizi svolti nel contesto delle attività di cui al comma 1.
4. Della dotazione di cui al comma 2, la somma di 100.000,00 euro è destinata alle Unioni dei Comuni già costituite sul territorio regionale.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva apposito disegno di legge finalizzato ad individuare i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo.
Articolo 26
Riordino del sistema di governo locale
1. La Regione Basilicata, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa statale vigente, avvia il processo di riordino del sistema di governo locale finalizzato a promuovere la trasformazione delle Aree Programma in Unioni di Comuni anche montani attraverso la predisposizione di specifica proposta di legge regionale entro il 30 settembre 2014.
2. Le competenze delle ex Comunità Montane in materia di tutela e sviluppo della montagna, di cui alla Legge n. 97/1994 e alla L.R. n. 23/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo locale, sono delegate alle gestioni commissariali delle ex Comunità montane, cui sono assegnate le funzioni di commissari ad acta. Per i Comuni rientranti nella soppressa comunità montana Alto Bradano, le competenze di cui al presente comma sono conferite all'Unione di Comuni Alto Bradano. La Giunta regionale provvede al riparto delle risorse finanziarie disponibili tra gli enti interessati ivi compreso il Comune di Potenza già rientrante nei piani di finanziamento degli anni precedenti.
3. L'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alle gestioni commissariali delle ex Comunità montane, per effetto della disposizione di cui al comma 2, è programmato dai commissari liquidatori, sentita la Conferenza dei Sindaci.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula protocolli d'intesa con gli enti preposti per la collocazione del personale uscente presso le sedi degli uffici dei giudici di pace in quei Comuni interessati, presso le Unioni dei Comuni costituite e costituende e presso gli uffici di giustizia amministrativa e tributaria.
5. La Giunta regionale è incaricata di aggiornare le procedure e i criteri di utilizzo e di trasferimento delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni legislative sopra richiamate.
6. L'art.18 della L.R. n. 23/1997 è abrogato.
7. Le funzioni di cui alla legge regionale n. 42/1998 sono delegate alle Aree programma fino al completamento del processo di riordino di cui al comma 1. Le Aree Programma possono, a tal fine, anche stipulare apposito accordo con l'Unione dei Comuni.
8. L'articolo 15 della legge regionale 26/2011 è abrogato.
Articolo 27
Definizione delle procedure amministrative delle ex Comunità montane
1. Al fine di accelerare e di accompagnare il processo di liquidazione delle ex Comunità montane in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 23 della L.R. n. 33/2010 e dell'art. 20 della L.R. n.18/2013, la Giunta regionale, previa individuazione di appositi criteri, sulla base di motivate istanze, provvede al trasferimento alle gestioni commissariali delle ex Comunità montane di quote di oneri finanziari derivanti dalla liquidazione, fino ad un importo massimo di € 350.000,00 per i casi più urgenti ed in presenza di documentata tutela degli interessi pubblici.
2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure amministrative inerenti i lavori di realizzazione del I e II lotto della strada statale di collegamento S.S. Melfi-Potenza e abitato di Venosa è altresì previsto un finanziamento di € 1.850.000,00.
3. L'onere di cui al presente articolo quantificato complessivamente per l'anno 2014 in € 2.200.000,00 trova copertura nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 alla Missione 18 Programma 01.
Articolo 28
Contributi alle Province e ai Comuni per i piani di manutenzione straordinaria
1. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza delle Province, la Regione concede un contributo di € 1.500.000,00 per l'anno 2014.
2. Allo scopo di promuovere l'attrattività turistica della fascia costiera del metapontino, la Regione concede altresì per l'anno 2014 un contributo, complessivamente pari ad € 500.000,00, ai Comuni della costa ionica finalizzato alla manutenzione anche straordinaria della viabilità di accesso al mare.
3. Le modalità, la ripartizione finanziaria e i criteri di concessione dei contributi regionali di cui al presente articolo sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla Missione 10 Programma 05 dello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale 2014 - 2016. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
Articolo 29
Fondazioni
1. Allo scopo di assicurare alle fondazioni il sostegno alle stesse garantito dalle Province sino al 31 dicembre 2013, la Regione stanzia l'importo di € 82.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. La copertura finanziaria della somma di cui al comma precedente è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale della Regione alla Missione 01 Programma 02.
Articolo 30
Promozione delle attività sportive
1. La Regione stanzia nell'anno 2014 l'importo di € 50.000,00 al fine di promuovere la partecipazione ai campionati nazionali ed internazionali di atleti lucani iscritti ad associazioni e società sportive aventi sede in Basilicata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo di una somma di pari importo prelevata dalle risorse stanziate per il finanziamento dei piani e dei programmi di cui alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 alla Missione 6 Programma 01 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014.
3. Per l'anno 2014, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26, i piani e i programmi di cui al comma 2 prevedono l'utilizzo di un importo pari ad € 100.000,00 a favore delle società sportive lucane professionistiche finalizzato alla promozione dell'immagine della Basilicata.
CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 31
Partecipazione della Regione Basilicata all'Esposizione universale di Milano (EXPO 2015)
1. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio regionale, la Regione Basilicata partecipa all'Esposizione universale dal titolo ''Nutrire il pianeta, energia per la vita'', in programma nella città di Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante lo stanziamento, per l'anno 2014, di un importo pari ad euro 500.000,00 e per l'anno 2015 per un importo pari ad euro 1.000.000,00, iscritti nel bilancio regionale alla Missione 05 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'' - Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale''.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti tra cui un programma analitico delle attività con i relativi oneri da sottoporre al parere della competente Commissione consiliare permanente.
4. Il Consiglio regionale nomina due consiglieri delegati all'Esposizione universale di Milano (EXPO 2015), uno di maggioranza e uno di opposizione, per sovraintendere alle attività di competenza. Tale compito non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Articolo 32
Sostegno alla candidatura di ''Matera 2019'' come Capitale europea della cultura e istituzione della Fondazione ''Matera - Basilicata 2019''
1. Per le finalità di cui all'art. 46, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, l'onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 è quantificato in € 700.000,00 comprensivi dell'attività di comunicazione, con obbligo di invio di rendicontazione. Per le finalità di cui all'art. 46, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, l'onere a carico del bilancio regionale è quantificato in € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in € 1.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.
2. La spesa di cui al precedente comma 1 trova copertura nell'ambito dello stanziamento della Missione 05 ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali'' - Programma 2 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'' del bilancio della Regione Basilicata per l'anno 2014.
3. Al fine di rafforzare e dare continuità alle azioni per la competizione di Matera quale realtà inserita nella short-list delle città finaliste candidate al titolo di Capitale europea della cultura nel 2019, la Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l'istituzione della Fondazione di partecipazione denominata ''Matera - Basilicata 2019''.
4. La Fondazione di partecipazione ''Matera - Basilicata 2019'' ha come finalità l'attuazione della strategia culturale pluriennale delineata nel dossier di candidatura che fa leva sulla creatività per attrarre e valorizzare nuovi talenti ed investimenti, per realizzare un nuovo modello di cittadinanza europeo fondato sulla coproduzione e condivisione di pratiche artistiche, nonché per rafforzare il posizionamento istituzionale della Basilicata nel settore dell'innovazione tecnologica e sociale, nel settore turistico e nella filiera creativa.
5. Alla Fondazione di partecipazione ''Matera - Basilicata 2019'' possono partecipare i Comuni capoluogo di Matera e di Potenza, gli altri Comuni della Regione Basilicata, nonché altri enti pubblici operanti in ambito regionale.
6. Al fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un importo pari ad € 50.000,00 iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 alla Missione 05 Programma 02.
7. La Giunta regionale adotta gli atti necessari e conseguenti ai fini dell'attuazione del presente articolo, nonché contribuisce annualmente al finanziamento del Piano delle attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.
Articolo 33
Valorizzazione del territorio regionale attraverso lo sviluppo del sistema musicale
1. La Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l'istituzione della Fondazione regionale, denominata ''Basilicata Music Commission'', avente lo scopo di valorizzare il sistema musicale mediante il coinvolgimento di tutte le componenti artistiche, professionali, imprenditoriali ed istituzionali che concorrono alla produzione, distribuzione e promozione musicale del territorio.
2. Altri soci fondatori della Music Commission sono la Città di Potenza, la Città di Matera, il Conservatorio di Musica ''Carlo Gesualdo da Venosa'' di Potenza ed il Conservatorio di Musica ''Egidio Romualdo Duni'' di Matera.
3. Lo statuto della Fondazione ''Basilicata Music Commission'' prevede le modalità di partecipazione di Comuni lucani, di altri enti pubblici ed organismi/associazioni del settore che intendano aderire.
4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, approva la costituzione della Fondazione di cui al primo comma, autorizzando il Presidente a porre in essere gli atti necessari a perfezionare tale partecipazione.
5. Al fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un contributo pari ad € 50.000,00 la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 Missione 05 Programma 02.
6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, con proprio atto, contribuisce annualmente al finanziamento del Piano delle attività della Fondazione in base agli stanziamenti previsti nelle leggi annuali di bilancio.
Articolo 34
Contributi all'Associazione ''Nessuno tocchi Caino''
1. La Regione Basilicata, al fine di promuovere, coordinare e realizzare progetti internazionali contro la pena di morte, riconosce all'Associazione ''Nessuno tocchi Caino'', per il triennio 2014 - 2016, un contributo annuo di € 35.000,00.
2. Le spese per l'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 alla Missione 12 Programma 08.
3. La Giunta regionale, sulla base della proposta di progetto dell'Associazione, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti.
Articolo 35
Sezione distaccata della Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro
1. Nel contesto del piano annuale delle attività educative e culturali di cui alla L. R. n. 22/1988, la Regione promuove l' istituzione della sezione distaccata di Matera della Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro.
2. La Regione contribuisce alle spese di gestione della sezione distaccata di Matera della Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro per l'anno 2014 con una somma pari ad € 100.000,00 che trova copertura finanziaria nel bilancio regionale alla Missione 05 Programma 02.
Articolo 36
Interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche
1. La Regione Basilicata sostiene gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche e di facilitazione di accesso per i mezzi di soccorso alle case di riposo comunali attraverso una compartecipazione finanziaria pari al 75% delle spese per la realizzazione dell'intervento, per un massimo di 80.000,00 euro di contributo.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 trovano copertura nel bilancio regionale per l'anno 2014 alla Missione 12 Programma 02.
Articolo 37
Attività di ricerca in materia di risanamento ambientale dei suoli
1. Al fine di sostenere la realizzazione di progetti di ricerca in materia di bonifiche dei suoli mediante la sperimentazione in ambiente confinato e lo sviluppo delle tecniche innovative di bio-fitorisanamento, in coerenza con gli obiettivi della L. R. 16 febbraio 2009, n. 1, con riferimento ai centri di ricerca pubblici facenti parte del sistema dell'offerta scientifica regionale, di cui alla D.C.R. 4 agosto 2009, n. 571 ed in relazione agli accordi quadro in essere con la Regione Basilicata è disposto il finanziamento di € 50.000,00 per ognuno degli anni 2014 e 2015 e di € 350.000,00 per il 2016 quali ulteriori risorse aggiuntive.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla Missione 09 Programma 02 del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2014-2016.
Articolo 38
Maggiorazioni ed esenzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, si dispone dall'anno 2014 l'aumento della rispettiva aliquota di 1 punto percentuale, innalzando la stessa dal 3, 9% al 4,9% per i seguenti settori di attività:
a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50;
b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 06.1, 06.2, 09.1, 09.9, 19.1, 19.2.
Articolo 39
Istituzione del Portale informativo Enti locali
1. E' istituita la ''Banca dati informativa degli enti locali lucani'' che raccoglie e provvede alla diffusione di informazioni sui finanziamenti e sui contributi pubblici di qualsiasi natura e tipologia disposti dalla Regione Basilicata di cui gli enti locali possono usufruire.
2. La Banca dati di cui al comma 1, al fine di permettere agli enti locali l'accesso diretto ai finanziamenti di carattere nazionale ed europeo, è dotata di una speciale sezione denominata ''Finanziamenti nazionali ed europei''.
3. Entro sessanta giorni la Giunta regionale provvede ad attivare il servizio di cui al comma 1 in una specifica sezione del portale della Regione Basilicata.
Articolo 40
Modifiche all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2003, n. 28 ''Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003''
1. I commi da 1 a 7 dell'art. 12 della L.R. 7 agosto 2003, n. 28 ''Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003'' sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
""1. Per il raggiungimento delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare per incentivare gli interventi di tutela e ripristino ambientale è costituito un fondo regionale derivante dai proventi della tassa di concessione regionale per il rilascio e il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le somme di cui al comma 1 complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente come segue:
a) nella misura del 20% a favore delle Province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 24, nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 35;
b) nella misura del 10% a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite, ivi compresa l'attività di vigilanza e controllo, per la copertura di spese per consulenze ed assistenza tecnica, tenuto conto delle rispettive superficii agro-silvo-pastorali e del numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. di ciascuna Provincia;
c) nella misura del 40% a favore delle Province per i piani faunistico-venatori provinciali, per i piani di miglioramento ambientale, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per l'attività di vigilanza e controllo dei centri di riproduzione privati, nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie;
d) nella misura del 25% per interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per le attività dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, per le attività regionali di ricerca sulla caccia e di formazione previste dalla presente legge;
e) nella misura del 5% per contributi alle Associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, in ragione della rispettiva consistenza associativa, finalizzati allo svolgimento di attività promozionali e di educazione ambientale nell'ambito della pratica venatoria, nonché di ogni altra iniziativa tesa all' efficace osservanza della presente legge.
3. La ripartizione di cui alla lett. c) è rapportata alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia ed è, altresì, ripartita sulla base dei progetti d'intervento previsti nei rispettivi programmi annuali riguardanti la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C. ""
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2014 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2014.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2015 e 2016, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2014-2016.
Articolo 42
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.