Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, con la presente legge detta norme volte ad adeguare l’ordinamento regionale all’ordinamento dell’Unione europea.
TITOLO II
Attuazione dell’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché degli articoli 4 e 9 della direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
Art. 2
Piani di gestione dei siti “Natura 2000”.
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall’articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS”.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:
a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;
c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.
3. La Giunta regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della rete Natura 2000 tra quelli indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni.
Art. 3
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , sono aggiunte le parole: “, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.
Art. 4
Rinvii normativi.
1. Ogni richiamo alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 contenuto nella normativa regionale vigente è da intendersi riferito alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII della medesima direttiva 2009/147/CE.
TITOLO III - Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
CAPO I - Adeguamento dell’ordinamento regionale agli articoli 14 e 16 della direttiva 2003/126/CE
Art. 5
Oggetto e finalità.
1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Capo, adegua la propria legislazione agli articoli 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, mediante l’abrogazione o la modifica delle disposizioni normative regionali contenenti la previsione di requisiti vietati per l’accesso o l’esercizio di attività di servizi.
SEZIONE I - Disposizioni in materia di sport
Art. 6
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto.”.
2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , è abrogata.
Art. 7
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni.
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “i residenti in uno dei comuni della Regione Veneto che” sono sostituite dalle seguenti: “coloro che”.
Art. 8
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide” sono sostituite dalle seguenti: “previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine”.
Art. 9
Modifica all’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 , le parole: “, sentito il direttivo del Collegio delle guide alpine,” sono soppresse.
SEZIONE II - Disposizioni in materia di commercio
Art. 10
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , le parole: “ditte già iscritte al registro delle” sono soppresse.
Art. 11
Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , è sostituito dal seguente:
“1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l’operatore intende esercitare l’attività.”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , le parole: “al comune di residenza del subentrante” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività”.
3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , è abrogata.
Art. 12
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 , le parole: “al comune in cui ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività di somministrazione.”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , sono aggiunte le parole: “nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni”.
2. Il comma 4 dell’articolo 48 bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è sostituito dal seguente:
“4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1.”.
SEZIONE III - Disposizioni in materia di turismo
Art. 14
Modifica all’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “acquisiti il parere dell’amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere dell’amministrazione comunale”.
Art. 15
Modifica all’articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogata.
Art. 16
Modifica all’articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è sostituita dalla seguente:
“a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;”.
Art. 17
Modifica all’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , dopo le parole: “il comune di residenza” sono inserite le parole: “o di domicilio”.
Art. 18
Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “residenti in una delle province del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 4 del decreto n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.””.
2. Al comma 2 dell’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole “di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206” e le parole: “di cui al decreto legislativo n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”.
3. Al comma 3 dell’articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole “di cui al decreto legislativo n. 392/1991” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”.
Art. 19
Modifica all’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Il punto 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è così sostituito:
“2) relativamente all’elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio;”.
Art. 20
Abrogazione dell’articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. L’articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogato.
Art. 21
Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Nella rubrica dell’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole “Licenza e” sono soppresse.
2. Il comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogato.
Art. 22 - Abrogazione dell’articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. L’articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogato.
Art. 23
Modifiche all’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , la parola: “licenza” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
2. Il comma 2 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogato.
3. Al comma 3 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole “non esibisca la licenza a un controllo o” sono soppresse.
4. Al comma 5 dell’articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , la parola: “licenza” è sostituita dalla seguente: “abilitazione”.
Art. 24
Modifica all’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “titolare della licenza” sono sostituite dalle seguenti: “soggetto abilitato”.
Art. 25
Modifiche all’allegato T “Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche” della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è sostituita dalla seguente: “Commissioni di esame ed elenchi per le professioni turistiche”.
2. Alla lettera a) della parte I) “Dati degli elenchi provinciali delle professioni turistiche” dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “, la data di rilascio della licenza, nonché le eventuali sospensioni e la revoca della licenza” sono soppresse.
3. Il numero 7) della parte II “Composizione della Commissione di esame” dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogato.
4. La parte IV “Licenza per l’esercizio delle professioni turistiche” dell’allegato T della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è abrogata.
Art. 26
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni.
1. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 , è abrogata.
2. La lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 , è abrogata.
SEZIONE IV - Disposizioni in materia faunistico-venatoria
Art. 27
Modifica all’articolo 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 “Disciplina dell’attività di tassidermia” e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 , le parole: “, di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti” sono soppresse.
CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato
Art. 28
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“1. L’esercizio dell’attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista” e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di estetista.
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.”.
Art. 29
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“1. La commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 , è sostituito dal seguente:
“2. Le modalità di svolgimento dell’esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d’esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è sostituito dal seguente:
“6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell’esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale.”.
4. I commi 3 e 5 dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 , sono abrogati.
Art. 30
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 , è sostituito dal seguente:
“1. L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale di acconciatore, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
1 quater. L’ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell’attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.”.
Art. 31
Modifica all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 , le parole: “dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico delle attività produttive o al comune” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA presentata allo SUAP”.
Art. 32
Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 , è sostituito dal seguente:
“1. In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore può essere proseguito dal subentrante, previa presentazione di una apposita SCIA allo SUAP, contenente la designazione di un responsabile tecnico.”.
Art. 33
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 , le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 , le parole: “dichiarazione di inizio attività” sono sostituite dalla seguente: “SCIA”.
Art. 34
Attività di tintolavanderia.
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia” e successive modificazioni è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
2. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività di cui all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese che esercitano attività di tintolavanderia designano un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 e successive modificazioni, entro il termine perentorio di due anni dall’entrata in vigore della presente legge, comunicandola allo SUAP territorialmente competente.
5. Le imprese del settore che non provvedono a comunicare il nominativo del responsabile tecnico entro il termine di cui al comma 4 non possono continuare a svolgere l’attività di tintolavanderia.
TITOLO IV - Attuazione della direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Art. 35
Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale.
1. Al fine di consentire l’adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e in attuazione dell’Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 19 aprile 2010, la Regione destina annualmente al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale risorse equivalenti ai proventi della tariffa fitosanitaria introitata ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e dell’allegato XX e successive modificazioni al medesimo decreto.
2. In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 quinquies della direttiva 2000/29/CE e dal comma 7 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Giunta regionale determina ulteriori tariffe dovute dagli operatori destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, mediante approvazione di uno specifico tariffario.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono introitate nell’upb E0147 “Altri introiti” e sono destinate al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale (upb U0039 “Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”).
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 36
Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea”, la presente legge è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.