Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la sicurezza degli aeromobili adibiti alle operazioni di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile sul territorio regionale, promuove ogni iniziativa di carattere preventivo volta a ridurre i rischi connessi all’attività di volo, nel rispetto di quanto stabilito dal “Codice della navigazione”, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
Art. 2
Commissione regionale per la sicurezza del volo.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione regionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Commissione, e ne disciplina le modalità di funzionamento. La Commissione è composta:
a) dai responsabili delle strutture della Giunta regionale competenti in materia, o loro delegati;
b) dai responsabili delle basi di elisoccorso del Servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali socio-sanitarie, o loro delegati;
c) da soggetti designati dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico veneto (SASV-CNSAS);
d) dai direttori operativi delle ditte esercenti per conto dell’amministrazione regionale i servizi di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile.
2. Ai componenti della Commissione esterni all’amministrazione regionale non spetta l’indennità per la partecipazione alle sedute.
3. La Commissione raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, in particolare di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 1, atte ad evidenziare l’esistenza di ostacoli alla navigazione aerea, anche a bassa quota, al fine di elaborare proposte da sottoporre alla Giunta regionale per l’assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4. La Commissione formula le proposte previo parere dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e dei titolari o concessionari delle opere ed impianti di pubblico servizio interessati, pareri da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Commissione ne prescinde.
Art. 3
Adempimenti.
1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della navigazione e dalla vigente normativa statale di settore, la Giunta regionale, sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione stabilisce le modalità di ricognizione sul territorio, in particolare tenendo conto della peculiarità dell’ambiente montano, da parte dei comuni, delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo ai sensi della vigente normativa statale, nonché tempi e modalità per la comunicazione alla Giunta.
2. I comuni, anche con la collaborazione della provincia e del soccorso alpino ed avvalendosi dei servizi forestali regionali, entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della deliberazione di cui al comma 1, operano la ricognizione ivi prevista, provvedendo in particolare ad avviare, per le opere e gli impianti che risultassero abusivi, le procedure previste dalla normativa vigente ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni.
3. La Giunta regionale, a seguito della ricognizione comunicata dai comuni ai sensi del comma 2 e sentita la Commissione, segnala all’ENAC e all’Aeronautica militare, le opere e gli impianti che possono costituire ostacoli al volo, ai fini del collocamento di segnali, ovvero della loro demolizione, ai sensi degli articoli 709, 710, 712 e 714 del Codice della navigazione.
Art. 4
Banca dati e cartografia digitale.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione e l’ENAC, predispone una banca dati e una cartografia digitale ricognitiva delle opere e degli impianti che possono costituire ostacoli al volo.
2. La banca dati e la cartografia digitale sono aggiornate e rese accessibili on line ad enti pubblici ed a soggetti privati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 5
Vigilanza.
1. I comuni e i servizi forestali regionali vigilano sull’osservanza della normativa in materia di ostacoli alla navigazione aerea segnalando all’ENAC e all’Aeronautica militare le eventuali inosservanze ai fini degli articoli 710, 712 e 714 del Codice della navigazione.
Art. 6
Contributi.
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi, finalizzati alla messa a norma delle opere e degli impianti che costituiscono ostacoli al volo, nella misura massima del 50 per cento della somma ammessa a finanziamento.
Art. 7
Norma finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione degli articoli 4 e 6, quantificate in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti”, che vengono incrementate utilizzando per pari importo la partita n. 2 dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio di previsione 2012.
Art. 8
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.