Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a la seguente legge regionale:
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge detta disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata.
2. La presente legge non trova applicazione nelle fattispecie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
3. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
Art. 2
Finalità e principi
1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni, persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardare la libertà d’impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
b) garantire la concorrenza, sia nell’accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;
d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
e) assicurare la coerenza e l’integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
f) rigenerare l’economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso
lo sviluppo delle attività commerciali;
g) tutelare il consumatore attraverso l’adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell’informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l’aggiornamento professionale degli operatori;
h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.
2. L’esercizio dell’attività commerciale è libero, fatta salva l’introduzione, da parte della presente legge, di un controllo pubblico,
preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), nel rispetto dei
principi di non discriminazione e proporzionalità.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;
b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio;
c) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
d) esercizio di vicinato: l’esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
e) media struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o l’aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
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f) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un’aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
g) grande struttura di vendita: l’esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L’aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:
1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
h) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l’invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i campionari o apposita linea di produzione;
i) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l’utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
j) trasferimento: il trasferimento di sede dell’esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all’interno del territorio comunale;
k) ampliamento: l’incremento della superficie di vendita; l’ampliamento comprende anche l’accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture aventi la medesima titolarità e operanti ovvero in regime di sospensione dell’attività;
l) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
m) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, caratterizzata dal tessuto urbano consolidato, con esclusione delle zone produttive
periferiche e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
n) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale dove i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
o) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell’incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
p) SUAP: lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
q) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività da effettuarsi secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
r) settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare nei quali si articola l’attività commerciale;
s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”.
TITOLO II
Sviluppo del sistema commerciale
CAPO I
Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale
Art. 4
Indirizzi regionali
1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la
tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento ai sensi degli articoli 19, comma 2, e 54, comma 2, dello Statuto, contenente gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione dei seguenti criteri:
a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all’interno dei centri storici e urbani;
c) incentivare il risparmio di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di 26 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;
d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1:
a) detta i criteri per l’individuazione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica delle aree idonee all’insediamento delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita;
b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l’individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti;
c) definisce gli ambiti territoriali di rilevanza regionale ai fini dell’applicazione dell’articolo 26, comma 1, lettera e);
d) definisce ogni altra disposizione di dettaglio per l’attuazione della presente legge.
3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al regolamento regionale di cui al comma 1 entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a tale adeguamento, non è consentita l’individuazione di nuove aree o l’ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e non può essere rilasciata l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione
del presente divieto.
Art. 5
Attività di monitoraggio
1. La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio.
CAPO II
Politiche attive per lo sviluppo dell’attività commerciale
Art. 6
Indirizzi generali
1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all’animazione economica e sociale
attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.
Art. 7
Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani
1. La Regione, riconoscendo un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio alle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani, promuove programmi di riqualificazione commerciale rivolti a:
a) migliorare la capacità di attrazione e l’accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l’individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;
b) privilegiare la varietà dell’offerta commerciale;
c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;
d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;
e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;
f) favorire l’integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre funzioni economiche ed aggregative.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dai comuni o dalle strutture associative di enti locali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati, singoli o associati tra loro.
3. Il programma è approvato dal comune o dalla struttura associativa di enti locali. I rapporti tra comune o struttura associativa di enti locali e soggetti proponenti sono regolati da apposita convenzione.
Art. 8
Distretti del commercio
1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento.
2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la Regione promuove all’interno degli stessi politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di sperimentazioni in materia di orari di vendita.
Art. 9
Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta
1. La Regione promuove le iniziative innovative volte alla progettazione e realizzazione di modelli per la valorizzazione e modernizzazione della rete distributiva veneta, anche al fine di sviluppare le attività commerciali nelle aree desertificate.
2. A tal fine la Giunta regionale può adottare apposite procedure concorsuali.
Art. 10
Commercio tradizionale
1. La Regione riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all’interno dei centri storici e urbani, al fine di rafforzare il servizio di prossimità nell’ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta apposite misure di promozione e sostegno.
Art. 11
Luoghi storici del commercio
1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico
e la cui attività costituisce testimonianza dell’identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.
2. La Giunta regionale istituisce l’elenco regionale dei luoghi storici del commercio previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.
3. I comuni individuano i luoghi storici del commercio sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale e inviano il relativo elenco alla Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nel rispetto del regime “de minimis” previsto dalla vigente normativa europea, concede contributi in conto capitale ai luoghi del commercio iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 2. Il provvedimento
di ammissione a contributo vincola i luoghi storici del commercio al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di adozione del suddetto provvedimento.
Art. 12
Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce)
1. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico anche attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d’intervento nel settore del commercio elettronico, nel rispetto, ove previsto, del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa europea.
Art. 13
Sostenibilità territoriale e sociale
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione.
Art. 14
Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali
1. Per le finalità di cui al presente Capo, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali.
2. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dall’onere aggiuntivo di cui all’articolo 13.
Art. 15
Interventi di agevolazione per l’accesso al credito
1. Per le finalità di cui al presente Capo, la Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dal Capo III della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, sentita la competente
commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce gli interventi e le modalità semplificate per l’accesso al fondo di rotazione di cui alla medesima legge regionale a favore delle piccole e medie imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicate all’interno dei centri storici e urbani.
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TITOLO III
Disciplina dell’attività
CAPO I
Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell’attività e norme procedimentali
Art. 16
Tipologia di esercizi commerciali
1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in:
a) esercizi di vicinato;
b) medie strutture di vendita;
c) grandi strutture di vendita.
Art. 17
Esercizi di vicinato
1. L’apertura, l’ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all’interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all’articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
Art. 18
Medie strutture di vendita
1. L’apertura, l’ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
2. L’apertura, l’ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
3. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
4. Nella domanda di autorizzazione il soggetto richiedente deve dichiarare, in particolare:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
b) il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
5. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.
7. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato da presentarsi entro il predetto termine.
8. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 7, il comune prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
9. In caso di sospensione dell’attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell’autorizzazione eventualmente rilasciata.
Art. 19
Grandi strutture di vendita
1. L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.
2. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal
soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore. La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette a mera comunicazione.
3. Le domande di autorizzazione commerciale per il mutamento dal settore merceologico a grande fabbisogno di superficie, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”, al settore alimentare oppure non alimentare sono valutate come domande di autorizzazione di nuova apertura ai sensi della presente legge.
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4. All’interno dei centri storici l’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP, secondo le modalità di cui all’articolo 18, commi 4, 5 e 6.
5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’esame della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP. Alla conferenza partecipano a titolo obbligatorio il comune, la provincia e la Regione; la conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole della Regione. La conferenza verifica in concreto l’impatto generato dall’iniziativa commerciale, in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4.
6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.
7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell’autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.
8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell’autorizzazione.
9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
10. In caso di sospensione dell’attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l’autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l’autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.
11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; decorso tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni le domande devono ritenersi accolte.
CAPO II
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Art. 20
Requisiti soggettivi
1. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
2. Al fine dell’esercizio dell’attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni.
Art. 21
Requisiti urbanistici ed edilizi
1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.
2. Per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per le grandi strutture di vendita lo strumento urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4.
3. In attesa dell’approvazione del regolamento regionale di cui all’articolo 4 e dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del medesimo regolamento, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è subordinato alla verifica da parte del comune della condizione che si tratti di un intervento di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse o degradate.
4. In attesa dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 4, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza
di servizi di cui all’articolo 19, comma 5, della compatibilità, con le previsioni contenute nel regolamento regionale, delle aree già classificate idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita o parchi commerciali dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
6. Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:
a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato sono definite dallo strumento urbanistico comunale;
c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici sono definite dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, tenuto conto altresì dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.
Art. 22
Requisiti ambientali e viabilistici
1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale(VIA);
b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.
3. Le domande finalizzate al rilascio dell’autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 4. In attesa del regolamento regionale trovano applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
CAPO III
Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie
Art. 23
Commercio elettronico
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, l’attività di commercio elettronico è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1 l’esercente è tenuto ad indicare la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 20, nonché il settore o i settori merceologici.
3. L’attività di commercio elettronico è soggetta al rispetto della disciplina europea e statale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Art. 24
Outlet e temporary store
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o temporary store, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere h) e i).
2. Nella SCIA o nell’istanza di autorizzazione relativa ai temporary store il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell’attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal comune sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la SCIA o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.
Art. 25
Vendite straordinarie
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
TITOLO IV
Interventi di rilevanza regionale
Art. 26
Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:
a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 31
b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;
c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta
soglia, qualora l’ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;
e) apertura di grandi strutture di vendita in aree ricadenti negli ambiti territoriali di rilevanza regionale, come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 4, qualora l’apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d’area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 4.
3. Al fine di addivenire alla conclusione dell’accordo di programma la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano necessariamente il comune competente per territorio, la provincia e la Regione medesima. Alle riunioni della conferenza
di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo le altre amministrazioni pubbliche interessate dall’intervento e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale. La conferenza delibera a maggioranza, con il parere favorevole del comune competente per territorio e della Regione. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio.
Per gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il parere della Regione è reso tramite la struttura regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.
4. L’accordo di programma può, e deve nei casi di variante urbanistica, contenere forme di perequazione urbanistica ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, specificamente destinate alla riqualificazione del centro urbano.
5. L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Può altresì sostituire i provvedimenti di competenza comunale.
Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori. L’accordo sostituisce l’autorizzazione commerciale qualora la documentazione presentata sia sufficientemente completa in relazione all’intervento da eseguire. In caso contrario l’autorizzazione commerciale è rilasciata secondo la procedura ordinaria di cui all’articolo 19, comma 5.
6. Gli accordi di programma aventi ad oggetto esclusivamente o in misura prevalente gli interventi commerciali di cui al comma
1 sono disciplinati dal presente articolo. Negli altri casi il rilascio dell’autorizzazione commerciale è subordinato all’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio.
7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo, in particolare, un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.
TITOLO V
Norme transitorie e finali
Art. 27
Sanzioni
1. L’apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA o in assenza della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 17, 18 e 19, nonché l’assenza o la perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 20 comportano, per il comune, l’obbligo di
disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura dell’attività e, ove rilasciata, il ritiro dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
2. L’ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
3. Il subingresso in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. L’esercizio dell’attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
5. Il comune è l’autorità competente all’accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
Art. 28
Norme transitorie
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 “Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali” sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
32 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
2. I procedimenti sospesi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, sono assoggettati alla disciplina di cui alla presente legge. Fanno eccezione i procedimenti aventi ad oggetto richieste di autorizzazione relative a nuova apertura per concentrazione ed ampliamento per accorpamento di cui rispettivamente all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nonché al mutamento del settore merceologico, che sono esaminati ai sensi della medesima legge regionale.
3. I procedimenti relativi alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42 “Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” ”, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, come oggetto di interpretazione autentica ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.
4. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20 per cento della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2.500 metri
quadrati, nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad iniziare i lavori entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione si intende decaduta. L’autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al Capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
5. Gli esercizi commerciali autorizzati o per i quali è stata presentata SCIA alla data di entrata in vigore della presente legge sono automaticamente qualificati in base alle tipologie ed ai limiti dimensionali previsti dalla presente legge, previa ricognizione da parte del comune. Le grandi strutture di vendita autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per una superficie non superiore a 2.500 metri quadrati mantengono la propria qualificazione.
6. I procedimenti relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2004 e successive modificazioni.
Art. 29
Disposizioni sull’applicazione della legge
1. L’articolo 19, commi 3 e 5, l’articolo 21, commi 4 e 6, lettera c), e l’articolo 26 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei seguenti provvedimenti:
a) regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale di cui all’articolo 4;
b) deliberazione di disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 19, comma 11.
Art. 30
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 3, 22, comma 3, e 28, sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:
a) legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
b) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37;
c) articoli 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
d) articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”;
e) articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla
legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”;
f) articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30;
g) legge regionale 26 ottobre 2012, n. 42.
Art. 31
Norme finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
114 del 1998 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. I locali storici già iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37, sono iscritti di diritto nell’elenco previsto dall’articolo 11, comma 2, della presente legge.
Art. 32
Norma finanziaria
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il commercio” del bilancio di previsione
2012.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse allocate all’upb di nuova istituzione “Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali” (Area omogenea (A0021) “Interventi per il commercio”), che viene anche alimentata mediante le nuove entrate di cui all’articolo 13 (upb E0147 “Altri introiti”) del bilancio di
previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.
Art. 33
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 dicembre 2012
Luca Zaia
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Finalità e principi
Art. 3 - Definizioni
TITOLO II - Sviluppo del sistema commerciale
CAPO I - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale
Art. 4 - Indirizzi regionali
Art. 5 - Attività di monitoraggio
CAPO II - Politiche attive per lo sviluppo dell’attività commerciale
Art. 6 - Indirizzi generali
Art. 7 - Programmi integrati di gestione e di riqualificazione dei centri storici e urbani
Art. 8 - Distretti del commercio
Art. 9 - Modelli innovativi per la modernizzazione della rete distributiva veneta
Art. 10 - Commercio tradizionale
Art. 11 - Luoghi storici del commercio
Art. 12 - Sviluppo del commercio elettronico (e-commerce)
Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale
Art. 14 - Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali
Art. 15 - Interventi di agevolazione per l’accesso al credito
TITOLO III - Disciplina dell’attività
CAPO I - Tipologia di esercizi commerciali, disciplina dell’attività e norme procedimentali
Art. 16 - Tipologia di esercizi commerciali
Art. 17 - Esercizi di vicinato
34 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
Art. 18 - Medie strutture di vendita
Art. 19 - Grandi strutture di vendita
CAPO II - Requisiti per l’esercizio dell’attività
Art. 20 - Requisiti soggettivi
Art. 21 - Requisiti urbanistici ed edilizi
Art. 22 - Requisiti ambientali e viabilistici
CAPO III - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie
Art. 23 - Commercio elettronico
Art. 24 - Outlet e temporary store
Art. 25 - Vendite straordinarie
TITOLO IV - Interventi di rilevanza regionale
Art. 26 - Disciplina delle strutture di vendita a rilevanza regionale
TITOLO V - Norme transitorie e finali
Art. 27 - Sanzioni
Art. 28 - Norme transitorie
Art. 29 - Disposizioni sull’applicazione della legge
Art. 30 - Abrogazioni
Art. 31 - Norme finali
Art. 32 - Norma finanziaria
Art. 33 - Dichiarazione d’urgenza
Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998 è il seguente:
“4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto.
1. 2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 , e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 , e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ;
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267m, e successive modificazioni;
l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altrom materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 40 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 40 - Centri storici e beni culturali.
1. Si considerano centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 47
2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso.
3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina:
a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare;
b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili;
c) i margini di flessibilità ammessi dal piano degli interventi (PI).
4. Il PAT provvede alle determinazioni di cui al comma 3, anche relativamente alle ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto regionaleper le Ville venete “Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto” nonché agli edifici ed ai complessi di valore monumentale e testimoniale
individuando, altresì, le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo.
5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b).”.
- Il testo dell’art. 3 del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:
“Art. 3 Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende
un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada
è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l’ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l’uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all’andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse.
48 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità (20).
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un’area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un’intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade (24).
54) Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via
libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.”.
- Il testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:
“19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli
previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati
tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di
atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione
è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. abrogato
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione
di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno
a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”.
Nota all’articolo 19
- Il testo dell’art. 7, comma 7, della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:
“Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.
7. Il settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie
merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica.”.
Nota all’articolo 20
- Il testo dell’art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 è il seguente:
“Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi
in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
50 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
6. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991,
n. 287.”.
Nota all’articolo 23
- Il testo dell’art. 68 del decreto legislativo n. 59/2010 è il seguente:
“Art. 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività
produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione
certificata di inizio di attività».
3. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.”.
Nota all’articolo 26
- Il testo dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:
“34. Accordi di programma.
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di
cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamentemutilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012 51
presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti
pubblici nazionali.
8. Allorché l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza
di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.”.
- Il testo dell’art. 35 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 35 - Perequazione urbanistica.
1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatorim riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica.
3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.
4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione
e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell’articolo 37.”.
Nota all’articolo 28
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 30/2011 è il seguente:
“Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
1. Ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine
di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.”.
- Il testo dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:
“Art. 8 - Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si definiscono:
a) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito
delle stesso comune, di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda;
b) accorpamento: l’ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell’ambito delle stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda; possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita;”.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/2012 è il seguente:
“Art. 1 - Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
1. L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attivitàmcommerciali nel Veneto” si interpreta nel senso che la nuova struttura di vendita, in cui si riuniscono medie e/o grandi strutture preesistenti ed
operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, è ubicata in un luogo diverso dalle strutture oggetto di concentrazione.”.
“Art. 2 - Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
1. L’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che:
a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all’interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 , si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
e successive modificazioni;
b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva
del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all’allegato B alla
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni.”.
52 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012
“Art. 3 - Interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento
di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
1. L’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il rilascio dell’autorizzazione
commerciale relativa all’outlet è consentito anche a favore dei soggetti che operano in nome e per conto dell’azienda produttiva.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione commercio