Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
1. L’articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 42 - Contratto di apprendistato.
1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:
a) definisce la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
b) disciplina l’offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, programmandola annualmente nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di criteri selettivi che assicurino priorità ai percorsi di primo inserimento lavorativo e di alternanza scuola lavoro;
c) definisce, d’intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i profili che attengono alla formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
e) disciplina le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all’articolo 47, adeguate iniziative per garantire la formazione professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, stimolando processi di qualificazione della capacità formativa dell’impresa medesima.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al termine del percorso formativo.”.
Art. 2
Disposizioni transitorie.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 42, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , come modificato dalla presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, gli atti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni abrogate, continuano a trovare applicazione, limitatamente alle parti compatibili con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Art. 3
Abrogazioni.
1. Gli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogati.
Art. 4
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.