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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 30 settembre n. 18
Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Principi generali.


1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali e artistiche nell’ambito del territorio regionale, mediante interventi rivolti alla costruzione, all’ampliamento e alla straordinaria manutenzione di strutture da adibire, o già adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, auditori, sale cinematografiche e teatrali, biblioteche, musei e archivi.
2. Rientrano altresì tra gli interventi oggetto della presente legge gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli impianti tecnologici e gli arredamenti, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al comma 1 e siano a carattere permanente.
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui alla presente legge gli atti di acquisizione immobiliare da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

ARTICOLO 2
Destinatari e modalità di intervento.


1. Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale a enti locali e ad istituti ecclesiastici nonché ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la proprietà dell’immobile oggetto di intervento ovvero essere titolari su di esso di altro diritto che li autorizzi a disporne.
3. La concessione del contributo è subordinata all’impegno, assunto da parte del beneficiario secondo formalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 4, a consentire la fruizione pubblica dell’immobile oggetto di intervento per almeno vent’anni.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, anche tenendo conto dei seguenti elementi:
a) funzione della struttura in rapporto al bacino di utenza fruitrice;
b) presenza di vincolo architettonico sugli immobili oggetto di intervento;
c) funzionalità della struttura in rapporto ad una equa distribuzione di offerta culturale sul territorio regionale;
d) attività culturali svolte nel triennio precedente attestate in sede di domanda;
e) programmazione culturale e previsione delle potenzialità di utenza per il biennio successivo alla conclusione dei lavori;
f) eliminazione di barriere architettoniche e messa in sicurezza dell’utenza e dei beni conservati.

ARTICOLO 3
Entità dei contributi.


1. I contributi possono essere concessi fino all’ammontare dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite massimo individuato dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all’articolo 2, comma 4, che determina anche le modalità di riconoscimento del contributo per allestimenti ed arredamenti.

ARTICOLO 4
Presentazione delle domande.


1. Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 sono presentate alla Regione entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 4.

ARTICOLO 5
Riparto dei contributi.


1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse a
disposizione per l’esercizio finanziario di riferimento, entro il 31 luglio di ogni anno approva la graduatoria delle domande ammesse tenuto conto dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, con la ripartizione dei contributi.

ARTICOLO 6
Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese.


1. La Giunta regionale, approvata la graduatoria delle domande ammesse con il riparto dei contributi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, provvede a darne comunicazione ai soggetti beneficiari, i quali, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla comunicazione, devono produrre formale accettazione del contributo unitamente alla documentazione prescritta con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Il soggetto beneficiario del contributo, con l’accettazione dello stesso, si impegna ad apporre stabilmente ed in maniera visibile una targa che dia atto del contributo regionale concesso sull’immobile oggetto di intervento.
3. Il dirigente regionale competente per materia, esaminata la documentazione presentata ai sensi del comma 1 e verificatane la regolarità e la completezza, provvede all’assegnazione dei contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori e le eventuali particolari condizioni.
4. I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta presentazione del certificato di regolare esecuzione o, qualora dovuto, del certificato di collaudo, e successivamente all’istruttoria della rendicontazione finale. Su richiesta del beneficiario può essere corrisposto un acconto, fino al cinquanta per cento dell’ammontare del contributo assegnato, sulla base di idonea garanzia fideiussoria.
5. Per le iniziative eseguite dai soggetti diversi da enti locali, la vigilanza e la verifica degli interventi sono svolte dal comune competente per territorio, che provvede altresì alla erogazione del contributo spettante e accreditato a questo fine dalla Regione.
6. L’intervento oggetto di contributo deve essere concluso non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riparto dei contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, salva motivata proroga per ragioni oggettive.
7. La rendicontazione finale della spesa deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di conclusione dell’intervento oggetto di contributo.

ARTICOLO 7
Riduzione e revoca dei contributi.


1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono proporzionalmente ridotti con provvedimento del dirigente regionale, qualora venga accertata una diminuzione superiore al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In ogni caso la misura del contributo non deve eccedere la spesa rendicontata.
2. La concessione dei contributi è revocata, con provvedimento del dirigente regionale, con conseguente restituzione del contributo eventualmente già erogato, qualora:
a) l’iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;
b) venga meno la condizione di cui all’articolo 2, comma 3;
c) l’iniziativa risulti in contrasto con il divieto di cumulo di cui all’articolo 8.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese, si procede con decreto del dirigente regionale alla revoca parziale del contributo, commisurata alle spese non riconosciute.

ARTICOLO 8
Non cumulabilità dei contributi.


1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali erogati negli ultimi cinque anni per i medesimi interventi.
2. Salva la limitazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare e disporre contributi a favore di interventi di particolare interesse od urgenza, sentita la competente commissione consiliare.
3. Il medesimo immobile non può essere oggetto di contributo concesso in base alla presente legge per i tre esercizi finanziari successivi all’ottenimento dello stesso, salva la presentazione di un progetto sin dall’inizio suddiviso per stralci funzionali.

ARTICOLO 9
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” che vengono incrementate di pari importo mediante prelevamento dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 1 “Interventi per la cultura” del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

ARTICOLO 10
Abrogazioni.


1. È abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 11
Norma transitoria.


1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, ad eccezione della previsione di cui all’articolo 7, comma 1, della presente legge, se di maggior favore per il beneficiario.

ARTICOLO 12
Dichiarazione d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 30 settembre 2011



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