Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Inserimento di articolo nella legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 è inserito il seguente articolo:
“Art. 4 bis - Esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico.
1. Le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l’insegnamento e la diffusione della voga alla veneta sono esentati, ai soli fini di tali attività, dal pagamento del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico di cui all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.”.
ARTICOLO 2
Modifica del titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
1. Il titolo della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5: “Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta” è così modificato: “Sostegno, salvaguardia e diffusione della voga alla veneta”.
ARTICOLO 3
Norma di prima applicazione.
1. Le disposizioni di esenzione dal canone per l’utilizzazione dei beni del demanio idrico, di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 così come introdotte dall’articolo 1, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge, a valere sull’upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico” e quantificate in euro 10.000,00 per l’esercizio 2011, corrisponde una riduzione dello stanziamento dell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2011, a valere sugli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni.
Formula Finale
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 maggio 2011