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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto 24 febbraio 2012 n 11
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga bla seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.


1. La lettera f) del numero 2) del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente lettera:
“f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;”.
2. Dopo la lettera d) del numero 3) del primo comma
dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 112;”.

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.


1. Il comma 1 dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito da seguente comma:
“1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.”.
2. Il comma 1 ter dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituito dal seguente comma:
“1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Norme di razionalizzazione della finanza pubblica”.”.
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è inserito il seguente comma:
“1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l’ammontare delle relative sanzioni.”.

ARTICOLO 3
Introduzione dell’articolo 65 quater nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.


1. Dopo l’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, è inserito il seguente articolo:
“Art. 65 quater - Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2;
b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 112 del
decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);
c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”) i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.
3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall’articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006.”.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 febbraio 2012
Luca Zaia



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