Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche dell’articolo 50 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
1. L’articolo 50 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è così sostituito:
“Art. 50 - Istituzione Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale.
1. Al fine di supportare l’attività di programmazione e indirizzo politico amministrativo, la Regione del Veneto esercita l’attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio regionale la struttura regionale per l’attività di valutazione e controllo strategico sul sistema della formazione professionale, di seguito denominata Struttura, che opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:
a) si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;
b) accede direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale;
c) può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle strutture ed enti regionali competenti, anche direttamente agli organismi di formazione accreditati.”.
ARTICOLO 2
Modifiche dell’articolo 51 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
1. L’articolo 51 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è così sostituito:
“Art. 51 - Attività e compiti.
1. L’attività di valutazione e controllo strategico si esercita con riguardo al settore della formazione professionale e mira a verificare l’efficacia e l’efficienza delle politiche regionali in materia di formazione professionale.
2. L’attività di cui al comma 1 consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
3. La Struttura relaziona sull’attività svolta alla Commissione consiliare, che riferisce al Consiglio regionale con le eventuali proposte di reindirizzo delle politiche regionali in materia di formazione professionale per la presa d’atto e l’eventuale invio alla Giunta regionale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.”.
ARTICOLO 3
Abrogazione dell’articolo 52 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
1. L’articolo 52 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è abrogato.
ARTICOLO 4
Efficacia degli atti adottati e ridenominazione della Struttura.
1. Gli atti adottati in attuazione delle norme oggetto delle modifiche di cui alla presente legge sono privi di effetto.
2. La Struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale è ridenominata “Struttura per la valutazione e controllo strategico della formazione professionale”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 settembre 2011