Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”
1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:
“3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.”;
c) il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito: “1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:
“1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.”;
e) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:
“d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 dicembre 2012
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”
e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”
Art. 2 - Entrata in vigore
Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Ambito territoriale.
1. Il territorio delle unioni montane è individuato sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive modificazioni.
2. Le zone omogenee individuate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni costituiscono dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi, compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente, dei comuni ricompresi nelle zone stesse.
3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
4. Un comune montano o parzialmente montano può aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi del comma 1.
4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.
5. L’ambito territoriale delle unioni montane è rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
6. Nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario.”.
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Funzioni.
1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.
1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le unioni montane sono iscritte nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
3. Le unioni montane possono stipulare fra loro o con singoli comuni apposite convenzioni.
4. Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 40/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Norme transitorie e finali.
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle
funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, delibera in ordine a:
a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;
d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;
e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.
2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.
3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.
5. Le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento
di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.
6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all’unione montana.”.