IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 «Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della “Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella Centro Oncologico d’Eccellenza" come ente di diritto pubblico» è inserito il seguente:
«1 bis. Il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in cui, a cura del Presidente della Regione, è eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private prevista dall’articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 35/2011».
ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale28 settembre 2011, n. 35)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 è inserito il seguente:
«3 bis. Il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle “Proposte tecniche per l’integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria”».
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n, 35)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare alcuna interruzione dell’offerta sanitaria, la Fondazione in atto esistente è autorizzata a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l’accesso ai ruoli degli enti del SSN. La Fondazione, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, può assumere, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica definita ai sensi dell’articolo 4, e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate».
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale28 settembre 2011, n. 35)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 28 settembre 2011, n.35 è aggiunto il seguente:
«4. L’effetto abrogativo dell’articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate si verifica alla data dell’avvenuta trasformazione della Fondazione in atto esistente in ente di diritto pubblico».
ARTICOLO 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 28 dicembre 2011
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