Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità
1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua l’articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e successive modificazioni in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela dell’ambiente e della concorrenza previste dalla normativa vigente.
Art. 2
Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale
1. Ai fini dell’ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è il territorio regionale.
2. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è istituito il comitato di bacino regionale che si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della Regione. Il comitato di bacino regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore all’ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, o da componenti del consiglio di bacino da questi delegati.
3. Il comitato di bacino regionale in coerenza con il piano regionale e con quanto previsto dall’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni svolge le seguenti funzioni:
a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l’acquisizione di banche dati;
b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3, comma 6, lettera h);
d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta.
Art. 3
Bacini territoriali e consigli di bacino
1. Per favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.
2. Su proposta motivata degli enti locali interessati, la Giunta regionale può, altresì, approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera il riconoscimento dei bacini territoriali infraprovinciali o interprovinciali.
4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.
5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione di cui all’articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:
a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all’affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d’ambito, ai sensi dell’articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 4
Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi
1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:
a) la costituzione di un’assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l’assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui all’articolo 3;
b) la gratuità delle operazioni dell’assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) l’adozione di un regolamento per il funzionamento dell’assemblea;
d) la costituzione, in ciascun consiglio di bacino, dell’ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell’assemblea di bacino.
3. L’assemblea di bacino, di cui al comma 2, lettera a), nomina fra i suoi componenti un comitato di bacino, composto dal presidente dell’assemblea e da due membri. Il comitato di bacino è organo esecutivo dell’assemblea e svolge le funzioni che vengono dfinite dalla convenzione di cui al comma 1.
4. Alla direzione dell’ufficio di cui al comma 2, lettera d), è preposto un direttore, nominato dall’assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell’ufficio stesso. Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell’assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.
5. La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d’ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine l loro funzionamento.
6. Nel caso sia accertata una persistente inerzia o inadempimento rispetto agli adempimenti di cui al comma 1 da parte degli enti locali, si applica la disciplina di cui all’articolo 16 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Ai fini del procedimento di definizione dei bacini territoriali di cui all’articolo 3, le istanze presentate ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3.
2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell’articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall’approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.
3. Nelle more dell’istituzione dei consigli di bacino di cui all’articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d’ambito istituite ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004 pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei presidenti degli enti edesimi. I commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell’ente in cui sono sono stati nominati, recante, in particolare:
a) l’individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l’indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti agli istituendi consigli di bacino di cui all’articolo 3;
b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili agli istituendi consigli di bacino di cui all’articolo 3;
c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;
e) l’accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;
f) il costo di smaltimento in essere.
4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d’ambito e degli enti di bacino soppressi.
5. I consigli di bacino di cui all’articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.
6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all’articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d’ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all’articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.
7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d’ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.
8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell’ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d’ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d’ambito, qualora
le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.
9. I beni patrimoniali delle soppresse autorità d’ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità.
Art. 6
Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie1. Nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, come previsto dalla egge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l’avvio e l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto.
Art. 7
Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
1. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “ambiti territoriali ottimali”, contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s’intendono riferiti all’espressione: “bacini territoriali”.
2. Dalla data d’entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all’espressione: “Autorità d’ambito” ed all’espressione:
“enti responsabili di bacino” contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s’intendono riferiti all’espressione: “consigli di bacino”.
3. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo la parola: “province”, è aggiunta la seguente espressione: “, i consigli di bacino”.
4. Nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 dell’articolo 8;
b) le lettere c), d) e g) del comma 3 dell’articolo 8;
c) gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
d) l’Allegato A, di cui al comma 2 dell’articolo 14;
e) l’Allegato B, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
f) l’Allegato C, di cui al comma 3 dell’articolo 14;
g) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22, “Disposizioni di novellazione del Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” ”;
h) il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 13 settembre 2011, n. 27, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”.
5. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, l’espressione “il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall’assemblea.”
è sostituita dalla seguente: “il direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino.”.
Art. 8
Norma finanziaria
1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi dell’articolo 3 contributi regionali per la realizzazione delle politiche e strategie di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 31 dicembre 2012
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale
Art. 3 - Bacini territoriali e consigli di bacino
Art. 4 - Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi
Art. 5 - Disposizioni transitorie
Art. 6 - Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie
Art. 7 - Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Entrata in vigore
Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 è il seguente:
“Art. 2. (Disposizioni diverse)
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli rticoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle
Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono on legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di ui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della egge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della resente legge.”.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:
“199. Piani regionali.
1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’articolo 201, nel rispetto ei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall’articolo 195,
comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l’approvazione ei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche n relazione alle osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, e misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo
in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, ifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché
la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall’articolo 205;
b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per li impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli nvestimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di ecupero, se necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono roblemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, omma 1, lettera m);
g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, fficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all’articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di roduzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, revedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal ine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei ifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo
195, comma 1, lettera p);
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento ei rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie i rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, . 36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui ll’art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione.
Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei ifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare
i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, i eguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, enuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa igente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l’ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali provenienti da attività i recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
7. L’approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell’approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10. Le regioni, sentite le province interessate, d’intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.
12. Le regioni e le province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l’inserimento degli stessi sul sito WEB della regione o della provincia autonoma.
13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
Note all’articolo 3
- Il testo dell’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 è il seguente:
“Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali 1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso
inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,
comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione
e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta.
3. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni
o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto
elemento di valutazione della virtuosità.
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4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa.
5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
6. Le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.”.
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:
“Art. 14 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’ambito.
1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscono l’Autorità d’ambito, utilizzando
una delle seguenti forme di cooperazione:
a) convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
b) consorzio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.
2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato A).
3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati B e C).
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.”.
- Il testo dell’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:
“205. Misure per incrementare la raccolta differenziata.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo
comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
1-ter. L’accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell’adempimento degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
2. Soppresso.
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’Autorità d’ambito, istituito dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l’onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle
percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
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6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori, obiettivi di riciclo e recupero.”.
- Per il testo dell’art. 10 della legge regione n. 3/2000 vedi nota all’art. 7.
- Per il testo dell’art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 vedi nota all’art. 2.
Note all’articolo 4
- Il testo dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:
“30. Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”.
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 16 - Poteri sostitutivi.
1. Fatta salva l’esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 136 del decreto legislativo
18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, nel caso siano accertati una persistente inerzia o inadempimento
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle autonomie funzionali, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e dei compiti amministrativi già conferiti.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla normativa regionale vigente.”.
Note all’articolo 5
- Per il testo dell’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 vedi nota all’art. 3.
- Per il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 3/2000 vedi nota all’art. 3.
Note all’articolo 7
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2000, come modificata dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani provvede a:
a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;
c) dettare i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto dell’obiettivo
di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ambiti territoriali ottimali nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l’intero territorio regionale;
h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
e) criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti,
nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
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3. La Giunta regionale, sentite le province, i consigli di bacino e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.
3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 6.”.
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 17/2012, come modificata dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 - Organi dei Consigli di bacino.
1. Gli organi dei Consigli di bacino sono:
a) l’assemblea, composta dai sindaci, o dall’assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
b) il presidente, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti, cui compete la rappresentanza legale;
c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente del Consiglio di bacino e composto da tre membri, eletti dall’assemblea fra i suoi componenti;
d) il direttore, nominato dall’assemblea, con l’incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino. La nomina del direttore dell’ambito territoriale interregionale ottimale Lemene di cui all’articolo 2, comma 3, viene disciplinata nell’ambito dell’intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamata nel medesimo articolo;
e) un revisore legale, nominato dall’assemblea, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio di bacino svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) approva il regolamento per il proprio funzionamento nonché per la struttura operativa;
b) approva la programmazione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 7;
c) approva le modalità organizzative del servizio idrico integrato e procede all’affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
d) approva la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 2;
e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;
f) approva i bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
g) propone eventuali modifiche dei confini degli ambiti territoriali ottimali.
3. Le modalità di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino sono individuate dalla Giunta regionale nello schema di convenzione
di cui all’articolo 3, comma 3.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione tutela ambiente