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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regione Calabria 23 dicembre 2011 n 47
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE REGIONALI

ARTICOLO 1
(Patto di stabilità e finanziamenti dell’Unione Europea)


1. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di spesa imposti dal patto dì stabilità interno e assicurare, nel contempo, il pieno utilizzo dei fondi strutturali comunitari, i dipartimenti della Giunta regionale adottano adeguate misure di monitoraggio della spesa afferente ad interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, secondo le modalità previste nei successivi commi.
2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli interventi relativi ai programmi operativi della Regione cofinanziati dai fondi strutturali europei predispongono, di concerto con le rispettive Autorità di Gestione, per i capitoli della spesa interessati, i crono-programmi procedurali e finanziari degli impegni da assumere e delle spese da realizzare per l’esercizio finanziario 2012 e per ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio pluriennale 2012-2014.
3. Entro il medesimo termine perentorio di cui al precedente comma, i crono-programmi sono inviati al dipartimento competente in materia di Bilancio per le valutazioni sull’andamento della spesa.
4. Le previsioni finanziarie, di cui al comma 1, sono esposte con evidenza trimestrale e annuale e sono elaborate dai Dipartimenti in conformità, in sede di impegno contabile, ai seguenti principi:
a) la registrazione dell’impegno avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, avendo determinato la somma da pagare e il soggetto creditore e avendo indicata la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio;
b) non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere e, pertanto, non sia esigibile nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i Dipartimenti provvedono alla conferma o aggiornamento delle previsioni procedurali e finanziarie.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi o lo scostamento superiore al 10 per cento delle previsioni di cui al comma 2 con l’effettiva esecuzione degli impegni e dei pagamenti comporta, per il Dirigente generale del dipartimento interessato, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successivi provvedimenti regionali di attuazione.

ARTICOLO 2
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)


1. All’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010,n. 22 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 5, le parole "annualmente adottato con delibera della Giunta regionale su proposta del Dipartimento Bilancio" vengono sostituite dalle parole "da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell’esercizio finanziario";
b) è aggiunto il seguente comma:
"5-bis In conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale contenuti nel "Piano dei pagamenti", la competente struttura del dipartimento bilancio può inibire l’utilizzo della disponibilità finanziaria presente sui capitoli del bilancio annuale e pluriennale, disponendo altresì il blocco, anche informatico, dell’emissione di impegni e/o dei pagamenti."
2. L’articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 va interpretato nel senso che esso si applica anche agli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38. Gli eventuali oneri derivanti dalla mancata applicazione della medesima disposizione sono a carico degli stessi Enti.

ARTICOLO 3
(Adempimenti per l’attuazione dei progetti finanziati con risorse liberate)


1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti della Giunta regionale responsabili dell’attuazione di progetti finanziati con risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006, ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS 2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1, concludono le verifiche tese ad individuare le operazioni escluse dal finanziamento a valere su dette risorse, in quanto interessate da irregolarità o comunque definanziate, e avviano i procedimenti amministrativi di revoca o decadenza del contributo e conseguente recupero delle somme già erogate, secondo il disposto della vigente normativa, provvedendo a determinare le economie di spesa e a riaccertare i residui passivi e in perenzione amministrativa.
2. In ordine alle operazioni di cui al precedente comma, il dipartimento competente in materia di bilancio e i dipartimenti interessati provvedono, per le rispettive competenze, al recupero delle somme percepite dai beneficiari, ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e anche mediante compensazione delle somme da recuperare con i crediti vantati dai beneficiari nei confronti della Regione, per le quali la stessa Regione non abbia ancora effettuato l’erogazione.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
comporta, per il Dirigente generale del dipartimento interessato, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successivi provvedimenti regionali di attuazione.
4. Le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dalle azioni di recupero di cui ai commi precedenti saranno oggetto di apposito Piano di riutilizzo che sarà adottato con delibera della Giunta regionale e trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

ARTICOLO 4
(Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale)


1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all’assunzione dei relativi impegni.
2. Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma.
3. I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
4. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.


TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

ARTICOLO 5
(Adeguamento del sistema contabile regionale e degli schemi di bilancioai principi del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118)


1. A partire dall’esercizio finanziario 2012, il dipartimento competente in materia di bilancio della Giunta regionale provvede al graduale adeguamento del sistema contabile regionale e degli schemi di bilancio ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.
2. Il dipartimento competente in materia di bilancio, su indicazione dei dipartimenti competenti, provvede:
a) al riaccertamento dei residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;
b) all’eventuale costituzione in entrata, nell’esercizio 2013, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all’esercizio 2013 e agli esercizi successivi;
c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2012, a seguito dell’applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;
d) ad accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all’esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria.
La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
3. La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 2, lettera d).
4. La copertura dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 2, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la costituzione in entrata e l’iscrizione nella spesa dei fondi pluriennali vincolati nei quali confluiscono le somme non impegnate nell’esercizio precedente a valere sui capitoli della spesa finanziati dallo Stato o da altri soggetti, con vincolo di destinazione, ad esclusione dei fondi inerenti alla programmazione operativa 2007-2013 e dei fondi per il finanziamento della spesa sanitaria.
6. La riallocazione nei capitoli di provenienza della spesa delle somme confluite nei fondi pluriennali è disposta, per la quota parte effettivamente impegnabile nel corso dello stesso esercizio finanziario, con provvedimento del Dirigente generale del dipartimento Bilancio e Patrimonio, su richiesta motivata del dipartimento competente. Con lo stesso provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio sono apportate le conseguenti variazioni al bilancio pluriennale.
7. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, è iscritto sia nella parte entrata che nella parte spesa uno specifico fondo nel quale confluisce il saldo finanziario derivante dalle somme accertate e/o riscosse nel precedente esercizio finanziario e per le quali viene determinata la natura e la tipologia dell’entrata entro i termini previsti dal comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
8. A seguito della esatta determinazione della natura e tipologia dell’entrata di cui al precedente comma, il Dirigente generale del dipartimento competente in materia di bilancio, con proprio provvedimento, dispone le conseguenti variazioni compensative, sul versante della spesa, mediante prelievo dal fondo di cui al precedente comma, e iscrizione della corrispondente somma in aumento allo stanziamento di spesa del pertinente fondo pluriennale vincolato esistente o per la istituzione e dotazione di un nuovo fondo pluriennale vincolato.
9. Il comma 5 dell’articolo 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 è sostituito dal seguente:
"5. Le somme relative ai residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, sono iscritte, per la quota che si prevede possa essere reclamata dai creditori, in appositi fondi speciali di parte corrente e di parte in conto capitale. I prelievi dai suddetti fondi di riserva e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del dipartimento bilancio, su esplicita richiesta del dipartimento competente."

ARTICOLO 6
(Somme pignorate)


1. Al fine di rispettare il principio della competenza finanziaria novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi provvedimenti di attuazione, i Dirigenti generali dell’Avvocatura regionale e del dipartimento competente in materia di bilancio adottano, di concerto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari, anche di carattere organizzativo, per definire e formalizzare l’iter per la completa individuazione di tutti i beneficiari e della natura delle spese, derivanti da atti giudiziali di pignoramento, contabilizzate tra i residui attivi nei capitoli e allocati nel titolo VI del bilancio regionale. L’attività di individuazione di tutti i beneficiari e della natura delle spese deve essere conclusa entro la fine dell’esercizio finanziario 2013.
2. I Dirigenti generali delle strutture regionali, a seguito di trasmissione da parte dell’Avvocatura dell’ordinanza di assegnazione e/o di richiesta di informazioni da parte della Ragioneria generale, sono tenuti a trasmettere ogni utile informazione in ordine alle somme pignorate di cui al precedente comma entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione e/o richiesta.

ARTICOLO 7
(Introduzione della contabilità economico-patrimoniale)


1. A decorrere dell’esercizio finanziario 2012, il competente dipartimento bilancio provvede ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.
2. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione del piano dei conti, a partire dall’esercizio finanziario 2012, la Regione si adegua alle prescrizioni concernenti le transazioni elementari, contenute negli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi provvedimenti di attuazione.

ARTICOLO 8
(Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentalie delle aziende della Regione, delle società controllate e degli altri organismi controllati dalla Regione)


1. A partire dall’esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio ai principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011.
4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1^ gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società controllate e altri organismi controllati dalla Regione.
5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono:
a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;
b) all’eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all’esercizio 2013 e agli esercizi successivi;
c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell’applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione;
d) ad accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all’esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l’obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria.
La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.
f) La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 4, lettera d).
6. La copertura dell’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 4, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.
7. A decorrere dell’esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. Gli stessi enti, nella fase di previsione, gestione e rendicontazione, fanno riferimento ad un comune piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica e dovrà essere conforme a quello adottato dall’Amministrazione regionale.
8. A partire dall’esercizio finanziario 2012 tutti gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.
9. A decorrere dall’esercizio 2012 gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale, non tenuti all’adozione della contabilità finanziaria, adeguano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successivi provvedimenti di attuazione, e ai principi del codice civile.
10. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale partecipano alla rilevazione SIOPE, individuando tra le codifiche gestionali vigenti quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione, e allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni, programmi e macroaggregati, raccordati secondo la classificazione COFOG in conformità alla medesima ripartizione della spesa dell’amministrazione regionale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
11. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, contestualmente al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:
a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell’ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio.
Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);
c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
12. Gli indicatori autonomamente individuati dagli enti sub regionali, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 118/2011, devono essere coerenti a quelli dell’Amministrazione regionale e devono costituire un sistema comune di indicatori di risultato.
13. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi sistemi informativi di contabilità, assicurandone la compatibilità con il sistema informativo dell’amministrazione regionale.
14. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori direttive alle quali i soggetti giuridici di cui al comma 1 devono conformarsi al fine di garantire:
a) l’adozione di regole contabili uniformi;
b) l’utilizzazione di un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale e regionale;
c) l’adozione di un bilancio consolidato;
d) l’affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di quello economico-patrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
f) la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per i soggetti tenuti al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato.

ARTICOLO 9
(Ricognizione degli enti strumentali e delle società partecipate regionali)


1. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale.
2. La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutte le partecipazioni societarie regionali che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il "Gruppo di amministrazione pubblica" le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale.


TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E TRIBUTI REGIONALI

ARTICOLO 10
(Rideterminazione importi delle tasse automobilistiche regionali)


1. La tassa di circolazione dovuta per i veicoli storici dall’anno 2013 è rideterminata nell’importo di trenta euro per gli autoveicoli e tredici euro per i motoveicoli. La tassa di circolazione dovuta per i ciclomotori dall’anno 2013 è rideterminata nell’importo di ventidue euro.
2. Il diritto fisso di sospensione dovuto dall’anno 2013 dai rivenditori di autoveicoli è rideterminato nell’importo di un euro e settanta centesimi.

ARTICOLO 11
(Collaborazione tra gli organi regionali in materia tributaria)


1. In esecuzione a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 34 del 29 dicembre 2010, i dipartimenti regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni delle concessioni regionali, per le derivazioni d’acqua "Grandi Derivazioni" di cui all’articolo 35 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all’articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e alle addizionali di cui all’articolo 37, comma 7, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16, sono obbligati a trasmettere alla struttura tributaria regionale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i catasti idrici con connessi aggiornamenti e l’anagrafe aggiornata delle persone fisiche e/o giuridiche che hanno ottenuto le autorizzazioni concessive per gli usi, così come stabilito dalle leggi vigenti, dei canoni di derivazioni d’acqua delle "Grandi Derivazioni" della Regione Calabria.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il catasto delle utenze idriche concernente le concessioni regionali di derivazioni d’acqua. I dipartimenti regionali di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012. Per l’anno 2012, il termine di cui al primo comma è fissato al 30 aprile 2012.
3. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni concernenti il procedimento concessorio, l’entità dei canoni tariffari, la decorrenza degli stessi, nonché l’ulteriore disciplina di dettaglio in materia.
4. Il regolamento di cui al comma precedente deve essere trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.
5. I dipartimenti regionali di cui al comma 1, sono tenuti, altresì, a fornire le dovute informazioni alla struttura tributaria entro il termine indicato dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) che disciplina il procedimento amministrativo. Il responsabile del procedimento che omette, senza giustificato motivo, la produzione di quanto necessario e richiesto ai sensi del comma precedente, è soggetto a responsabilità disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio, e, ove il caso, è deferito all’Autorità competente in caso di conclamato danno erariale ai sensi del comma 2, articolo 19, legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

ARTICOLO 12
(Collaborazione tra enti pubblici territoriali)


1. Le Province delegate in materia di demanio idrico che esercitano le funzioni trasferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) relativamente alle concessioni idrauliche, concessioni di aree demaniali fluviali e concessioni di derivazioni d’acqua "piccole derivazioni", in relazione agli usi previsti dalla legge vigente, sono obbligate a versare alla Regione Calabria, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli importi delle addizionali regionali previste dall’articolo 37, comma 7, legge regionale 13 aprile 1995, n. 16.
2. Le Province sono obbligate a trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, l’anagrafe dei concessionari operanti nel territorio di competenza di ciascuna.

ARTICOLO 13
(Modifiche al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1)


1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 è sostituito dal seguente:
"1. L’ammontare dell’imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale."

ARTICOLO 14
(Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 11)


1. All’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"2. Dall’anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento."

ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n.16)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, prima delle parole "compresi i fanghi palabili", sono aggiunte le parole: "e successive modifiche e integrazioni".
2. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 16/2000 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 bis "1. A decorrere dal primo gennaio dell’anno 2013 l’ammontare dell’imposta
dovuta è determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate:
a) per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:
1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per inerti;
2) 0,02066 euro ogni chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo;
b) per rifiuti speciali diversi da quelli sopraindicati:
1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per inerti;
2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione di quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani o di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata;
c) per i rifiuti pericolosi o per i codici "a specchio" per i quali siano superati i limiti di sostanze pericolose.
1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall’autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione;
2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;
d) per i rifiuti solidi urbani:
1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica;
2) 0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in discarica a seguito di separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o di selezione e/o valorizzazione della raccolta differenziata, secca o umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10 per cento, oltre il quale si considerano tal quali;
3) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se prodotti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli ottimali , soppressi con legge 26 marzo 2010, n. 42, e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni del Piano Gestione Rifiuti Regionale, e fino all’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n.191."
3. All’articolo 5 della legge regionale n. 16/2000 è aggiunto il seguente comma:
"6. Nei riguardi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che omettono di presentare la dichiarazione annuale o la presentano in modo infedele, ovvero che pur avendo presentato la dichiarazione omettono, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero per tre volte non consecutive nell’arco di vigenza del contratto di servizio e dell’autorizzazione, è disposta la revoca dell’affidamento dello stesso e dell’atto autorizzativo con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura, anche su espressa segnalazione del settore Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni.
4. L’articolo 7 ter della legge regionale n. 16/2000 è abrogato.

ARTICOLO 16
(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 - IRBA)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 è aggiunto il seguente comma:
"3bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all’ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l’individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell’imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione."
2. Il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale n. 34/2010 è sostituito dal seguente:
"4. L’imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all’atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell’imposta gravante sul prodotto erogato nell’anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare.
L’imposta è versata entro l’ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, cosi come disposto dal comma 9 dell’articolo 27 della legge regionale n. 34/2010; gli uffici dell’Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo."
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 27 della legge regionale n. 34/2010 è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell’Amministrazione regionale per l’imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L’imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione.
L’eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile."

ARTICOLO 17
(Istituzione dell’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA)


1. È istituita a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.
2. L’imposta è dovuta alla Regione per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili.
3. Il soggetto passivo dell’imposta è l’esercente dell’aeromobile o degli aeromobili come individuato nell’articolo 874 del codice della navigazione.
4. L’IRESA deve essere pagata su base trimestrale, e i termini di versamento sono i seguenti:
a) entro il 5 luglio per l’imposta dovuta nel primo trimestre;
b) entro il 5 ottobre per l’imposta dovuta nel secondo trimestre;
c) entro il 5 gennaio per l’imposta dovuta nel terzo trimestre;
d) entro il 5 aprile per l’imposta dovuta nel quarto trimestre.
5. L’IRESA è determinata, sulla base dell’emissione sonora
dell’aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:
a) classe 1: euro 0,25 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,33 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
b) classe 2: euro 0,19 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,24 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell’allegato XVI alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;
c) classe 3: euro 0,06 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,08 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell’allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica.
6. La Giunta regionale potrà elevare l’imposta fino al 15 per cento nel caso in cui il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile avvenga nel periodo e fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.
7. La Giunta regionale dispone in merito:
a) alle modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero e di rimborso dell’imposta, nonché all’applicazione delle sanzioni;
b) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, per l’espletamento delle attività di cui alla lettera a).

ARTICOLO 18
(Addizionale Regionale dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)


1. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata, a decorrere dall’anno d’imposta 2011, nella misura del 2,03 per cento.

ARTICOLO 19
(Integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2010, n.34)


1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, dopo la parola "apparecchi" vengono aggiunte le seguenti parole "radiologici, detenuti dagli odontoiatri".


TITOLO IV
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI VIGENTI

ARTICOLO 20
(Modifiche in materia di Attività produttive)


1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 15, recante "Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell’Artigianato Artistico e tipico della Calabria" sono apportate le seguenti modifiche:
a) agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 la parola "Comitato" è sostituita dalle parole "Dipartimento Attività Produttive";
b) al comma 2 dell’articolo 4 le parole "su indicazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato" sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 5 le parole "su indicazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato" sono soppresse;
d) il comma 3 del medesimo articolo 5 è soppresso;
e) al comma 1 dell’articolo 7 le parole "che ha sede presso la Commissione Regionale per l’Artigianato" sono soppresse;
f) al comma 4 del medesimo articolo 7 le parole "alle Commissioni provinciali dell’artigianato, che propongono al Comitato regionale, di cui all’ articolo 9" sono sostituite con le parole "al Dipartimento Attività Produttive";
g) il comma 5 del medesimo articolo 7 è soppresso;
h) l’articolo 9 è cosi sostituito:
"Art. 9 (Attività del dipartimento competente in materia di attività produttive)
1. Le attività per la tutela, il recupero e la promozione dell’artigianato artistico e tipico della Calabria, sono demandate al Dipartimento Attività Produttive della Giunta regionale.
2. Il Dipartimento Attività Produttive, previa concertazione con gli Enti e le Associazioni di Categoria presenti sul territorio regionale maggiormente rappresentative, per quanto previsto al comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale, nell’ambito dei settori individuati nella presente legge all’articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall’analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;
b) iscrive, aggiorna e tiene l’Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell’artigianato artistico;
c) propone ai competenti organi regionali l’adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;
d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;
e) propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente articolo 3;
f) vigila sull’uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l’entità della sanzione pecuniaria per l’uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve in materia le norme del codice penale;
g) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d’uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell’artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:
I. la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;
II. l’illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;
III. l’elencazione dei materiali impegnati;
IV. la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell’origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell’uso dei materiali;
V. il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l’origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;
VI. il regolamento d’uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel RD. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.
3. Per l’attuazione del punto a) del presente articolo il Dipartimento Attività Produttive può sentire direttamente i rappresentanti dell’azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna."
i) al comma 2 dell’articolo 12 le parole "dalle Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato" sono sostituite con le parole "dal Dipartimento Attività Produttive";
j) al comma 3 dell’articolo 20 le parole "un contributo di euro 154.940,00 annui" sono sostituite con le parole "un contributo da determinarsi annualmente in base alle disponibilità di bilancio".
2. Alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, recante "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale" sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 4, le parole "con una quota non inferiore al 25 per cento" sono soppresse;
b) all’articolo 8, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
"g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell’Ente, fissando ontestualmente gli obiettivi.";
c) all’articolo 15 è aggiunto il seguente comma:
"3. I documenti contabili riferiti al Bilancio d’esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell’Assemblea per la loro approvazione.";
d) all’articolo 16, comma 2, è soppressa la lettera a);
e) all’articolo 17, comma 4, il primo termine dei "40 giorni" è modificato con il nuovo termine di "30 giorni";
f) all’articolo 18, comma 2, le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti parole "dal Presidente della Regione";
g) all’articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All’esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d’esercizio pari a due volte l’ammontare del fondo consortile desunte dall’ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.";
h) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l’impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall’Assessore regionale alle Attività Produttive."
i) all’articolo 24, comma 3, dopo le parole "le somme relative", è aggiunto il seguente periodo "preventivamente inserite ed autorizzare nel PEF annuale";
j) all’articolo 28 il comma 1 è sostituito dal seguente comma "1. Sono fatte salve le norme contenute nell’articolo 43 della Legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come integrate dall’articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15."
3. All’articolo 13 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. In caso di predisposizione del piano di massima della liquidazione in difformità alle prescrizioni di cui al precedente comma, alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la Giunta regionale nomina un nuovo Commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla nomina, provvede ad adeguare il piano di liquidazione ai contenuti richiesti dal precedente comma. Il piano di liquidazione è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale."
b) il comma 5, è sostituito dal seguente comma:
"5. Entro sei mesi dall’approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale, il Commissario liquidatore provvede all’adozione del bilancio finale di liquidazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell’Ente."
c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"6. Nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori dell’Ente."

ARTICOLO 21
(Modifica del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)


1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è così modificato:
5. Fincalabra S.p.A., società di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento della propria attività, può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali di carattere strategico nel rispetto dei limiti riportati nei punti successivi:
a) le partecipazioni finanziarie devono essere unicamente finalizzate a fornire supporto finanziario alle società partecipate anche nelle forme di "venture capital" o di "seed capital" e non possono prevedere alcuna forma di gestione diretta delle società partecipate;
b) al fine di garantire il rispetto dei principi normativi che regolano il funzionamento di Fincalabra S.p.A., le partecipazioni strumentali in veicoli operativi di carattere strategico devono essere finalizzate all’acquisizione di quote del capitale di imprese e società i cui prodotti e/o servizi integrino i processi produttivi e/o operativi di Fincalabra S.p.A. e devono consentire l’esercizio del controllo societario o garantire il mantenimento di un rapporto organico con !’impresa partecipata”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. L’acquisizione delle partecipazioni strategiche, di cui al comma precedente, lettera b), deve essere debitamente autorizzata con apposita delibera di Giunta";
5 ter. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione dalla presente legge, provvede a dettare le linee di indirizzo che consentano l’individuazione delle caratteristiche che le società partecipate da Fincalabra S.p.A. devono possedere al fine dell’attribuzione della rilevanza strategica";
"5 quater. Fincalabra S.p.A. dovrà dismettere tutte le partecipazioni che non rientrano in quelle indicate nei commi precedenti;
"5 quinques. Nelle sedi e nelle forme attraverso cui si esplica l’esercizio dei diritti dell’azionista, i rappresentanti regionali devono garantire il conseguimento delle disposizioni dettate con il presente articolo. A tale fine, con cadenza semestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al Dipartimento "Attività Produttive" e al Dipartimento "Controlli", sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

ARTICOLO 22
(Modifiche in materia di Cultura)


1. All’articolo15, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d’interesse locale", le parole "sentita la Consulta per i beni e le attività culturali" sono soppresse.
2. All’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 le parole "che dovrà prevedere l’attuazione di uno o più avvisi pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l’adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene".

ARTICOLO 23
(Modifiche in materia di Lavori pubblici)


1. Il comma 8 dell’articolo 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, successivamente sostituito dall’articolo 28 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è sostituito dal seguente comma:
"8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni
direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso".
2. L’anticipazione di cui alla legge regionale 10 luglio 2007, n. 15: "Investimenti SO.Ri.Cal. S.p.A. 2005/2009" è concessa subordinatamente
all’estinzione delle precedenti anticipazioni concesse ai sensi della predetta legge.

ARTICOLO 24
(Modifiche in materia di Ambiente)


1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:
-"4. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto:
1. dall’Assessore regionale con delega ai Parchi o suo delegato;
2. dal Dirigente del Servizio parchi ed aree protette della Regione Calabria o suo delegato;
3. dal Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione o suo delegato;
4. dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio o suo delegato;
5. dal Dirigente Generale del Dipartimento Turismo o suo delegato;
6. dal segretario generale dell’autorità di bacino della Calabria o suo delegato;
7. dal Dirigente del Corpo Forestale dello Stato;
8. da un rappresentante della Soprintendenza ai beni ambientali ed archeologici della Calabria;
9. da un rappresentante dell’Unione Provincie Italiane;
10. da un rappresentante dell’ANCI della Calabria;
11. da cinque esperti, di nomina del Consiglio regionale, scelti fra una tema di nominativi, per ciascuna figura professionale, indicati dalle Università della Calabria:
a. esperto in scienze botaniche;
b. esperto in scienze agrarie e forestali;
c. esperto in scienze naturali nella materia della fauna terrestre;
d. esperto in scienze naturali nella materia della fauna acquatica;
e. esperto in scienze biologiche.
12. due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute.
-all’articolo 5, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"4bis. I componenti di cui al comma 4, punti 10 e 11 vengono individuati dall’Assessorato con delega ai Parchi";
-all’articolo 5, comma 6, le parole "lettera i)" sono sostitute con le parole "punto 10";
-all’articolo 5, comma 6, dopo la parola "giorni" sono inserite le parole "dalla richiesta";
-all’articolo 5, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico provvede la Giunta regionale";
-all’articolo 8, comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "legali degli enti parco";
-all’articolo 12, comma 1, lettera d), le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite con le parole "Revisore unico";
-all’articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un massimo di otto componenti, nominati dal Presidente della Giunta regionale secondo le seguenti modalità:
a) da un massimo di quattro designati tra i rappresentanti della Comunità del Parco;
b) da un membro su designazione delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente operanti in Calabria;
c) da un membro su designazione delle istituzioni scientifiche ed universitarie della Calabria;
d) da un membro qualificato del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione;
e) da un membro qualificato del Dipartimento Politiche dell’Ambiente."
-all’articolo 14, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma:
"1 bis. I membri di cui al punto a) sono due nel caso di Comunità del Parco con un numero di membri uguale o minore di quattro."
-all’articolo 15, il titolo "(Il Collegio dei Revisori)" è sostituito dal seguente titolo "(Il Revisore Unico)";
-all’articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Revisore unico, nominato dal Consiglio regionale, è l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente dì gestione.";
-all’articolo 15, ai commi 2, 3, 4, le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite con le parole "Revisore unico";
-all’articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Al Revisore unico spetta lo stesso trattamento economico del Presidente del Collegio dei revisori dei conti previsto nel comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 22/2010";
-all’articolo 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Le disposizioni secondo le quali il Collegio dei Revisori è sostituito dal Revisore unico si applicano a partire dal 1 gennaio 2013";
-all’articolo 16, comma 5, sono soppresse le seguenti parole ", e stabilisce la misura del gettone di presenza loro spettante per ogni seduta nella misura non superiore ad euro 150,00 oltre il rimborso di 1/5 del costo di un litro di benzina super moltiplicato per la distanza chilometrica A/R intercorrente tra la sede di residenza e la sede del Parco, se superiore a 10 chilometri";
-all’articolo 17, comma 2, dopo la parola "adottato" vengono inserite le parole "dal Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio e vincolante espresso";
-all’articolo 17, comma 3, le parole "della Comunità del Parco" sono sostituite dalle parole "dell’Ente di Gestione";
-sono abrogati i commi 4, 4bis e 5 dell’articolo 20;
-sono abrogati gli articoli 42, 43 e 44.
2. Al fine di rendere di concreta applicazione quanto previsto dall’articolo 31, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, un contingente di 50 operai idraulico forestali è assegnato, a far data dall’1 gennaio 2012 al Parco Naturale Regionale delle Serre che lo utilizzerà per la gestione dell’area protetta eseguendo gli interventi in economia col metodo dell’amministrazione diretta secondo quanto previsto per gli altri Enti utilizzatoti di manodopera idraulico forestale.
3. In applicazione dell’articolo 45, comma 3, della legge regionale n. 10/2003 la Regione Calabria, con Decreto del Presidente della Giunta, concede in uso gratuito le aree demaniali della foresta "Prasto" e dell’area umida dell’Angitola al Parco Naturale Regionale delle Serre, il quale le amministra nel rispetto delle finalità di tutela delle aree stesse e attiva in esse azioni sperimentali di educazione ambientale e utilizzo sostenibile delle risorse.

ARTICOLO 25
(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)


1. All’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
’’7. Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l’Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme."

ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)


1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
-all’articolo 6, comma 1, della dopo la parola "il Segretariato Generale" è inserita ",";
-all’articolo 6, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) Il Segretariato Generale assicura l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, fornisce l’assistenza tecnico giuridica al Presidente del Consiglio regionale, all’Ufficio di Presidenza ed all’Assemblea legislativa, nonché assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale; la Direzione Generale sovrintende all’attività amministrativa e gestionale dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;"
-all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
"3. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, su designazione dell’Ufficio di Presidenza. È Organo di diretta collaborazione ed assistenza tecnico-giuridica del Presidente del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea legislativa e assicura il collegamento con le strutture amministrative di vertice della Giunta regionale.";
-l’articolo 7 è sostituito dal seguente:


"Art. 7


1. Il Dirigente preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
a) cura, l’attuazione dei programmi definiti dall’Ufficio di Presidenza, ed a tale fine adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l’indicazione e l’attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti dì bilancio, definendo i limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare;
c) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i principi e le direttive dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l’orario di servizio, l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario di contrattuale di lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
d) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
e) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la conciliazione e la transazione;
f) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) verifica e controlla le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
h) chiede pareri agli organi consultivi dell’amministrazione;
i) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
j) esprime parere all’Ufficio di Presidenza per l’attribuzione delle funzioni ai dirigenti.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, può conferire al medesimo dirigente la carica sia di Segretario Generale che di Direttore Generale.
3. I Dirigenti preposti alla Direzione delle Aree Funzionali:
a) assicurano l’integrazione di ambiti di competenze o di funzioni intersettoriali in coerenza con gli obiettivi e nell’ambito degli indirizzi definiti dal Segretario Generale;
b) supportano il Segretario Generale nell’assistenza agli organi di direzione politica;
c) coordinano le proposte dei responsabili dei Settori per l’elaborazione dei programmi;
d) curano l’attuazione dei programmi e delle direttive generali, assicurando l’unitarietà di azione dell’Area;
e) indirizzano, coordinano e verificano l’attività dei settori costituiti all’interno dell’Area o il complesso dì attività inerenti alle funzioni trasversali di cui assicurano l’integrazione;
f) assumono nei confronti dei dirigenti dell’Area poteri sostitutivi in caso di inerzia previa comunicazione;
g) assumono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale assegnato all’Area;
h) convocano e presiedono periodiche riunioni dei dirigenti preposti alle strutture dell’Area.
4. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall’Ufficio di Presidenza."
-l’articolo 7 bis è sostituito dal seguente:
"Art. 7 bis
1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono
essere esterni alla pubblica amministrazione".
-all’articolo 13, comma 2, dopo "Segretario Generale" sono aggiunte le parole "ed al Direttore Generale";
-all’articolo 14, comma 1, lettera a) dopo "diploma di laurea" sono aggiunte le parole "specialistica/magistrale";
-al titolo dell’articolo 15 dopo Segretario Generale sono aggiunte ", Direttore Generale";
-all’articolo 15, comma 1, dopo "diploma di laurea" sono aggiunte le parole "specialistica/magistrale";
-al titolo dell’articolo 17, dopo Segretario Generale sono aggiunte "e del";
-all’articolo 22, comma 1, dopo Segretariato Generale sono aggiunte "ed alla Direzione Generale".

ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)


1. Alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
-all’articolo 17, comma 2, il periodo finale è così sostituito: "L’ammontare del versamento è determinato con riferimento all’indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge."
-all’articolo 19, il comma 2 è così sostituito: "La misura dell’assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell’importo dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge.";
-all’articolo 19, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
• la parola "ultima" è soppressa;
• dopo la parola "consigliere" sono aggiunte le parole "alla data di approvazione della presente legge".

ARTICOLO 28
(Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)


1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 26, comma 4, il valore "25 per cento" è sostituito dal seguente: "20 per cento";
b) all’articolo 26, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma "4.bis. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il rispetto del limite di indebitamento prescritto al precedente comma. A tal fine, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, prima di procedere agli adempimenti previsti al comma 2 del successivo articolo 27, provvede alla ricognizione delle operazioni di indebitamento perfezionate e di quelle autorizzate, ma non ancora perfezionate, e definisce un piano pluriennale di indebitamento, in vista del contenimento e della graduale riduzione del debito."

ARTICOLO 29
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n.22)


1. All’articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 "Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale", dopo il comma 4 si aggiungono i seguenti commi.
"5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell’attività della medesima.
6. Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l’attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale.
Sono attività di determinante rilievo: l’approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso.
7. La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:
a) costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall’articolo 2832 codice civile;
b) costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d’ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura.
8. La decadenza di diritto e l’esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale."

ARTICOLO 30
(Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)


1. All’articolo 25 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per come modificato dalle leggi regionali n. 44/2008, n. 29/2009, n. 58/2009, n. 18/2010, n. 34/2010 e n. 18/2011, le parole "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2012".

ARTICOLO 31
(Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30)


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 ter della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 per come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2009, n.9, le parole "con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri" sono sostituite con le parole "la validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell’accertamento di avvenuto pagamento dell’importo annuale, a cura dell’ente che l’ha emessa. La tessera consente la raccolta nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri".
2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 10 della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 è abrogata.

ARTICOLO 32
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26)


1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 sono apportate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, le seguenti modifiche:
a) le parole "tre Sezioni" sono sostituite da "cinque Sezioni" e la parola " una tecnica" è sostituita da " tre tecniche";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
"4 bis. Le sezioni tecniche sono dedicate:
-una all’acquisizione di beni e forniture di servizi per il servizio sanitario regionale;
-una all’acquisizione di beni e forniture di servizi per le pubbliche amministrazioni;
-una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche.
Tali sezioni provvedono, per conto dei soggetti di cui all’articolo 1, allo svolgimento delle attività necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonché all’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ogni sezione tecnica è inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale.
4 ter. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell’articolo 2".

ARTICOLO 33
(Modifiche alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18)


1. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 27 della Legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e successive modifiche e integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2012.

ARTICOLO 34
(Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20)


1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 è così sostituito:
"1. Il personale della forestazione, impiegato e di cantiere, di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 23, convertito dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, riveste le qualifiche e ricopre i livelli previsti dai contratti di lavoro vigenti (C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e C.I.R - Contratto Integrativo Regionale). La relativa spesa grava sui capitoli di bilancio relativi agli interventi di forestazione, approvati dalla Regione, e non sulle spese generali riconosciute dalle leggi regionali vigenti agli Enti attuatori, di cui all’articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20. La norma si applica al personale in servizio presso gli Enti attuatori le attività di forestazione, alla data del 31 dicembre 2011, che abbia svolto la funzione impiegatizia presso lo stesso Ente nell’ultimo anno in maniera ininterrotta."

ARTICOLO 35
(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9)


1. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
-dopo le parole "scoglio della Regina (Acquappesa)" sono aggiunte le parole "nonché i fondali marini dell’isola di Dino - Capo Scalea, i fondali marini dell’Isola di Cirella -Diamante";
-la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

ARTICOLO 36
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34)


1. Il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 è abrogato.

ARTICOLO 37
(Modifiche alla legge 25 novembre 1996, n. 32)


1. All’articolo 59 ter della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
-il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all’alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.";
-al comma 5 sono soppresse le parole "Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore a dieci anni".


TITOLO V
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

ARTICOLO 38
(Razionalizzazione programmi di opere pubbliche)


1. Sono revocati d’ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stato comunicato al competente Dipartimento regionale l’avvenuto inizio dei lavori ed inviata la copia del contratto di mutuo corredata dal piano di ammortamento nel caso di contributo costante poliennale, entro le seguenti date:
a) 31 marzo 2012, per i finanziamenti concessi ed i cui atti
autorizzativi sono stati pubblicati sul BURC prima del 31 marzo 2010;
b) 2 anni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010;
2. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma i mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.
3. Restano comunque validi eventuali termini più restrittivi indicati nei singoli provvedimenti di finanziamento.
4. Le economie generate dalle revoche di cui al comma 1, saranno riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità, dando priorità agli interventi inclusi nella programmazione di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13.
5. Per gli interventi di cui al comma 1, cofinanziati con contributi costanti poliennali, il rimborso delle rate di mutuo ai soggetti attuatori sarà garantito in ogni anno finanziario esclusivamente per i piani di ammortamento pervenuti al dipartimento regionale competente entro il 15 settembre. Per le richieste pervenute dopo il 15 settembre, il rimborso sarà garantito solo a decorrere dall’anno finanziario successivo.

ARTICOLO 39
(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)


1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati.
2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge.
3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente.
4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili.

ARTICOLO 40
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)


1. All’articolo 7, comma 6, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Se l’accordo con il Ministero dell’Interno non è più necessario, l’accorpamento delle Aziende sanitarie n. 11 di Reggio Calabria e n. 9 di Locri avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell’organo di vertice della nuova Azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di Reggio Calabria e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti."

ARTICOLO 41
(Atto di indirizzo in materia di accorpamento delle Aziende Ospedaliere)


1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti propedeutici all’accorpamento in una unica Azienda Ospedaliera Regionale delle Aziende Ospedaliere e di tutti i Presidi Ospedalieri operanti sul territorio regionale che erogano attività di degenza sia in regime ordinario che diurno.


TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI CARATIERE FINANZIARIO

ARTICOLO 42
(Realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti Locali)


1. Al fine di favorire l’accesso degli Enti locali alla concessione di mutui della durata massima quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche anche di interesse regionale, nonché per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, è autorizzato nell’esercizio finanziario 2012 il limite di impegno di euro 4.500.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
2. Per le opere pubbliche, di cui al precedente comma, di competenza degli Enti locali, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Giunta regionale predispone entro il 31 marzo 2012 un apposito programma, previo parere non vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorsi i quali il parere si ritiene reso in senso favorevole.
3. Sono soppressi il comma 4 dell’articolo 1 e gli articoli 7 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.

ARTICOLO 43
(Misure in materia di trasporto aereo)


1. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all’anno 2010 della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A., accertate in sede di approvazione del relativo bilancio nell’Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2012 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, di euro 38.000,00 con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di Gestione per l’Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A. deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2012 la spesa di euro 400.000,00 con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

ARTICOLO 44
(Ente Fiera di Cosenza)


1. Al fine di consentire la copertura di una parte delle mensilità arretrate per il personale dell’Ente Fiera di Cosenza è autorizzato per l’esercizio finanziario 2012, con specifica destinazione, il contributo straordinario di euro 150.000,00, allocato all’UPB 2.2.03.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. L’erogazione del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla contestuale compartecipazione alle spese, per la quota loro spettante, da parte dei soci fondatori ed in particolare dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza, del Comune di Cosenza e del Comune di Rende.

ARTICOLO 45
(Istituzione del Fondo Unico per le Attività Produttive ed Economiche)


1. È istituito il Fondo unico per le attività produttive ed economiche in materia di industria, commercio e artigianato per l’incentivazione e il sostegno degli investimenti delle PMI e delle microimprese, nonché per il supporto allo sviluppo della commercializzazione e dell’internazionalizzazione e della promozione territoriale.
2. La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo unico.
2 bis. Il Piano di cui al comma precedente è approvato previo parere non vincolante della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.
3. La copertura finanziaria per le attività di cui al presente articolo sarà determinata annualmente sul bilancio regionale.
4. Per l’anno 2012 il fondo ha una dotazione di euro 5.412.000,00 allocata all’UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

ARTICOLO 46
(Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)


1. All’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Ai fini dell’attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lettera a), nell’UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell’anno precedente.
5. L’erogazione di cui al precedente comma è subordinata all’effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale."

ARTICOLO 47
(Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell’Area di Gioia Tauro)


1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo del porto di Gioia Tauro, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione a favore delle imprese, compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE, ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella GUCE n. 214 del 9 agosto 2008.
2. Per le finalità, di cui al precedente comma, può essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
3. Gli aiuti, di cui ai precedenti commi, sono erogati alle imprese localizzate nell’area di Gioia Tauro e sono finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali.
4. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al primo comma, definisce ì regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione determinando:
a) oggetto e finalità;
b) delimitazione geografica dell’area interessata;
c) beneficiari e condizioni di ammissibilità;
d) settori di attività ammissibili;
e) tipologie, spese, forma e intensità;
f) criteri di valutazione e procedure di selezione e di erogazione delle agevolazioni.
5. Ai fini dell’attribuzione degli incentivi previsti dal presente articolo, nell’UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con uno stanziamento di euro 8.000.000,00.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone un apposito Piano da trasmettere alla Commissione consiliare competente che esprime il parere non vincolante entro trenta giorni dalla data di assegnazione del provvedimento decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

ARTICOLO 48
(Finanziamento del Museo Nazionale di Reggio Calabria)


1. Per il potenziamento del sistema museale regionale, le competenti strutture della Giunta regionale adottano i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la completa fruizione del Museo Nazionale di Reggio Calabria, mediante l’utilizzazione delle risorse del POR Calabria FESR 2007-2013 e del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
2. Gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, determinati per il biennio 2012-2013 in euro 11.000.000,00, sono assicurati, quanto a euro 5.000.000,00 con le risorse allocate all’UPB 5.6.01.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, anche mediante rimodulazione finanziaria del corrispondente Asse V del POR Calabria FESR 2007 - 2013, quanto a euro 6.000.000,00 con le risorse allocate all’UPB 5.2.01.01 del bilancio di previsione pluriennale 2012-2014, iscritte in anticipazione nell’annualità 2013 rispetto al trasferimento del FAS.

ARTICOLO 49
(Istituzione del fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie)


1. È istituito il fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie erogate sul territorio regionale dalle strutture accreditate di competenza del settore politiche sociali, con una dotazione per l’esercizio finanziario 2012 di euro 15.000.000,00 allocate all’UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

ARTICOLO 50
(Copertura dei debiti pregressi e razionalizzazione della spesa,di cui alla legge 29 marzo 1999, n. 8)


1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), quantificati a tutto il 31.12.2010 a seguito dell’avvenuta ricezione da parte delle ASP dei rendiconti definitivi, è autorizzata per il biennio 2012-2013 la spesa di euro 3.015.935,06 allocata all’UPB 6.1.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
2. Per l’annualità 2012 la spesa autorizzata a valere sul capitolo 61020111 per un importo di euro 2.018.323,93 è riferita al debito contratto a tutto il 31.12.2009.
3. Il dipartimento competente è tenuto ad effettuare, prima dell’erogazione delle relative somme, tutti i controlli necessari sul possesso dei requisiti e sulla conformità delle richieste degli aventi diritto al dettato della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 2 alla lettera a, dopo le parole "all’estero" sono aggiunte le seguenti parole "che non siano fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale" e sono eliminate le lettere e) e f);
b) all’articolo 3, comma 1, seconda alinea, le parole "euro 50,00" sono sostituite dalle parole "euro 40,00";
c) all’articolo 3, comma 1, terza alinea, le parole "lire 3.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.500,00" e le parole "lire 4.800.000" sono sostituite dalle parole "euro 2.500,00";
d) all’articolo 3, comma 2, le parole "per l’assistito" sono sostituite con le parole "al comma 1 ";
e) l’articolo 4 è abrogato;
f) all’articolo 5, comma 4, le parole "equipollenti" e "ticket relativi a pedaggi autostradali" sono soppresse;
g) all’articolo 6, comma 3, sono aggiunte le parole: ". Lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sul pertinente capitolo di spesa costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari.";
h) all’articolo 7 è aggiunto il seguente comma:
"2. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie allocate nel pertinente capitolo di spesa rispetto alle richieste pervenute, il competente dipartimento, anche attraverso apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, adotta criteri di selezione che privilegino i soggetti economicamente più deboli. "

ARTICOLO 51
(Ricorso all’indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche)


1. L’articolo 22 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 è
sostituito dal seguente:
"Art. 22
1. La Giunta regionale, in luogo dell’indebitamento di cui all’articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è autorizzata a contrarre mutuo ventennale fino alla concorrenza di una rata annua di euro 1.350.000,00 con istituto bancario a ciò abilitato, previo procedimento di evidenza pubblica."
2. All’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II’’ ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi."
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
3. La Giunta regionale approva la rimodulazione dei Programmi di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 36/2008, sentito il parere non vincolante della competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 52
(Disposizioni finanziarie diverse)


1. Le disponibilità delle risorse finanziarie allocate all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 2139201) della spesa, derivanti da economie dei precedenti esercizi finanziari, sono utilizzate, con le modalità indicate al precedente articolo 5, dal competente Dipartimento regionale Politiche dell’Ambiente per l’esercizio dei compiti amministrativi in materia ambientale conferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti nel triennio 2008-2010 nel settore del trasporto pubblico locale, quantificati dal competente dipartimento in complessivi euro 25.200.000,00, è autorizzato nell’arco temporale 2012-2016 l’accantonamento in bilancio delle suddette somme su apposito capitolo allocato all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010246) della spesa, con uno stanziamento nel bilancio pluriennale di euro 3.200.000,00 nel 2012, euro 4.000.000,00 nel 2013, euro 5.000.000,00 nel 2014, euro 6.000.000,00 nel 2015 ed euro 7.000.000,00 nel 2016.
3. Gli importi di cui al comma precedente sono detratti annualmente in sede di predisposizione del bilancio annuale dal capitolo 2222107 allocato nella medesima UPB di spesa, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale. A decorrere dall’esercizio 2012 lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sullo stesso capitolo di spesa 2222107 costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari.
4. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell’interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all’Osservatorio del Turismo e attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico di cui all’articolo 10 della Legge regionale 5 maggio 2008, n. 8. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all’UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’anno 2012.
5. Al comma 1, ultimo capoverso, dell’articolo 5 (modifica dell’articolo 9) della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36, le parole da "Gli incarichi" a "legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "I giornalisti in servizio all’Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall’articolo 11 della Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall’articolo 10, comma 1, della Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all’Ufficio Stampa del Consiglio regionale".
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Mediterranea Terina, destinataria di un finanziamento del MIUR a valere sui fondi PON "Ricerca e competitività" 2007-2013, un contributo straordinario di euro 3.900.000,00 per la regolarizzazione dei debiti previdenziali, fiscali e contributivi. Il predetto importo sarà erogato in tre annualità di euro 1.300.00,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. All’onere derivante dal presente comma si provvede per l’anno 2012 con le risorse allocate all’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2012 all’Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
8. Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma dei controlli funzionali per le annualità 2011 e 2012, svolte dall’Associazione Regionale Allevatori (ARA), di cui al Decreto del Dirigente Generale del Ministero delle Politiche Agricole n. 21190 del 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di euro 252.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

ARTICOLO 53
(Modifiche all’articolo 18 della Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)


1. L’articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 recante "Istituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo", è sostituito dal seguente:
"Art. 18
1. La Regione Calabria, in attuazione dei propri principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, anche con riferimento agli aspetti richiamati nella legge regionale 29 dicembre 2004 n. 33, in quanto coerenti, promuove la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, organismo in house per la programmazione, l’attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di Calabresi residenti all’estero.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera orientando ogni sua attività alla crescita ed allo sviluppo del territorio calabrese agendo nell’esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi emanati dalla Regione Calabria nello svolgimento delle attività previste dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale.
3. È autorizzata la concessione alla Fondazione dei Calabresi nel mondo di un contributo annuo per le spese di funzionamento della Fondazione stessa.
Per l’anno 2012 il contributo è pari ad euro 100.000,00 allocato all’UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. La Fondazione dei Calabresi nel Mondo presenta alla Giunta regionale che lo approva, un piano delle attività articolato in azioni ed interventi.
5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, e sue eventuali future modifiche ed aggiornamenti."

ARTICOLO 54
(Smaltimento dei rifiuti inerti contenenti Amianto)


1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge determina i criteri per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti inerti contenenti amianto.
2. Le Province, nei sei mesi successivi all’approvazione dei suddetti criteri, provvedono ad individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d’intesa con i Comuni interessati.
3. Nelle more dell’approvazione del Piano di localizzazione dei siti idonei, così come disciplinato dal comma 2, sono sospesi i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e gli effetti delle autorizzazioni già rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento di
rifiuti contenenti amianto non ancora in funzione.

ARTICOLO 55
(Differimento termini del Piano di stabilizzazione legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4)


1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 14, è fissato al 31 dicembre 2014.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2012 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4, e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

ARTICOLO 56
(Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato)


1. Entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale, sulla base delle
risultanze del piano di ricognizione di cui al comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del servizio idrico integrato, in conformità alla competenza attribuita alla Regione stessa dall’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
2. Sino all’effettivo insediamento dei nuovi organi previsti dalle legge di riforma, la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi è garantita dai Commissari liquidatori, in raccordo con il Dipartimento Lavori Pubblici. A tal fine e per assicurare anche la continuità gestionale, i Commissari potranno anche promuovere la sottoscrizione di appositi Protocolli d’intesa con i Comuni (titolari del servizio di singoli segmenti del ciclo dell’acqua fin quando non sarà affidato il servizio al gestore unitario individuato con le procedure indicate nella legge di
riforma), finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra i medesimi comuni con gli eventuali gestori provvisori esistenti per un periodo transitorio che comunque non potrà superare il 30 settembre 2012.

ARTICOLO 57
(Norma finanziaria)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2012.

ARTICOLO 58
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 23 dicembre 2011
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