Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:
TITOLO I
Principi Generali
Art. 1
Autonomia
1. Il Consiglio regionale è l’Assemblea legislativa regionale del Veneto.
2. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è presupposto essenziale per l’efficace svolgimento delle funzioni dell’Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo, valutazione dei risultati delle politiche regionali.
3. L’autonomia dell’Assemblea legislativa è garantita dall’articolo 46 dello Statuto e disciplinata dalla presente legge.
Art. 2
Ambito dell’autonomia
1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, amministrativa, organizzativa, di bilancio, contabile, contrattuale, di uso del patrimonio assegnato, disciplinata ed esercitata secondo i principi di legalità, di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di orientamento al risultato, per la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
2. L’amministrazione e l’organizzazione dell’Assemblea legislativa regionale si ispirano ai modelli delle assemblee parlamentari e sono regolate dalla presente legge e dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione, in conformità allo Statuto e secondo i principi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia nonché dalla contrattazione collettiva.
3. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione è approvato dal Consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta dell’Ufficio di presidenza, sentito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 3
Rappresentanza esterna ed in giudizio
1. Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza esterna dell’Assemblea legislativa e delle sue articolazioni.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale in giudizio in ogni contenzioso connesso ad atti ed attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio regionale nell’esercizio delle competenze attinenti all’autonomia consiliare, così come definita dallo Statuto e dalla presente legge. La promozione del contenzioso e la resistenza in esso è deliberata dall’Ufficio di presidenza.
3. Per l’esercizio della rappresentanza in giudizio, il Presidente può avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 “Istituzione dell’Avvocatura regionale del veneto” dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.
Art. 4
Relazioni istituzionali
1. Il Consiglio regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza:
a) partecipa ad organismi nazionali, europei e internazionali di rappresentanza e di collaborazione tra assemblee legislative e tra regioni, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
b) collabora in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari e scientifici.
TITOLO II
Autonomia di bilancio e contabile
Art. 5
Autonomia di bilancio
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo.
2. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione.
3. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
4. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale.
Art. 6
Procedura di approvazione del bilancio
1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione della Regione.
2. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale.
3. Immediatamente dopo la sua approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, la proposta di bilancio di previsione del Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’iscrizione nella proposta di bilancio della Regione dell’ammontare del trasferimento.
4. L’ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione.
5. Il trasferimento è effettuato in un’unica soluzione all’inizio dell’esercizio finanziario.
6. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato, inerenti a spese che si rendono necessarie nel corso dell’esercizio finanziario, sono deliberate dall’Ufficio di presidenza. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la conseguente proposta di variazione del
bilancio regionale, nel rispetto dell’equilibrio generale del bilancio stesso.
Art. 7
Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale
1. L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall’altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell’articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 8
Autonomia contabile e gestionale
1. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale del Consiglio regionale ed il rendiconto sono redatti nell’osservanza della disciplina stabilita dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
2. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i controlli interni sugli atti e sulla gestione.
TITOLO III
Patrimonio
Art. 9
Patrimonio in uso al Consiglio regionale
1. Il patrimonio immobiliare della Regione concesso in uso al Consiglio regionale è individuato nell’allegato A alla presente legge.
2. L’allegato A può essere modificato con provvedimenti definiti di intesa dall’Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. Nelle sedi di cui all’allegato A gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stabiliti autonomamente dall’Ufficio di presidenza, posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e comunicati dal competente servizio consiliare alle competenti strutture della Giunta regionale.
4. La concessione in uso a terzi di locali delle sedi di cui all’allegato A, ai soli fini dello svolgimento di servizi e attività necessari al funzionamento del Consiglio regionale, è approvata dall’Ufficio di presidenza
TITOLO IV
Autonomia funzionale e organizzativa
CAPO I
Distinzione delle competenze tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la dirigenza.
Art. 10
Competenze dell’Ufficio di presidenza
1. L’Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l’approvazione di:
a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
b) direttive per la gestione e di un programma operativo.
2. L’Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.
3. L’Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.
5. All’Ufficio di presidenza spettano:
a) la presentazione al Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare, della proposta di regolamento interno di amministrazione e organizzazione e delle relative modifiche;
b) la determinazione della dotazione organica consiliare, comprensiva delle dotazioni specificatamente individuate degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, nei limiti di cui alla tabella 1 allegato C, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
c) la proposta al Consiglio regionale di nomina del Segretario generale;
d) la costituzione dei servizi consiliari e la determinazione delle loro competenze, su proposta del Segretario generale;
e) la nomina dei dirigenti del Consiglio regionale e, su proposta del Segretario generale, la loro valutazione;
f) la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e la determinazione delle rispettive competenze, su proposta del dirigente capo servizio interessato o del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti;
g) la graduazione delle posizioni dirigenziali, su proposta del Segretario generale;
h) la formulazione di indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di relazioni sindacali;
i) l’adozione degli atti e dei provvedimenti individuati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 11
Competenze dei dirigenti
1. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.
CAPO II
Principi di funzionamento e organizzazione
Art. 12
Principi di funzionamento
1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e riguarda in particolare:
a) la definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) la acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) la definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) la definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) le relazioni sindacali.
2. L’esercizio delle competenze non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali è svolto mediante gli uffici della Giunta regionale o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi.
Art. 13
Principi di organizzazione
1. L’organizzazione delle strutture del Consiglio regionale si ispira ai seguenti principi:
a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, da quelli propri della dirigenza;
b) valorizzazione dello svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento all’esercizio delle potestà legislative attribuite dall’articolo 121 della Costituzione, alle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo della sua attuazione, di verifica della rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obbiettivi di governo e di rappresentanza del popolo veneto.
2. Le strutture del Consiglio regionale sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, nonché mediante atti di organizzazione.
Art. 14
Personale del Consiglio regionale e pari opportunità
1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste.
2. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale sono inquadrati in un autonomo ruolo unico.
3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono, nell’ambito del ruolo unico del Consiglio regionale, alla qualifica unica dei dirigenti.
4. Il Consiglio regionale, nell’organizzazione e nella gestione del personale, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nello sviluppo delle carriere e nella sicurezza sul lavoro, garantisce pari opportunità di genere e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, favorendo una presenza equilibrata in ogni livello di attività, ivi comprese le posizioni apicali.
TITOLO V
Organizzazione
CAPO I
Articolazioni organizzative
Art. 15
Articolazione della Segreteria generale
1. La Segreteria generale costituisce ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto del Veneto la forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio regionale.
2. La Segreteria generale del Consiglio regionale si articola in:
a) servizi consiliari;
b) uffici;
c) posizioni dirigenziali individuali;
d) unità operative;
e) unità di staff.
Art. 16
Segretario generale
1. Alla Segreteria generale del Consiglio regionale è preposto un dirigente, denominato Segretario generale e nominato dal Consiglio stesso, su proposta dell’Ufficio di presidenza.
2. L’incarico di Segretario generale è di norma conferito a un dirigente della Regione del Veneto con esperienza almeno triennale di direzione di strutture apicali. L’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività dirigenziale apicale in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale.
3. L’incarico di Segretario generale è conferito con contratto di diritto privato la cui durata è individuata all’atto della nomina da parte del Consiglio, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Il contratto è comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
4. L’incarico di Segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno e può essere conferito a persone di età non superiore a sessantacinque anni all’atto del conferimento dell’incarico.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale è determinato dall’Ufficio di presidenza con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ad esso si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, recante disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di personale.
72 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
6. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
7. Quando l’incarico di Segretario generale è conferito a dirigenti della Regione o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato Segretario generale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
Art. 17
Attribuzioni del Segretario generale
1. Il Segretario generale dirige la Segreteria generale del Consiglio regionale, ne definisce gli indirizzi generali, impartisce ai servizi consiliari e alle strutture alle sue dirette dipendenze le direttive per l’esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi di cui all’articolo 10, assicura l’unitarietà dell’attività amministrativa.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione approvati dall’Ufficio di presidenza.
3. In particolare il Segretario generale, oltre alle funzioni di proposta all’Ufficio di presidenza individuate all’articolo 10, avvalendosi delle strutture del Consiglio regionale assiste gli organi del Consiglio regionale nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ed esercita le seguenti funzioni:
a) coordina i servizi consiliari e risolve i conflitti di competenza tra gli stessi anche assumendo nei confronti dei dirigenti capi dei servizi poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza;
b) esercita le funzioni di valutazione nei confronti del personale delle strutture a lui direttamente afferenti, nell’ambito del sistema di valutazione di cui all’articolo 36.
Art. 18
Servizi consiliari
1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell’Assemblea legislativa per l’esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.
2. I servizi consiliari sono costituiti dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell’omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.
Art. 19
Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi
1. Ai dirigenti capi dei servizi competono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e la rendicontazione dei risultati.
2. In particolare, i dirigenti capi dei servizi, oltre ad assumere gli atti di gestione del personale assegnato al servizio e su proposta del dirigente interessato per il personale assegnato all’ufficio, esercitano le seguenti funzioni:
a) formulano le proposte per l’elaborazione degli atti di competenza dell’Ufficio di presidenza e degli altri organi interni del Consiglio regionale e le proposte del programma operativo all’Ufficio di presidenza, stimando le risorse necessarie, e ne coordinano
l’attuazione da parte delle strutture a loro direttamente afferenti;
b) propongono all’Ufficio di presidenza la costituzione di uffici e posizioni dirigenziali individuali e le loro rispettive competenze e al Segretario generale la costituzione, la modifica o la soppressione delle unità operative e delle unità di staff di cui agli articoli 25 e 26 e nominano i relativi responsabili;
c) individuano i responsabili del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni che fanno capo al servizio, assumendo la relativa funzione in mancanza di individuazione, e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri istituti previsti dalla legge;
d) assumono nei confronti dei dirigenti poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché di inosservanza delle direttive impartite, ai fini dell’attuazione degli indirizzi definiti dall’Ufficio di presidenza.
Art. 20
Vicesegretario generale
1. L’Ufficio di presidenza nomina tra i dirigenti capi dei servizi consiliari di cui all’articolo 18 un vicesegretario generale.
2. Il vicesegretario generale mantiene la funzione di dirigente capo servizio.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 73
3. Il vicesegretario generale, ferme restando le attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi, degli uffici della Segreteria generale e dei dirigenti titolari di incarichi individuali, svolge, su incarico dell’Ufficio di presidenza, funzioni di coordinamento riferite a settori organici di attività dell’amministrazione.
4. Il vicesegretario generale cessa dall’incarico decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo Segretario generale. Entro tale termine, l’Ufficio di presidenza conferisce il nuovo incarico.
Art. 21
Sostituzione del Segretario generale
1. Il Segretario generale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesegretario generale.
2. L’Ufficio di presidenza individua altresì uno o più dirigenti capi dei servizi per la sostituzione del Segretario generale in caso di assenza contemporanea sua e del vicesegretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni, al sostituto spetta, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 34, comma 3.
Art. 22
Comitato di direzione
1. Il Segretario generale e i dirigenti capi dei servizi costituiscono il Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è organo di consulenza generale dell’Ufficio di presidenza ed esercita le altre funzioni attribuite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. Il Comitato di direzione è convocato e presieduto dal Segretario generale. Alle riunioni è invitato a partecipare il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio.
Art. 23
Uffici
1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l’Ufficio di presidenza può costituire nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall’articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall’Ufficio di presidenza.
2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.
Art. 24
Posizioni dirigenziali individuali
1. Per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico, l’Ufficio di presidenza può costituire posizioni dirigenziali individuali nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale.
2. Le posizioni dirigenziali individuali sono attribuite dall’Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall’articolo 31, ad un dirigente del Consiglio.
Art. 25
Unità operative
1. Le unità operative sono strutture organizzative costituite per l’esercizio di specifiche funzioni tecnico-amministrative.
2. Le unità operative si distinguono, a seconda della rilevanza istituzionale ed amministrativa delle funzioni esercitate, in:
a) unità operative organiche;
b) unità operative semplici.
3. Le unità operative sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda le unità operative organiche;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda le unità operative semplici.
4. I responsabili delle unità operative di cui al comma 2 sono nominati dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le unità operative direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai responsabili delle unità operative organiche compete l’attuazione di programmi, la cura di attività e l’adozione di atti, sulla base dei criteri determinati dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e degli atti di organizzazione.
6. Ai responsabili delle unità operative organiche può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.
7. Ai responsabili delle unità operative semplici può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 26
Unità di staff
1. Le unità di staff sono posizioni individuali costituite per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, elaborazione, assistenza e consulenza che richiedono elevate competenze professionali.
2. Le unità di staff si distinguono, a seconda della rilevanza dell’attività specialistica o intersettoriale svolta, in:
a) unità di staff di alta specializzazione;
b) unità di staff di supporto.
3. Le unità di staff sono costituite dal Segretario generale, su proposta dei dirigenti capi dei servizi interessati:
a) nell’ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, con esclusione degli uffici, per quanto riguarda gli staff di alta specializzazione;
b) nell’ambito dei servizi consiliari, degli uffici e della Segreteria generale, per quanto riguarda gli staff di supporto.
4. Le posizioni di staff sono attribuite dai dirigenti capi dei servizi interessati e dal Segretario generale per le posizioni di staff direttamente a lui afferenti, tra il personale consiliare inquadrato nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
5. Ai titolari degli staff di alta specializzazione può essere attribuita la qualifica di alta professionalità ovvero di posizione organizzativa.
6. Ai titolari degli staff di supporto può essere attribuita la sola qualifica di posizione organizzativa.
Art. 27
Attività di informazione e comunicazione
1. Il Consiglio regionale, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza delle istituzioni pubbliche, assicura le attività di informazione e di comunicazione volte a conseguire:
a) la comunicazione diretta ai cittadini, privilegiando le tecnologie digitali e i mezzi informatici e telematici;
b) l’informazione ai mezzi di comunicazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate in particolare a:
a) favorire la conoscenza dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dal Consiglio regionale;
b) promuovere la conoscenza dei temi di interesse pubblico dibattuti dalle forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;
c) promuovere l’immagine del Consiglio regionale.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono curate da una apposita struttura, istituita nell’ambito della Segreteria generale, che assolve anche le funzioni di ufficio stampa ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
4. Il responsabile della struttura di cui al comma 3 e i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’ordine dei giornalisti ed assunti nei limiti di numero e secondo il livello di inquadramento definito dal contratto collettivo nazionale di categoria, previsti
dalla apposita dotazione organica definita dall’Ufficio di presidenza, garantiscono le funzioni di ufficio stampa e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000.
5. Oltre che del personale di cui al comma 4, la struttura si avvale delle collaborazioni e dei servizi tecnici necessari per assicurare le attività di comunicazione e di informazione di cui al comma 1.
6. L’incarico di responsabile della struttura è conferito dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato per la durata della legislatura e comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, anche a personale assunto dall’esterno che abbia svolto per almeno cinque anni funzioni apicali in organizzazioni pubbliche o private di dimensioni e complessità paragonabili all’Assemblea legislativa regionale. L’incarico non rientra nel computo del numero complessivo delle posizioni di dirigente determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30.
7. La struttura di cui al comma 3 può afferire direttamente al Segretario generale ovvero ad uno dei servizi consiliari, secondo quanto disposto con specifico atto di organizzazione dall’Ufficio di presidenza.
8. In prima applicazione della presente legge, l’Ufficio stampa istituito ai sensi dell’articolo 8 comma 9 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione” costituisce la struttura di cui al presente articolo;
ai rapporti di lavoro del personale giornalista assegnato continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Osservatori
1. Sono istituiti i seguenti Osservatori permanenti quali organismi pluridisciplinari e interfunzionali:
a) Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche;
b) Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali.
2. L’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l’attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all’articolo 23, comma 2 e all’articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.
3. L’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali assicura in particolare:
a) il monitoraggio delle elezioni di ogni livello che si svolgono nella Regione del Veneto, anche mediante il mantenimento e l’implementazione delle banche dati statistico-elettorali del Consiglio;
b) l’analisi e lo studio dei sistemi elettorali delle regioni e degli enti locali.
4. L’Osservatorio di cui al comma 3 assicura inoltre il monitoraggio e l’analisi delle dinamiche e degli orientamenti sociali e culturali attivi nella società veneta.
5. Le modalità di funzionamento delle attività degli osservatori di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
6. L’Ufficio di presidenza può istituire osservatori speciali a carattere temporaneo per lo studio di specifiche tematiche di interesse consiliare.
7. L’istituzione degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 non può comportare l’attivazione di nuove strutture amministrative;
spetta all’Ufficio di presidenza individuare le strutture consiliari cui compete supportare e coordinare le attività di ciascun osservatorio, di concerto con le altre strutture interessate, in ragione delle competenze disciplinari necessarie e delle funzioni coinvolte.
8. Per la realizzazione delle attività di studio e ricerca degli osservatori di cui ai commi 1 e 6 l’Ufficio di presidenza può stipulare convenzioni con le Università e con altri istituti di ricerca pubblici e privati.
CAPO II
Principi per la gestione delle risorse umane
Art. 29
Accesso al ruolo unico del personale
1. L’accesso al ruolo unico del Consiglio regionale avviene mediante concorso pubblico.
2. Il Consiglio regionale gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali. Per lo svolgimento degli adempimenti attuativi, il Consiglio regionale può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale e può utilizzare graduatorie della Giunta regionale in corso di validità.
Art. 30
Dirigenti del Consiglio regionale
1. La dirigenza del Consiglio regionale è ordinata in una unica qualifica, cui accedono sia coloro che già alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica dirigenziale sia coloro che successivamente la acquisiscono.
2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:
a) per concorso per titoli ed esami;
b) per corso-concorso.
3. Il numero complessivo delle posizioni di dirigente è determinato dall’Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non può superare complessivamente le venti unità; nel computo non rientrano la posizione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
Art. 31
Dirigenti con contratto a tempo determinato
1. Al fine di sopperire a specifiche esigenze amministrative e organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore all’otto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, gli incarichi previsti dagli articoli 18, 23 e 24 possono essere attribuiti dall’Ufficio di presidenza con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e comunque di durata non superiore a sessanta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel ruolo del Consiglio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. L’incarico di cui al presente articolo ove conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione del Veneto, comporta il collocamento in aspettativa o diversa disciplina, secondo quanto previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.
Art. 32
Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono affidati tenendo conto:
a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell’esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l’Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.
Art. 33
Graduazione delle posizioni dirigenziali
1. Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza, le posizioni dei dirigenti del Consiglio sono graduate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell’attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
3. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l’assegnazione delle risorse.
Art. 34
Trattamento economico dei dirigenti
1. La retribuzione dei dirigenti del Consiglio è determinata in conformità ai contratti collettivi per l’area della dirigenza regionale, tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è determinata per i livelli dirigenziali di cui all’articolo 15, comma 2, lettere da a) a c), con riferimento alla graduazione delle posizioni di cui all’articolo 33. Al dirigente capo servizio cui è conferito l’incarico di vicesegretario è corrisposta una somma determinata dall’Ufficio di presidenza fino ad un massimo del cinquanta per cento della differenza fra il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del comma 2 riconosciuto al dirigente capo servizio e quello riconosciuto, esclusa la eventuale retribuzione di risultato, al Segretario generale.
4. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti sulla base del sistema di valutazione di cui all’articolo 36.
Art. 35
Sostituzione dei dirigenti
1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.
2. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l’esclusione dei periodi di congedo di maternità o di paternità stabiliti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, la titolarità del relativo incarico è assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell’aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell’esperienza e delle esigenze organizzative.
Art. 36
Valutazione del personale
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
Art. 37
Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
1. Il Segretario generale del Consiglio regionale assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l’articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’ articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche tramite delega ai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto dell’ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP), ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2008. A tal fine può avvalersi del Servizio prevenzione
e protezione della Giunta regionale e del suo responsabile, nelle forme definite con apposita intesa stipulata ai sensi dell’articolo 56, comma 15.
Art. 38
Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell’uso di autoveicoli e natanti
1. Al fine di concorrere ad assicurare condizioni di sicurezza e forme di decoro nello svolgimento delle attività funzionali all’esercizio delle attività istituzionali del Consiglio regionale, sono forniti capi di vestiario correlati alle attività svolte per il personale preposto alle seguenti mansioni:
a) addetto ai servizi di aula;
b) addetto alla stamperia;
c) autista;
d) centralinista;
e) motoscafista;
f) operaio;
g) usciere.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le determinazioni conseguenti.
3. L’uso degli autoveicoli e dei natanti da parte del personale del Consiglio regionale è disciplinato nel regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
CAPO III
Relazioni sindacali e rapporto di lavoro
Art. 39
Relazioni sindacali
1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali sono esercitate dall’Ufficio di presidenza, mediante il confronto preventivo con la Giunta regionale circa i principi generali per l’armonizzazione delle politiche del personale, con particolare riferimento ai profili attinenti al trattamento economico.
2. Il Segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo gli indirizzi dell’Ufficio di presidenza e compone la delegazione trattante unitamente al dirigente responsabile della struttura competente in materia individuato dall’Ufficio di presidenza.
3. La contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente dal Consiglio regionale.
4. Il personale del Consiglio regionale individua, con autonome elezioni, le proprie rappresentanze sindacali.
Art. 40
Rapporti di lavoro
1. Il Consiglio regionale regola il rapporto di lavoro con i dipendenti nel rispetto della disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi.
Art. 41
Mobilità, comandi e distacchi del personale
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.
Art. 42
Attività extraimpiego del personale
1. Si applicano ai dipendenti del Consiglio regionale le disposizioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché dell’articolo 2105 del Codice civile.
2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 53 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è rilasciata dal Segretario generale verificata la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e l’inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento dell’amministrazione del Consiglio regionale.
3. I criteri oggettivi di cui all’articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono approvati dall’Ufficio di presidenza.
TITOLO VI
Unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari
CAPO I
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
Art. 43
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest’ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l’esercizio delle relative funzioni.
5. L’incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, in possesso della qualifica dirigenziale e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l’incarico.
6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.
7. Nell’ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.
CAPO II
Segreterie degli organi consiliari
Art. 44
Segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza
1. I vicepresidenti e i consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali, di strutture di seguito definite segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza.
2. Alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è assegnato un responsabile e la relativa dotazione di personale è definita dall’Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 45
Segreteria del portavoce dell’opposizione
1. Qualora i gruppi consiliari di minoranza si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 47, comma 1, lettera h), dello Statuto di individuare un portavoce dell’opposizione, è istituita la segreteria del portavoce dell’opposizione, quale unità di supporto per l’esercizio delle relative funzioni istituzionali.
2. All’unità di supporto di cui al comma 1 è assegnato un responsabile ed una dotazione di personale definita dall’Ufficio di presidenza nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato B.
Art. 46
Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari
1. I presidenti delle commissioni consiliari si avvalgono, quali unità di supporto della propria attività istituzionale, di strutture definite segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari.
2. Alle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del presidente della commissione consiliare, scelta dall’organico della amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente di categoria non superiore alla categoria D.
3. L’incarico può cessare in qualsiasi momento e comunque termina in ogni caso con la cessazione dell’incarico del presidente della commissione che ne ha proposto la assunzione.
CAPO III
Segreterie dei gruppi consiliari
Art. 47
Segreterie dei gruppi consiliari
1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all’esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all’articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.
2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:
a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell’allegato B;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.
4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.
5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione”, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell’allegato B.
6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell’allegato B.
7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.
CAPO IV
Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
Art. 48
Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi
1. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale per essi rispettivamente prevista; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.
2. In prima applicazione della presente legge, e fino alla fine della nona legislatura regionale, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, della Segreteria del Presidente del Consiglio regionale e delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza è quella prevista dai provvedimenti dell’Ufficio di presidenza già assunti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e della segreteria del portavoce dell’opposizione, è determinata obbligatoriamente dall’Ufficio di presidenza all’inizio di ogni legislatura regionale nei limiti della tabella 1 dell’allegato B.
Art. 49
Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi
1. Alle segreterie dei gruppi consiliari è assegnato personale nei limiti di numero e di categoria della dotazione di personale
definita al comma 5 e al comma 6 dell’articolo 47 e nei limiti di spesa definiti ai commi 2 e 3 dell’articolo 47; è fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, fermo restando il limite di numero.
Art. 50
Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi
1. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione si avvalgono di un responsabile e, unitamente al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di personale, tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente.
2. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e la segreteria del portavoce dell’opposizione, unitamente al Gabinetto del Presidente e, per le legislature successive a quella in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la segreteria del portavoce dell’opposizione, fermi restando i vincoli di legge e quanto previsto all’articolo 43 comma 5, possono avvalersi nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità superiore, dell’organico previsto, anche di personale assunto con contratto a tempo determinato fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal Capo di Gabinetto, dal componente dell’Ufficio di presidenza interessato e dal portavoce dell’opposizione all’Ufficio di presidenza e da questo nominato.
3. L’incarico di responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione di cui al comma 1 è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
4. Il rapporto di lavoro del responsabile di cui al comma 1 e del personale di cui al comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione
dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del Capo di Gabinetto, del componente dell’Ufficio di presidenza o del portavoce della opposizione che ne ha proposto l’assunzione.
5. Per il responsabile delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, ivi compreso il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e per il personale proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, i relativi incarichi di responsabile e di Capo di Gabinetto e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali, sono prorogati fino all’assegnazione del personale richiesto dai nuovi componenti dell’Ufficio di presidenza e comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di presidenza.
6. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l’assenso dell’interessato.
7. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto degli organi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
Art. 51
Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari
1. Fermi restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 e i vincoli di legge, le segreterie dei gruppi consiliari si avvalgono di un responsabile e di personale tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero nel limite massimo del cinquanta per cento, arrotondato all’unità superiore, dell’organico previsto, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all’Ufficio di presidenza e da questo nominato.
2. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 47, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i gruppi consiliari possono avvalersi del personale a tempo determinato di cui al comma 1 nel limite di spesa pari alla spesa complessiva per il personale a tempo determinato sostenuta dal Consiglio regionale in termini di competenza nel 2012.
3. La spesa complessiva per il personale a tempo determinato di cui al comma 2 è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari, garantendo ai gruppi a cui aderiscono fino a due consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente alla somma del costo di una unità di personale di categoria C1 e di una unità di categoria B3, ai gruppi composti da tre consiglieri l’importo di spesa per assunzioni a tempo determinato corrispondente al costo di un dirigente, e ai restanti gruppi importi determinati in ragione della consistenza numerica dei medesimi, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale, il Portavoce dell’opposizione e i consiglieri componenti la Giunta regionale.
4. Al fine di assicurare adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi ed amministrativi afferenti la segreteria del gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare è tenuto alla individuazione del responsabile della segreteria del gruppo.
5. L’incarico di responsabile delle segreterie dei gruppi consiliari è conferito con contratto di diritto privato; ove conferito a personale proveniente dai ruoli regionali, o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto del Veneto, determina il loro collocamento
in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è ricollocato automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato,
con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
Il posto ricoperto nella dotazione organica del Consiglio regionale rimane indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
6. Il rapporto di lavoro del responsabile e del personale assunti con contratto a tempo determinato, viene costituito con la firma, anteriormente alla presa di servizio, del contratto individuale, sottoscritto per l’amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato. Il contratto individuale stabilisce che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e termina, in ogni caso, con la cessazione del gruppo consiliare che ne ha proposto l’assunzione.
7. In caso di eccedenza rispetto al limite di cui all’articolo 49 per sopravvenute modificazioni nella composizione dei gruppi consiliari e fino alla nuova ripartizione delle risorse per il personale di cui all’articolo 47 commi 2 e 3, la riduzione delle risorse afferisce nell’ordine:
a) alla spesa per il personale assegnato ai gruppi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione del responsabile del gruppo;
b) al finanziamento per i rapporti di lavoro previsti al comma 1 dell’articolo 52.
8. Per il responsabile della segreteria dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali o di enti regionali di cui all’articolo 60 dello Statuto, l’incarico di cui al comma 5 e la assegnazione del personale proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo.
9. Per l’assegnazione alle unità di supporto di cui al presente articolo deve essere formalmente acquisito, a cura del proponente, l’assenso dell’interessato.
10. Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari opera alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.
11. L’orario di servizio del personale assegnato alle unità di supporto dei gruppi è disciplinato nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale, anche secondo specifiche modalità di registrazione delle presenze, come definite dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.
12. Il Consiglio regionale garantisce l’aggiornamento e la formazione del personale delle unità di supporto dei gruppi e degli organi consiliari.
Art. 52
Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari
1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.
2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell’articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.
3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.
4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.
Art. 53
Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
1. Ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari al trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Per la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai responsabili delle segreterie dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 44 è attribuito per la durata dell’incarico il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.
2. Al responsabile della segreteria del portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 45, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
3. Al vicario del Capo di Gabinetto, individuato fra il personale di categoria D, compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti d’ufficio del Consiglio regionale.
5. Per i gruppi consiliari costituiti da almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il presidente del gruppo può individuare fra il personale di categoria D, un responsabile vicario cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la fascia più alta di posizione organizzativa. Nei gruppi con almeno undici consiglieri il presidente del gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete il trattamento economico minimo di dirigente preposto alla direzione di ufficio; il conferimento degli incarichi di responsabile vicario nei gruppi con almeno undici consiglieri, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
6. Al restante personale delle segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del portavoce dell’opposizione e su indicazione dei rispettivi responsabili, è corrisposto mensilmente, per la peculiarità della attività svolta e ad esclusione di ogni altro beneficio economico, uno specifico emolumento integrativo delle voci stipendiali fisse e continuative, reso disponibile nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio e determinato nel limite minimo e massimo dall’Ufficio di presidenza, tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il personale del Consiglio regionale del Veneto.7. All’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dal primo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”.
Art. 54
Poteri disciplinari
1. Il trattamento disciplinare del personale delle unità di supporto di cui al presente titolo è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.
2. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura competente in materia su iniziativa dei responsabili delle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari.
3. Le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle unità di supporto di cui al presente titolo sono esercitate dal Segretario generale.
TITOLO VII
Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 55
Primo esercizio finanziario
1. Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della presente legge il fabbisogno è determinato, ai sensi dell’articolo 7, in sede di approvazione del bilancio regionale o di successive variazioni al medesimo, tenendo conto dei costi derivanti dall’attivazione
o acquisizione di beni, servizi e personale necessari per garantire l’autonomia consiliare.
Art. 56
Prima attuazione dell’assetto organizzativo
1. Il personale regionale e i dirigenti a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere assegnati alle strutture del Consiglio regionale, ivi compresa la struttura dell’Ufficio del difensore
civico e la struttura del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nonché alle segreterie dei gruppi consiliari e degli organi consiliari, ed il personale precedentemente assegnato alle strutture del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa è inserito di diritto nel ruolo unico del personale del Consiglio regionale.
2. La dotazione organica del Consiglio regionale, comprensiva della dotazione, specificatamente individuata, degli organismi di garanzia istituiti presso il Consiglio regionale, è definita dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all’allegato C.
3. I servizi consiliari di cui all’articolo 18 sono individuati e costituiti, su proposta del Segretario generale dall’Ufficio di presidenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e comunque entro il termine di scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La struttura competente in materia di attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e la struttura competente in materia di valutazione e controllo strategico della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, sono ridefinite in conformità alla disciplina delle strutture del Consiglio regionale come individuate ai sensi della presente legge.
5. I dirigenti delle strutture di cui al comma 3 sono nominati dall’Ufficio di presidenza entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza degli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; gli incarichi di dirigente responsabile di direzione regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro scadenza.
6. Nelle more dell’attuazione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale di cui alla presente legge, l’incarico di Segretario regionale agli affari generali, giuridici e legislativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogatofino alla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3.
7. Gli uffici e posizioni dirigenziali individuali di cui agli articoli 23 e 24, sono individuati e costituiti, su proposta, rispettivamente,del Segretario generale per le strutture a lui direttamente afferenti e del dirigente capo servizio interessato, dall’Ufficio di presidenza entro i sessanta giorni successivi alla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
8. I dirigenti degli uffici e i titolari delle posizioni dirigenziali individuali di cui al comma 7 sono nominati dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 5; gli incarichi di dirigente di unità complessa e di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei dirigenti degli uffici e dei titolari delle posizioni dirigenziali individuali.
9. Le unità operative e di staff di cui agli articoli 25 e 26 sono individuate e costituite entro novanta giorni dalla nomina dei dirigenti capi dei servizi.
10. Gli incarichi di titolare di alta professionalità e di posizione organizzativa sono assegnati entro novanta giorni dalla individuazione e costituzione delle unità operative e di staff di cui al comma 9.
11. Gli incarichi di titolare di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla assegnazione degli incarichi di cui al comma 10.
12. Fino alla costituzione ed attivazione delle strutture organizzative della presente legge continuano ad operare le strutture amministrative del Consiglio regionale, così come previste e disciplinate dalle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in quanto conformi allo Statuto.
13. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.
14. Fino alla prima elezione delle rappresentanze sindacali autonome del Consiglio regionale le relazioni sindacali del Consiglio regionale sono esercitate con le rappresentanze sindacali della Regione del Veneto già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell’ufficiale rogante come individuato dalla Giunta regionale.
16. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 15 e per quanto in essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le relative funzioni amministrative e gestionali secondo la disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Consiglio regionale.
Art. 57
Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale del Veneto, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autonomia quale assemblea legislativa regionale,ritenendo di conformarsi alle azioni di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, opera per perseguire, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un obbiettivo di riduzione, nella misura del venti per cento per il personale dirigenziale e del dieci per cento per il personale non dirigenziale, della propria dotazione organica così come definita ai sensi dell’articolo 56 della presente legge.
2. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1 nonché per i casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie della amministrazione, vengono avviate le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottando anche le procedure e misure di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
Art. 58
Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari
1. Le strutture delle segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari, quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico della unità di personale ad esse assegnata, continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La struttura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, quale unità di supporto della attività istituzionale della Presidenza del Consiglio regionale è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, già istituita, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, è mantenuta in essere e continua ad operare nell’esercizio delle sue funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, fino alla scadenza della legislatura regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza, già istituite, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, sono mantenute in essere e continuano ad operare nell’esercizio delle loro funzioni per tutta la legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; al relativo incarico delle unità di personale ad essa assegnate continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni.
5. Alla data di individuazione e costituzione delle strutture amministrative del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 56, comma 3 e comma 7, e con decorrenza di effetti dal primo giorno del mese successivo:
a) il trattamento economico del responsabile già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari e il trattamento economico di livello dirigenziale del personale non responsabile delle segreterie dei gruppi, è quello definito dall’articolo 53 della presente legge;
b) al restante personale già assegnato alle unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari si applica la disciplina di cui all’articolo 53 della presente legge.
6. Il trattamento economico delle unità di supporto degli organi e dei gruppi di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato fino alla data di decorrenza di effetti del nuovo trattamento economico previsto dal comma 5.
Art. 59
Fondi e limiti per spese di personale
1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell’allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
3. Della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.
4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l’Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l’andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;
b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l’anno successivo e i seguenti;
c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.
5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l’Ufficio di presidenza, annualmente, procede:
a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;
b) alla quantificazione delle medesime;
c) alla quantificazione e all’assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.
6. In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell’allegato C. Annualmente l’Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall’applicazione del presente comma viene riassegnata per l’anno al fondo regionale.
7. Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell’Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.
8. Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscano risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell’attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.
9. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.
10. Il Consiglio regionale nell’ambito dell’adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.
Art. 60
Rinvii
1. Per quanto concerne ogni ulteriore diverso aspetto afferente all’ordinamento del rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale continuano ad applicarsi la normativa statale e la normativa regionale di adeguamento vigenti in materia, intendendosi Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 85
sostituiti alla Giunta regionale e le sue strutture l’Ufficio di presidenza e le strutture del Consiglio regionale, la disciplina definita dalla presente legge regionale e dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
Art. 61
Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, “Istituzione del Difensore civico”
1. All’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, in fine al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “L’Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell’Ufficio del Difensore civico”.
2. La struttura della segreteria dell’Ufficio del Difensore civico quale unità di supporto dell’attività istituzionale, come prevista dal comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 è mantenuta in essere e al relativo incarico della unità di personale ad essa assegnata continua ad applicarsi la disciplina giuridica ed economica, come prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1 e successive modificazioni.
Art. 62
Norma di abrogazione
1. Sono o restano abrogati:
a) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione”:
1) l’articolo 52;
2) l’articolo 178 ad esclusione della tabella B;
3) gli articoli 179, 180;
b) con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”:
1) i commi da 1 a 10 bis e l’ultimo periodo del comma 10 ter dell’articolo 8;
c) con riferimento alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore civico”:
1) il comma 2 bis dell’articolo 14;
d) con riferimento alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”:
1) l’ articolo 59.
2. Nelle more della attivazione dell’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche di cui all’articolo 28 della presente legge, l’Osservatorio della spesa già istituito, ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, presso la commissione consiliare competente in materia di bilancio con il compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle leggi di spesa, è mantenuto in essere, secondo le attribuzioni e la disciplina definite dall’Ufficio di presidenza.
Art. 63
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 31 dicembre 2012
Luca Zaia
INDICE
TITOLO I - Principi Generali
Art. 1 - Autonomia
Art. 2 - Ambito dell’autonomia
Art. 3 - Rappresentanza esterna ed in giudizio
Art. 4 - Relazioni istituzionali
TITOLO II - Autonomia di bilancio e contabile
Art. 5 - Autonomia di bilancio
Art. 6 - Procedura di approvazione del bilancio
Art. 7 - Determinazione del fondo di dotazione del Consiglio regionale
Art. 8 - Autonomia contabile e gestionale
TITOLO III - Patrimonio
Art. 9 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale
TITOLO IV - Autonomia funzionale e organizzativa
CAPO I - Distinzione delle competenze tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la dirigenza
Art. 10 - Competenze dell’Ufficio di presidenza
Art. 11 - Competenze dei dirigenti
CAPO II - Principi di funzionamento e organizzazione
Art. 12 - Principi di funzionamento
Art. 13 - Principi di organizzazione
Art. 14 - Personale del Consiglio regionale e pari opportunità
TITOLO V - Organizzazione
CAPO I - Articolazioni organizzative
Art. 15 - Articolazione della Segreteria generale
Art. 16 - Segretario generale
Art. 17 - Attribuzioni del Segretario generale
Art. 18 - Servizi consiliari
Art. 19 - Attribuzioni dei dirigenti capi dei servizi
Art. 20 - Vicesegretario generale
Art. 21 - Sostituzione del Segretario generale
Art. 22 - Comitato di direzione
Art. 23 - Uffici
Art. 24 - Posizioni dirigenziali individuali
Art. 25 - Unità operative
Art. 26 - Unità di staff
Art. 27 - Attività di informazione e comunicazione
Art. 28 - Osservatori
CAPO II - Principi per la gestione delle risorse umane
Art. 29 - Accesso al ruolo unico del personale
Art. 30 - Dirigenti del Consiglio regionale
Art. 31 - Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali
Art. 33 - Graduazione delle posizioni dirigenziali
Art. 34 - Trattamento economico dei dirigenti
Art. 35 - Sostituzione dei dirigenti
Art. 36 - Valutazione del personale
Art. 37 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale
Art. 38 - Disciplina della fornitura ed utilizzo di capi di vestiario e dell’uso autoveicoli e natanti
CAPO III - Relazioni sindacali e rapporto di lavoro
Art. 39 - Relazioni sindacali
Art. 40 - Rapporti di lavoro
Art. 41 - Mobilità, comandi e distacchi del personale
Art. 42 - Attività extraimpiego del personale
TITOLO VI - Unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari
CAPO I - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
Art. 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale
CAPO II - Segreterie degli organi consiliari
Art. 44 - Segreterie dei componenti dell’Ufficio di presidenza
Art. 45 - Segreteria del portavoce dell’opposizione
Art. 46 - Segreterie dei presidenti delle commissioni consiliari
CAPO III - Segreterie dei gruppi consiliari
Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari
CAPO IV - Rapporti di lavoro nelle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
Art. 48 - Dotazione di personale delle unità di supporto degli organi
Art. 49 - Dotazione di personale delle unità di supporto dei gruppi
Art. 50 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto degli organi
Art. 51 - Rapporto di lavoro del personale delle unità di supporto dei gruppi consiliari
Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari
Art. 53 - Trattamento economico del personale delle segreterie degli organi e dei gruppi consiliari
Art. 54 - Poteri disciplinari
TITOLO VII - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 55 - Primo esercizio finanziario
Art. 56 - Prima attuazione dell’assetto organizzativo
Art. 57 - Misure per la riduzione della dotazione organica del Consiglio regionale
Art. 58 - Norme di prima applicazione per le unità di supporto degli organi e dei gruppi consiliari Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale
Art. 60 - Rinvii
Art. 61 - Modifiche della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, “Istituzione del Difensore civico”
Art. 62 - Norma di abrogazione
Art. 63 - Entrata in vigore
Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 24/2001 il seguente:
“Art. 1 - Istituzione e compiti.
1. È istituita l’Avvocatura regionale del Veneto.
2. L’Avvocatura regionale:
a) rappresenta assiste e difende l’amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all’espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;
d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
e) esprime il proprio parere in merito all’instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
f) propone l’affidamento di incarichi all’Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.”.
“Art. 2 - Consiglio regionale.
1. L’Ufficio di Presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l’autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del Consiglio regionale, si avvale dell’Avvocatura regionale, dell’Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.
2. La Giunta regionale assume le determinazioni di competenza.”.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 6/2005 è il seguente:
“Art. 2 - Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione” e successive modificazioni.
1. Gli articoli 11, comma 8 e 22, comma 3 della legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1 vanno interpretati nel senso che il collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva annua corBollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 107
risposta per l’espletamento degli incarichi, esclusa la parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi equiparata, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, alle voci economiche relative al trattamento economico fondamentale dirigenziale costituito dallo
stipendio tabellare annuo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a concorrenza dell’intero importo spettante, dalla retribuzione di posizione.”.
Note all’articolo 27
- Il testo dell’art. 9 della legge n. 150/2000 è il seguente:
“9. Uffici stampa.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
3. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
4. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
5. I coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
6. Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’àmbito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:
“Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.
1. L’organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:
a) Segreteria generale;
b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;
c) direzioni regionali;
c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;
d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;
e) uffici.
1 bis. E’ istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.
2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
2 bis. L’incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall’esterno con contratto a tempo determinato.
2 ter. La disciplina concernente l’incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.
3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest’ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l’esercizio delle relative funzioni.
4. L’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d’Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all’istituzione e all’attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L’Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.
4 bis L’Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell’ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio.
La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.
4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 19.
5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l’Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.
6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall’articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l’Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza.
108 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16.
7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall’Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall’organico dell’amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all’unità superiore dell’organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall’Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 19.
8. L’Ufficio di Presidenza determina l’organizzazione della struttura dell’Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
9. È istituito l’Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall’Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all’Ordine.
10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell’articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l’unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.
10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.
10 ter L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981” alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.
Nota all’articolo 35
- Il testo dell’art. 15 della legge n. 53/2000 è il seguente:
“15. Testo unico.
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizionilegislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall’assegnazione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.”.
Note all’articolo 37
- Il testo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:
“Art. 2. Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 109
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.”.
- Il testo dell’art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:
“Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’ articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’ articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
di lavoro di cui all’ articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 111
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.
- Il testo dell’art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:
“Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
b) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
c) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”.
- Il testo dell’art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:
“Art. 16. Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”.
- Il testo dell’art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:
“Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.”.
Nota all’articolo 42
- Il testo dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:
“53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall’art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione
conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 113
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazionedell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione
della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.
Nota all’articolo 47
- Il testo della Tabella B della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:
TABELLA B) - Personale previsto per i Gruppi consiliari
Dirigenti D3 D1 C1 B3 Totali
Gruppi da 1 consigliere 1 1 1 3
Gruppi da 2 a 3 1 1 1 1 4
Gruppi da 4 a 5 1 1 1 2 1 6
Gruppi da 6 a 7 1 1 2 4 1 9
Gruppi da 8 a 10 1 2 2 4 1 10
Gruppi da 11 a 14 2 3 3 4 1 13
Gruppi da 15 a 20 2 3 3 6 3 17
Gruppi oltre 20 2 4 3 7 3 19
Nota all’articolo 53
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1997 vedi nota all’art. 27.
Note all’articolo 57
- Il testo dell’art. 2 del decreto legge n. 95/2012 è il seguente:
“Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (14)
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.
Al personale dell’amministrazione civile dell’interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all’articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è
rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette
disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l’esplicita estensione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all’esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore
del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 115
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate
dalla riduzione disposta dall’articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale
e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all’articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano
le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di
motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento previdenziale.
Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle 116 eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento.
Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista
nei contratti di cui all’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9».
18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne
informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in
assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell’attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All’esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale
generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell’incorporazione.
20-quater. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni
».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 117 - Il testo dell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:
“33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni
nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”.
Nota all’articolo 58
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1997 vedi nota all’art. 27.
Nota all’articolo 59
- Il testo dell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 è il seguente:
“Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa
a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.
Note all’articolo 61
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 28/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - (Organizzazione e personale).
118 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all’articolo 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio provvede, sentito il difensore civico, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione. L’Ufficio di presidenza determina la organizzazione della struttura dell’Ufficio del Difensore civico.
2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, intendendosi sostituito il termine “Presidente delle Commissioni consiliari” con “Difensore civico”.
3. Per l’espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l’attività svolta.
4. Il difensore civico può altresì valersi dell’assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti
tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d’Appello del Veneto.”.
- Per il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1997 vedi nota all’art. 27.
4. Struttura di riferimento
Direzione amministrazione bilancio e servizi del Consiglio regionale