Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO UNICO
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”, dopo le parole “isole o” sono aggiunte le parole “in comuni ubicati in area montana o”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 settembre 2011