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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 8 giugno 2012 n 20
Sistema regionale di coordinamento sul credito
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
Finalità.


1. La Regione del Veneto, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nel mercato del credito ad imprese e famiglie, di comprenderne le cause nonché di contrastare il fenomeno dell’usura e della possibile conseguente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico-produttivo, istituisce, presso il Consiglio regionale, un Sistema regionale di coordinamento sul credito, quale strumento strategico per la valutazione delle problematiche afferenti il settore creditizio regionale e l’implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l’accesso al credito.


Art. 2
Sistema regionale di coordinamento sul credito.


1. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui all’articolo 1 è composto, previe le necessarie intese, dai seguenti membri:
a) tre consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Terza Commissione consiliare, nell’ambito dei propri componenti;
b) l’Assessore regionale al bilancio od un suo delegato;
c) un rappresentante di Veneto Sviluppo Spa;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) un rappresentante regionale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI);
f) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) del Veneto;
g) un rappresentante del settore agricoltura, designato d’intesa tra le associazioni di categoria;
h) un rappresentante del settore industria, designato d’intesa tra le associazioni di categoria;
i) un rappresentante del settore artigianato, designato d’intesa tra le associazioni di categoria;
j) un rappresentante del settore commercio, designato d’intesa tra le associazioni di categoria;
k) un rappresentante dei consumatori, designato d’intesa tra le associazioni di categoria;
l) un rappresentante regionale degli Istituti di credito cooperativo;
m) un rappresentante regionale delle banche popolari;
n) un rappresentante regionale dell’Agenzia delle entrate;
o) un rappresentante regionale della Banca d’Italia;
p) un rappresentante regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
2. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dell’andamento del mercato del credito ad imprese e famiglie, sulla base dei dati relativi ai livelli e alle condizioni del credito e delle informazioni fornite dal sistema del credito e dalle associazioni di categoria o rilevate sul territorio;
b) sintesi delle criticità in ordine alle richieste che non trovano accoglimento presso gli istituti erogatori del credito;
c) formulazione di proposte al Consiglio regionale in ordine alle azioni ed agli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, anche attraverso la partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario con particolare riferimento alle tematiche afferenti l’accesso al credito e i ritardi nei pagamenti;
d) predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale sulla situazione del settore creditizio nella Regione.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema regionale di coordinamento sul credito formula indirizzi:
a) per riequilibrare l’erogazione del credito a favore delle microimprese;
b) per la riorganizzazione di Veneto Sviluppo Spa, per conseguire le finalità di cui alla lettera a).
4. I componenti del Sistema regionale di coordinamento sul credito durano in carica per la durata della legislatura.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi e le strutture necessarie al funzionamento del Sistema regionale di coordinamento sul credito.
6. Ai componenti esterni del Sistema regionale di coordinamento sul credito, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.


Art. 3
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” del bilancio di previsione 2012 e la contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento finalizzato agli interventi previsti dall’articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)”.


Art. 4
Entrata in vigore.


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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