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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 31 dicembre 2012 n 51
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:


Art. 1
Esercizio provvisorio


1. Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, dello Statuto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2013 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l’anno 2013, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 30/DDL dell’11 dicembre 2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”, così come approvato dalla Giunta regionale.
2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 30/DDL dell’11 dicembre 2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”, nonché delle spese di cui all’allegato “Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione”al medesimo DDL.
3. Sono, altresì, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata al disegno di legge n. 29/DDL dell’11 dicembre 2012 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale
regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:
a) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
b) Veneto agricoltura;
c) Veneto lavoro;
d) Veneto strade S.p.A.;
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
f) enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
g) Istituto regionale ville venete (IRVV);
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU-ARDSU;
i) Sistemi territoriali S.p.A.;
j) Veneto acque S.p.A.;
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale;
l) Veneto nanotech S.c.p.A.;
m) Veneto innovazione S.p.A.;
n) Rocca di Monselice S.r.l.;
o) Veneto promozione S.c.p.A..
4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l’anticipazione mensile alle aziende ULSS, all’azienda ospedaliera di Padova, all’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all’istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell’anticipazione mensile definita dallo Stato.
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.
6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.


Art. 2
Disposizioni sul Patto di stabilità interno


1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad 54 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
effettuare, nel corso dell’esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell’articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.


Art. 3
Dichiarazione d’urgenza


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 31 dicembre 2012
Luca Zaia


INDICE
Art. 1 - Esercizio provvisorio
Art. 2 - Disposizioni sul Patto di stabilità interno
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza


Note agli articoli
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
“Art. 22 - Variazioni al bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;
e) per l’approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione bilancio
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