Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce e valorizza il ruolo dell’educazione, dell’informazione e della sensibilizzazione, nella prevenzione degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, in coerenza con le direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.
Art. 2
Coordinamento e gestione integrata delle politiche di sicurezza.
1. La Regione, per la realizzazione di sistemi informativi integrati sulle condizioni di mobilità e sicurezza delle strade, promuove accordi con enti pubblici e privati, enti gestori delle strade, associazioni sportive operanti nell’ambito della sicurezza stradale.
2. La Regione promuove la costituzione presso le province di centri di monitoraggio dell’incidentalità e di tavoli di lavoro e di coordinamento provinciale sulle tematiche della mobilità sicura.
Art. 3
Consulta regionale per la sicurezza stradale.
1. Al fine di favorire la conoscenza della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta, quale organismo tecnico-consultivo, di confronto e di elaborazione per programmi, attività ed esperienze finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione.
2. La Consulta, quale organismo di confronto e concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale, ha compiti di proposta, d'informazione e di consulenza in materia di sicurezza stradale e relaziona annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando proposte migliorative della sicurezza stradale.
3. La Consulta, previa la stipula degli accordi eventualmente necessari, si compone dei seguenti membri:
a) l’assessore regionale alla mobilità o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) l’assessore regionale alle politiche sanitarie o suo delegato;
c) l’assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
d) un rappresentante dell’Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV);
e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
f) un rappresentante per ogni provincia;
g) il comandante del Comando Carabinieri Regione Veneto o suo delegato;
h) il dirigente del Compartimento Polizia Stradale Veneto o suo delegato;
i) un rappresentante dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d’intesa fra gli stessi;
l) il delegato regionale della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI);
m) un delegato in rappresentanza dell’Automobile Club d’Italia (ACI);
n) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), comitato regionale del Veneto;
o) un rappresentante delle scuole guida;
p) un rappresentante designato dal Forum regionale dei giovani di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 17 “Promozione del protagonismo giovanile e della partecipazione alla vita sociale”;
q) un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
r) un rappresentante della società Veneto Strade S.p.A. di cui alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni;
s) un rappresentante della Motorizzazione civile del Veneto;
t) un rappresentante delle associazioni vittime della strada.
4. Alle sedute della Consulta possono essere invitati funzionari dell'amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e soggetti interessati alle problematiche della sicurezza stradale.
Art. 4
Interventi.
1. La Regione promuove le seguenti iniziative, con particolare attenzione ai progetti di azioni coordinate ed integrate tra più soggetti pubblici:
a) coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
b) attività volte a diffondere la cultura e l’educazione della sicurezza stradale, rivolte ai giovani delle scuole e delle università e a particolari categorie di utenti professionali della strada;
c) progetti e azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, legati alle serate di svago e divertimento, con particolare riferimento a quei progetti finalizzati a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”;
d) realizzazione di progetti, anche in collaborazione con i gestori dei locali notturni, volti a contrastare l’uso di droghe, alcool o di altre sostanze psicotrope;
e) realizzazione di campagne per sensibilizzare gli utenti della strada sulla responsabilità sociale del conducente il veicolo e per informarli sui fattori di rischio e sulle cause connesse agli incidenti stradali;
f) realizzazione di accordi di programma con le forze dell'ordine e le aziende e le unità locali socio-sanitarie (ULSS) per un maggior controllo delle strade;
g) promozione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati e presso le autoscuole del territorio.
Art. 5
Interventi a favore delle istituzioni scolastiche.
1. La Regione promuove e sostiene gli atenei e gli istituti scolastici veneti che prevedono progetti di riconoscimento di crediti formativi agli studenti che prendono parte ad un corso di guida sicura organizzato e finanziato dalla scuola stessa.
Art. 6
Contributi a favore di iniziative pubbliche.
1. La Regione concede contributi agli enti locali, agli atenei e agli istituti scolastici, sulla base dei progetti presentati, per la realizzazione degli interventi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5; la Regione concede, altresì, contributi agli istituti scolastici superiori che, nell’ambito della propria autonomia scolastica, prevedono un’ora di lezione ogni quindici giorni sulla sicurezza stradale con testimonianze di esperti, filmati e l’ausilio degli strumenti più idonei.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
Art. 7
Centri di guida sicura.
1. Ai fini della presente legge, sono centri di guida sicura le strutture in cui è possibile perfezionare la capacità di guida attraverso lezioni teoriche e pratiche che simulino anche situazioni di emergenza. In particolare, i centri di guida sicura:
a) garantiscono elevati standard di sicurezza, in modo tale che gli allievi del corso possano testare manovre di emergenza senza rischi per sé e per gli altri;
b) presentano un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
c) sono soggetti alla vigilanza da parte delle province;
d) sono progettati e costruiti in modo da poter offrire la possibilità di effettuare manovre su vari tipi di fondo e con diverse condizioni metereologiche e adeguati spazi in grado di ospitare i frequentanti le lezioni teoriche.
Art. 8
Contributi a favore dei centri di guida sicura e delle strutture motoristiche integrate.
1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione, il completamento e l’ammodernamento di centri di guida sicura, anche presso le autoscuole, favorendone la realizzazione di almeno uno per ogni provincia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai centri di guida sicura contributi in conto capitale nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sicurezza stradale e viabilità, determina preventivamente i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
Art. 9
Attività di prevenzione in collaborazione con associazioni giovanili e gestori di locali.
1. Per la prevenzione degli incidenti stradali all’uscita dei locali pubblici, delle manifestazioni di libera aggregazione o comunque nei luoghi di divertimento, svago e socializzazione, la Regione, nell’ambito dei progetti di cui all’articolo 4, promuove le iniziative realizzate dalle associazioni giovanili e dai gestori dei locali volte:
a) a segnalare, alle forze dell’ordine, le persone in procinto di mettersi alla guida in stato di non idoneità;
b) a contrastare l’assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope, anche con campagne di informazione e di promozione di stili di vita sana;
c) ad utilizzare etilometri o altri strumenti atti a misurare tempestivamente il tasso di alcolemia delle persone presenti nei locali.
Art. 10
Servizio di trasporto notturno.
1. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove e sostiene l’attivazione di servizi pubblici di trasporto notturno che effettuano collegamenti fra le aree di insediamento di locali pubblici e di manifestazioni notturne e i centri abitati.
Art. 11
Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 66“Interventi per l’informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale”.
Art. 12
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 5 dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012; contestualmente la dotazione dell’upb U0125 “Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti” viene aumentata di euro 200.000,00 nell’esercizio 2012.